Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2248 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2248 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/07/2025 del TRIBUNALE di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria dei difensori del ricorrente, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO e sentit o l’AVV_NOTAIO, presente anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO , che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23 luglio 2025 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE confermava il decreto del giudice per le indagini preliminari con il quale era stato disposto il sequestro preventivo di somme di denaro a carico di NOME COGNOME, indagato per il reato di cui all’art. 640 comma 2 n. 1 cod.pen. perché in qualità di titolare di un rapporto di pubblico impiego di natura subordinata con l’RAGIONE_SOCIALE (ricercatore e professore associato) a tempo determiNOME, con artifici e raggiri nel dichiarare falsamente di optare per il regime di impiego a tempo pieno e nel non comunicare lo svolgimento di attività
incompatibile con tale regime contrattuale, comunque non autorizzata, e nell’essersi avvalso al fine di occultare i compensi inerenti l’attività professionale incompatibile con il regime contrattuale a tempo pieno di due RAGIONE_SOCIALE, inducendo in errore l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE sull’esclusività del rapporto di impiego tenuto con quest’ultima, percepiva indebitamente le indennità collegate al regime di lavoro a tempo esclusivo; avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di COGNOME eccependo:
1.1 violazione degli artt. 309 comma 9, 324 comma 7, 125 comma 3 cod. proc. pen.; m otivazione apparente dell’ordinanza impugnata; premesso che al ricorrente era stato contestato di non aver comunicato lo svolgimento di attività incompatibile con il regime contrattuale di impiego a tempo pieno e d ell’essersi avvalso di due RAGIONE_SOCIALE per occultare i compensi ricevuti per l’attività professionale svolta in regime di incompatibilità con il regime contrattuale al quale era legato, la difesa aveva eccepito che il prof. COGNOME, dopo la sottoscrizione del contratto con l’RAGIONE_SOCIALE , non aveva più svolto attività retribuite extra istituzionali, dato che emergeva già nella mozione cautelare, ma che non era stato correttamente scrutiNOME né dal giudice per le indagini preliminari, né dal tribunale del riesame; il collegio aveva ritenuto che l’indagato avesse svolto attività istituzionale sulla base dell’esistenza di fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME senza confrontarsi con quanto era emerso dalle fonti dichiarative;
1.2 violazione degli artt. 640 comma 2 cod. pen., 125 cod. proc. pen., apparenza di motivazione in ordine al fumus commissi delicti , posto che il dato investigativo escludeva lo svolgimento di attività istituzionale da parte di COGNOME nel periodo oggetto di contestazione;
1.3 violazione degli artt. 309 comma 9, 324 comma 7, 125 comma 3 cod.proc.pen., apparente motivazione sul requisito del periculum in mora : il tribunale, a fronte della censura sollevata dalla difesa, aveva illegittimamente ed inidoneamente integrato il decreto genetico, la cui motivazione era graficamente carente; non si comprendeva perché non potessero essere ‘eluse le pretese creditorie d ella pubblica amministrazione’ posto che, come rappresentato dalla difesa in sede di riesame, non vi era alcun elemento che facesse ritenere che il ricorrente potesse disperdere il patrimonio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è parzialmente fondato.
1.1 Si deve infatti ribadire il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia
gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (tra le tante: Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608 -01)
Nel caso in esame, si deve rilevare che, per quanto riguarda la sussistenza del fumus commissi delicti, il ricorso è stato apparentemente proposto per violazione di legge, ma è reiterativo delle censure già proposte in sede di riesame, alle quali il Tribunale ha risposto alle pagine da 4 a 6 dell’ordinanza impugnata, specificando la coincidenza dei periodi di tempo in cui l’ indagato era legato all’RAGIONE_SOCIALE da contratto di lavoro subordiNOME a tempo pieno con quelli in cui era socio di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e che non era dirimente la circostanza secondo cui non risultavano pagamenti diretti in favore di COGNOME, in quanto egli beneficiava comunque della distribuzione degli utili; va sottolineato, inoltre, che ai fini dell’emissione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli; gli indizi, dunque, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
1.2 Fondato è invece il motivo sulla sussistenza del requisito del periculum in mora , posto che il Tribunale a pag.8 dell’ordinanza impugnata, ha motivato in in maniera completamente assertiv a, limitandosi ad affermare che ‘se il denaro fosse lasciato nella disponibilità dell’indagato potrebbero essere eluse le pretese creditorie della Pubblica Amministrazione’ , senza rispondere alle censure della difesa che, in sede di riesame, aveva osservato che non vi era un pericolo di dispersione del patrimonio, osservazione da ritenersi corretta vista l’entità della somma sequestrata (circa 62.000,00 euro) ed il rapporto di lavoro di cui era titolare COGNOME; sul punto, il giudice delle indagini preliminari aveva affermato che ‘a i sensi dell’articolo 640 quater c.p. si tratta di somme sottoposte a confisca obbligatoria il che dunque legittima il richiesto sequestro risultando finanche ultroneo prospettare un periculum coincidente con la protezione degli effetti del reato e con la possibilità che la cosa confiscabile sia modificata dispersa deteriorata utilizzata o alienata, il che vale esclusivamente per le sole ipotesi di confisca facoltativa (cfr. Cass. Sez. 5, n. 2308 del 10.11.2017, dep. 2018); neppure tale motivazione era idonea a sostenere la sussistenza del requisito del periculum , non essendo stata applicata la giurisprudenza di questa Corte che, a Sezioni Unite, ha precisato che ‘i l provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma
2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili “ex lege (Sez.U. n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848).
L’ordinanza deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE relativamente alla sussistenza o meno del requisito del periculum in mora.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al periculum in mora e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE competente ai sensi dell’art. 324 comma 5 cod. proc. pen..
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 08/01/2026
Il consigliere estensore Il Presidente AVV_NOTAIO COGNOME NOME COGNOME