Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30599 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30599 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Rosarno il 20/01/1951
avverso l’ordinanza emessa il 27/02/2025 dal Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha concluso insis per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27/02/2025, il Tribunale di Reggio Calabria ha rigett la richiesta di riesame proposta da COGNOME NOME, ai sensi dell’art. 322 cod proc. pen., avverso il decreto di sequestro preventivo emesso nei suoi confr (oltre che del CONSORZIO RAGIONE_SOCIALE REGGINO), dal G.i.p. del Tribunale di Palmi, nell’ambito del procedimento a suo carico per i reati di cu artt. 10-bis e 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritti qual rappresentante pro tempore del predetto consorzio.
Ricorre per cassazione il COGNOME a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti. Si censura la sentenza per non aver considerato: le funzioni di indirizzo politico e non di gestione riservate al Presidente del Consorzio; la mancata considerazione dei documenti prodotti in udienza camerale, comprovanti i pignoramenti subiti dal Consorzio e l’aggravamento della situazione anche per spese relative al personale; la mancata considerazione di quanto documentato in ordine sia alla grave crisi del Consorzio (anche per i mancati versamenti della Regione Calabria relativi ai lavori per la Diga sul Metramo/Castagnara, e per l’impossibilità di riscuotere i contributi consortili, sancita dalla normativa emergenziale pandemica), sia al credito vantato nei confronti della Regione, riconosciuto dalla sentenza di primo grado nella causa avviata per ottenere il rimborso delle somme anticipate al predetto ente. In tale contesto, la difesa sostiene l’insussistenza del fumus anche perché non vi era prova, in atti, del fatto che le contestazioni dell’adempimento e l’invito regolarizzare la posizione entro tre mesi fossero stati notificati personalmente al CAN NATA’.
Sotto altro profilo, la difesa censura l’apprensione dei beni del ricorrente senza prima accertare – nulla è stato motivato al riguardo – l’impossibilità di reperire profitto presso la società, ponendosi in contrasto con numerosi arresti della Suprema Corte. Si censura inoltre la motivazione adottata con riferimento al perículum, imperniata sulla persistenza delle disponibilità, in capo al ricorrente, delle risorse sottratte all’erario, omettendo di considerare che non vi era coincidenza tra il titolare del rapporto fiscale e l’indagato.
2.2. Vizio di motivazione con riferimento al difetto di proporzionalità ed adeguatezza della misura. Si lamenta il carattere esorbitante della somma per cui era stato accordato il sequestro, superiore anche agli omessi versamenti contestati al CANNATA’, e si censura la mancanza di una delibazione ex ante in ordine alla capienza del patrimonio personale, ai fini di individuare la porzione dei beni intestati da sottoporre a vincolo.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per le connotazioni generiche e comunque manifestamente infondate delle censure dedotte.
Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore riprende e sviluppa i motivi di ricorso richiamando, quanto al primo ordine di doglianze, le competenze statutarie riservate al Presidente, nonché la figura del direttore generale, espressamente disciplinata nei suoi poteri gestionali dallo statuto consortile (a differenza di quanto osservato dal Tribunale). Ribadisce inoltre le censure già
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proposte in tema di concreta impossibilità di adempiere al debito tributario, di mancata escussione del patrimonio del consorzio e di difetto di proporzionalità della misura adottata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al motivo concernente il periculum in mora.
Il primo ordine di censure, con cui la difesa ricorrente ha inteso contestare il fumus del reato di omesso versamento contestato al CANNATA’, è privo di fondamento.
2.1. Per ciò che riguarda la prospettata erronea individuazione del soggetto responsabile del reato, da individuarsi secondo la difesa nel Direttore Generale e non nel Presidente del Consorzio, ritiene il Collegio che ogni approfondimento sulle norme statutarie, sollecitata dalla difesa, sia da ritenere ultroneo, specie nell’odierna sede cautelare, avuto riguardo al fatto che i modelli 770 presentati recavano il codice fiscale dell’odierno ricorrente, individuato appunto quale o fr tf2t,, 0~. i rappresentante firmatario del consorzio (cfr. pag. 7 della RAGIONE_SOCIALE impugnata).
Tale elemento, unito al fatto che comunque lo statuto riserva al Presidente non già meri compiti di indirizzo politico e programmatico come sostenuto dalla difesa, ma anche la funzione di sovrintendere all’amministrazione consortile (cfr. art. 24), consente di escludere la fondatezza del motivo.
2.2. Quanto poi alle doglianze imperniate sulla sottovalutazione di quanto prospettato dalla difesa in ordine all’esistenza di circostanze concretamente impeditive dei versamenti, deve osservarsi che il Tribunale (pag. 9) ha disatteso le argomentazioni difensive facendo leva sia sulla insufficiente dimostrazione di alcune circostanze dedotte, sia sulla necessità di contemperare gli obblighi che qui rilevano con le altre incombenze a carico del Consorzio.
Il Collegio reggino ha quindi argomentato la reiezione del motivo in termini che non possono in alcun modo ricondursi ad una ipotesi di motivazione mancante o apparente, unico profilo motivazionale sindacabile come “violazione di legge”, da questa Suprema Corte, in materia cautelare reale (cfr. sul punto, tra le tante, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608 – 01, secondo cui «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,
completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice»).
