Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41525 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41525 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RIMINI nei confronti di:
NOME nato a LUCERNA (SVIZZERA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/06/2024 del TRIBUNALE di RIMINI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, c del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1.11 tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Rimini annullava il che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta (a) de delle truffe, correlate all’abuso dei bonus edilizi, consumate ai danni di privati nei capi di imputazione da 1) a 13), da 15) a 25), nonché nel capo 29), (b) della RAGIONE_SOCIALE con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, risultanti dall’inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, i cont
bancari, i libretti di risparmio ed i depositi bancari intestati per un valore di 8 per garantire la confisca diretta ai sensi degli artt. 322-ter e 640-quater cod. pen. in relazione al fumus del reato di truffa ai danni dello Stato.
Il tribunale riteneva (a) che non sussistesse il fumus delle truffe ai danni dei privati (b) che in relazione alle truffe ai danni dello Stato contestate ai capi 26), mancasse la motivazione in ordine al periculum in mora.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il rappresentan della Procura della Repubblica presso il tribunale di Rimini, che deduceva:
2.1. violazione di legge: in relazione ai capi 26), 27), e 28) la motivazione i al periculum contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato – sarebbe sussistente e si rinverrebbe espressamente alle pagg. 63), 64), e 68) del provvedi genetico;
2.2. violazione di legge: con riferimento alle truffe contestate nei capi da 1) nel capo 29) la valutazione in ordine alla insussistenza del fumus delle truffe consumate ai danni dei privati non avrebbe tenuto conto degli elementi di prova raccolti nel cor indagini i quali, contrariamente a quanto ritenuto, dimostrerebbe la sussistenza de indizi di reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è fondato.
Il Tribunale, con specifico riferimento alle truffe contestate ai capi 26), 2 annullava il decreto di sequestro, ritenendo che non vi fosse la motivazione in ordi sussistenza del periculum in mora.
Sul punto il collegio riafferma che il provvedimento di sequestro preventivo di all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle c fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazio riguardare la sola appartenenza del bene al novero dì quelli confiscabili ex lege (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade,Rv. 281848 – 01).
Come rilevato dal pubblico ministero ricorrente, il tribunale ha posto a fondam della decisione di annullamento il contenuto del passaggio motivazionale – rinvenib pagina 64 del decreto genetico – in cui il giudice per le indagini preliminari ha ri un principio di diritto “superato” circa gli oneri motivazionali gravanti sul giu
dispone la confisca ai sensi dell’art. 321, comma 2 cod. proc. pen., in patente co con quello affermato dalle Sezioni unite nel caso “Ellade”,
Sebbene tale errore sia effettivamente presente nella motivazione del provvedimen genetico, tuttavia, a tale erronea affermazione GLYPH si associa l’effettiva ed espressa identificazione delle ragioni che giustificavano il sequestro, GLYPH sia nella parte in cui allo stesso era stata riconosciuta una funzione “impeditiva”, ai sensi del comma 1 del 321 cod. proc. pen., sia nella parte in cui allo stesso era stata riconosciuta una “anticipatoria” degli effetti della confisca, ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. p
Il giudice per le indagini preliminari affermava, infatti, che la disponibilità COGNOME della società “RAGIONE_SOCIALE” avrebbe potuto aggravare o protrarre le conseguenze reato, il che legittimava il sequestro impeditivo, individuando specificamente il p cautelare necessario per disporre il sequestro impeditivo (pag. 68 del provvedim genetico).
E riteneva, altresì, che la società (le quote societarie.beni strumentali j ai conti correnti, libretti di risparmio etc.) integrasse sia una “cosa pertinente al reato”, sia il “p reato stesso, il che consentiva di giustificare il vincolo ai sensi dell’articolo 3 2, del codice di rito, unitamente al già rilevato pericolo di dispersione del be 68 del provvedimento genetico).
Del pari, con riferimento al vincolo dei tre crediti fittizi (del valore complessivo 85.321 euro), il giudice per le indagini preliminari, nel provvedimento genetico, rilevato che la disponibilità degli stessi in capo a COGNOME avrebbe potuto consent commercializzazione e, pertanto, aggravare le conseguenze del reato (pag. 66 del decr di sequestro). Anche in tal caso il pericolo cautelare risulta rilevato dal primo giu
Non si versa, dunque, in un caso di “omessa” motivazione in ordine alla sussiste del periculum in mora, dato che alla erronea affermazione contenuta a pagina 64 del provvedimento genetico, si associa una motivazione “effettiva” sulla sussistenz pericolo cautelare (contenuta alle pagg. 66 e 68), che impedisce di ritenere legit provvedimento di annullamento perché fondato sulla erronea valutazione in ordine a totale omissione della motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo cautelar
Sul punto il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato con rinvio Tribunale di Rimini, che provvederà a rivalutare la legittimità del vincolo sul delle – sussistenti e non omesse – valutazioni che il primo giudice ha effet ordine al pericolo cautelare.
Il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità, in qua risolve nella contestazione della motivazione posta a fondamento dell’annullamento decreto di sequestro nella parte in cui questo aveva ritenuto sussistente il fumus delle truffe ai danni dei privati.
Si ribadisce infatti che nella materia della cautela reale il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione.
E’ ius receptum che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante, o privo dei requisiti minimi dì coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez. U, n.25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce provenienti dalle sezioni semplici (tra le altre, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608 – 01, Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, COGNOME, Rv. 252430; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, COGNOME, Rv. 248129).
Nel caso in esame il tribunale forniva una approfondita ed analitica motivazione in ordine alla capacità dimostrativa degli elementi raccolti, ritenendo che non emergessero i gravi indizi delle truffe ai danni di privati.
Veniva ritenuto che la società “RAGIONE_SOCIALE” svolgeva effettiva attività di impresa proprio nel settore dei bonus facciate e che molti dei lavori commissionati erano stati portati a compimento (nel cassetto fiscale della società figuravano crediti per oltre e 700.000 euro). Si riteneva pertanto che l’effettività dell’attività imprenditoria connotata da modalità negoziali complessivamente lecite, impedisse di ritenere che i rapporti contrattuali con i querelanti fossero fraudolenti.
Secondo il Tribunale, infatti, non sarebbero indicativi della volontà truffaldina né la serialità delle condotte, né il fatto che la società non avesse provveduto a restituire l caparre (benché formalmente diffidata), né la pendenza di altri procedimenti. Veniva ritenuto, infine, che l’aumento di capitale della società sarebbe una condotta incongrua con la volontà truffaldina (pagg. 5-7 del provvedimento impugnato).
La analiticità del percorso argomentativo tracciato per giustificare raccoglimento del riesame in ordine alla insussistenza dei gravi indizi delle truffe ai danni dei priva impedisce di ritenere che si vertcv in un caso di motivazione “apparente” o “inesistente”.
Esclusa la sussistenza di un vizio di legge per motivazione omessa o apparente, e ribadito che nella materia della cautela reale non è consentito il ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la doglianza proposta con il secondo motivo di ricorso deve essere – come anticipato – dichiarata inammissibile.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente ai capi 26), 27) e 28) e rinvia per nuovo giudizio sui punti al Tribunale di Rimini competente ai sensi dell’articolo 324, co. 5, Cod. proc. pen.. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il giorno 9 ottobre 2024
L’estensore
La Presidente