Con specifico riferimento ai rilievi imperniati sulla inadeguata valutazione della documentazione prodotta in sede di riesame, assume poi rilievo assorbente il difetto di autosufficienza che connota i rilievi medesimi, non essendo la predetta documentazione stata allegata all’odierno ricorso, e non rientrando ovviamente tra i compiti devoluti a questa Suprema Corte una ricerca dei documenti in questione nel fascicolo, onde verificare la fondatezza di quanto prospettato dal difensore.
2.3. In relazione al beneficium excussionis invocato dalla difesa ricorrente, deve osservarsi che – diversamente da quanto dedotto in ricorso – il precedente richiamato a sostegno della tesi difensiva (Sez. 3, n. 2391 del 2025) induce a concludere nel senso della infondatezza della doglianza proposta.
In tale pronuncia, infatti, si afferma in realtà (§ 3.6) che «presupposto per l’applicazione della confisca per equivalente è esclusivamente il mancato reperimento del profitto o del prezzo del reato non potendosi invocare, in caso di delitto tributario commesso dal legale rappresentante dell’ente (e dunque di dissociazione tra l’autore materiale della condotta e il contribuente beneficiario del profitto/prezzo del reato), il beneficio di escussione del patrimonio dell’ente stesso (unico titolare, dal lato passivo, dell’obbligazione tributaria) poiché tale benefici presuppone una solidarietà passiva nell’obbligazione tributaria del tutto estranea alla ratio e alla lettera dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000: la confisca pe equivalente non presuppone l’inutile escussione del patrimonio della società contribuente, bensì la mancata possibilità di apprendere in via diretta il profitto del reato (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816 – 06, secondo cui, in tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, l’onere motivazionale del giudice che dispone la confisca di valore prevista dall’art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 di beni dell’imputato, attesa la natura obbligatoria di detto provvedimento, è limitato alla sussistenza dei presupposti legali della sua applicazione, consistenti nella impossibilità di disporre la confisca diretta del profitto o del prezzo del reato nel patrimonio della persona giuridica, nella disponibilità del bene oggetto di confisca per equivalente da parte dell’autore materiale del reato e nella corrispondenza del valore del bene al profitto o al prezzo del reato)».
In tale ottica ricostruttiva, deve altresì osservarsi che, dal provvedimento impugnato (pag. 12), emerge che il decreto del G.i.p. è stato eseguito anche con il sequestro delle disponibilità finanziarie del Consorzio (per complessivi Euro 285.641,24), considerati profitto del reato a differenza degli immobili del Consorzio, peraltro indicati dalla difesa ricorrente solo in termini generici.
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I rilievi in punto di proporzionalità della misura sono inammissibili, perché anch’essi del tutto generici.
La difesa ricorrente (pag. 14 del ricorso) ha sostenuto che l’ablazione sofferta dal CANNATA’ supererebbe anche l’ammontare dell’omesso versamento in contestazione, senza peraltro fornire alcun elemento di supporto a tale affermazione né, tanto meno, chiarire se, nel formulare il rilievo, si era tenuto conto delle disponibilità sequestrate in via diretta al Consorzio (cfr. supra, § 2.3). D’altra parte, la stessa sentenza n. 2391 del 2025, richiamata dal ricorrente, ha tra l’altro precisato (§ 3.13) che «la confisca per equivalente può essere materialmente eseguita solo nel caso di mancato reperimento del profitto o del prezzo del reato; trattandosi, pertanto, di misura la cui esecuzione è subordinata ad un evento futuro ed incerto, nulla impedisce all’interessato di far valere, in sede esecutiva, le proprie ragioni indicando il luogo nel quale poter trovare il profitto il prezzo del reato eventualmente non rinvenuto o appreso dal Pubblico ministero».
Sono invece fondate, come già anticipato, le doglianze concernenti il periculum in mora.
Nell’affermare la sussistenza di tale presupposto di applicabilità della misura, dal momento che il CANNATA’ potrebbe nelle more occultare o disperdere i beni sequestrati, il Tribunale ha svolto considerazioni tautologiche, non rispondenti ai principi affermati dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01) in ordine alla necessità di una specifica motivazione sull’esigenza di anticipare l’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio: principi costantemente ribaditi dall successiva elaborazione giurisprudenziale (cfr. tra le altre Sez. 3, n. 9206 del 07/11/2023, dep. 2024, Fiore, Rv. 286021 – 01, la quale – nel ribadire i principi affermati dalla sentenza Ellade, ha ulteriormente precisato che deve escludersi ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario, e che la motivazione sul periculum non può essere imperniata sulla mera natura fungibile del denaro).
Le considerazioni fin qui svolte impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente al periculum in mora, con rinvio per nuovo giudizio dul punto al Tribunale di Reggio Calabria.
Nel resto, il ricorso deve invece essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al periculum e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell’art. 324,
co. 5, c.p.p. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 08 luglio 2025
Il ConsigliAr stensore
Il Presidente