Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13373 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13373 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/10/2023 del TRIB. LIBERTA’ di RIETI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG AVV_NOTAIO
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale del Riesame competente.
uditi i difensori
L’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, in difesa di COGNOME NOME, insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso.
AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME NOME, chiede l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza del 5 ottobre 2023 il Tribunale del riesame di Rieti ha rigettato il riesame proposto dall’indagato NOME COGNOME ed ha confermato il decreto, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rieti il 31 luglio 2023, di sequestro preventivo:
diretto, finalizzato alla confisca di denaro o altri beni fungibili o di direttamente riconducibili al profitto di reato tributario, nella disponibilità RAGIONE_SOCIALE (per euro 5.613.882.09); della RAGIONE_SOCIALE (per euro 1.986.979.13); della RAGIONE_SOCIALE (per euro 5.201.436.36);
diretto, e in subordine per la differenza data da quanto oggetto di sequestro rispetto alle citate compagini e quanto ancora dovuto sino alla somma complessiva di euro 12.802.297.6 al netto di quanto eventualmente ricavato dal sequestro di cui sopra, sui conti correnti nella disponibilità di NOME COGNOME, ritenut amministratore di fatto di dette società;
per equivalente, ai sensi degli art. 322-ter cod. pen., 12-bis d .1gs. n. 74 del 2000, sugli immobili e i mobili registrati di tale indagato per la somma di euro 11.090.450,02.
1.1. Il Tribunale del riesame ha precisato che il sequestro preventivo è stato emesso con riferimento ai reati di cui:
all’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 («… capi 1.2.9, 10. 18 e 19: si rile che a p. 7 del decreto di sequestro la violazione all’art. 5 non viene riferita anche al capo 2. che però è considerato alla pagina 12 ed è contenuto nella richiesta del P.M.», così l’ordinanza impugnata);
-5, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 (capi 5 e 13);
all’art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 («… capi 3,4,11,12,20 e 21: anche in questo caso l’omessa indicazione dei capi 20 e 21, non riportati alla p. 7, sembra frutto di errore materiale, essendo contenuti nella richiesta del P.M. e oggetto di motivazione del GIP. alle Pp. 24-27»; così l’ordinanza impugnata);
all’art. 2, comma 1-bis, I. n.638 del 1983 (capi 8,16,17,24, 25), «… ai soli fini del sequestro diretto» (così l’ordinanza impugnata).
Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell’indagato.
Con il ricorso dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME si deducono 5 motivi.
Nella prima parte del ricorso si ricostruisce l’iter del procedimento e si richiamano i sei motivi di riesame avverso il decreto genetico «da intendersi qui integralmente richiamati e riprodotti».
2.1. Con il primo motivo si deduce ex 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per mancanza di motivazione (o meramente apparente) sul periculum in mora del sequestro del patrimonio del ricorrente ed alla relativa immediata esecuzione.
Si rappresenta che con il primo motivo di riesame si eccepì la radicale mancanza di mancanza di motivazione sul periculum in mora del decreto genetico di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni personali dell’indagato.
2.1.1. Il Giudice per le indagini preliminari avrebbe motivato la sussistenza del periculum solo in relazione al patrimonio delle società cooperative; anche il Tribunale del riesame si sarebbe concentrato solo sul periculum relativo alle società, ed avrebbe valorizzato il ruolo dell’indagato con la frase, anodina, «… i ordine poi al COGNOME, del quale viene prospettata e documentata l’attitudine a interporre soggetti fittizi». La mancanza di motivazione sul periculum in mora concretizzerebbe la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; né l’inciso prima riportato sanerebbe il vizio, rendendo la motivazione al più apparente.
2.1.2. Apparente sarebbe anche la motivazione sul secondo motivo di riesame, relativo alla circostanza che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente sarebbe stato eseguito senza alcuna ricerca dei beni delle società.
2.2. Con il secondo motivo si deduce l’erronea applicazione dell’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, che dovrebbe leggersi alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.175 del 2022 sull’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000.
2.3. Con il terzo motivo si deduce l’inesistenza della motivazione in risposta al motivo di riesame con cui si era posta la questione della parità tra le note di addebito ed il complessivo costo del personale, anche in base alla produzione di una consulenza tecnica di parte.
2.4. Con il quarto motivo si deducono l’erronea applicazione dell’art. 1, lett. f), d.lgs. n. 74 del 2000 con riguardo alla quantificazione dell’imposta evasa e la motivazione apparente sulla verifica della natura delle società cooperative.
2.5. Con il quinto motivo si deduce la mancanza di motivazione con riguardo alla duplicazione del profitto dei reati di indebita compensazione ex art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 e di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali di cui all’art. 2, comma 1-bis, d.l. n.463 del 1983, oggetto della stessa compensazione.
Con il ricorso dell’AVV_NOTAIO si deducono 4 motivi.
3.1. Dopo la premessa, con il primo motivo si deduce l’omessa motivazione sul periculum in mora a fondamento del sequestro nei confronti dell’indagato. Il
motivo è analogo al primo motivo del ricorso dell’AVV_NOTAIO. Si aggiungono i dati relativi all’accrescimento del patrimonio personale dell’indagato anche dopo la commissione dei reati.
3.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge, in relazione art. 5, comma 1, e 1, lett. f), d.lgs. n. 74 del 2000 in ordine al rappresentat mancato superamento della soglia di rilevanza penale e di mancanza di motivazione sul punto.
3.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 5 ed 1, lett. f), d.lgs. n. 74 del 2000 per la determinazione dell’imposta evasa.
3.4. Con il quarto motivo si deduce l’omessa motivazione sulla questione dedotta con i motivi di riesame sulla duplicazione del sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo dei ricorsi è fondato.
1.1. Il Tribunale del riesame ha erroneamente applicato i principi della sentenza delle Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, NOME, Rv. 281848.
Come già affermato da Sez. 3, n. 25657 del 27/05/2022, COGNOME, i principi di Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, NOME, Rv. 281848, sono applicabili anche al sequestro preventivo facoltativo finalizzato alla confisca, diretta o per equivalente, disposto ex artt. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, pur avendo tale ultima confisca natura sanzionatoria, perché sono sempre eseguiti in base all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
La sentenza NOME ha affermato il seguente principio: «Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. Ioen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del «periculum in mora», da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili “ex lege” (fattispecie relativa a 5;equestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l’onere d motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.)».
Si rimanda alla motivazione della sentenza quanto alle ragioni di tale interpretazione letterali, logico sistematiche, costituzionali, di rispetto dell’ar
par. 2, CEDU, del principio di proporzionalità, della giurisprudenza della Corte Edu e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (par. 5 e 6 della sentenza NOME).
1.2. Secondo la sentenza COGNOME, la motivazione del decreto di sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. deve avere ad oggetto il pericolo che, nelle more del giudizio, la cosa, suscettibile di confisca, venga modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata, sicché l’apprensione si rende necessaria perché, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile.
La ratio della misura cautelare è quella di preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l’esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo.
Tale ratio è comune anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, poiché lo scopo è sempre l’apprensione dei beni, prima della condanna, costituenti il profitto, pur se per equivalente.
Afferma la sentenza COGNOME che «… In definitiva, dunque, è il parametro della “esigenza anticipatoria” della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla senl:enza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio».
1.3. I ricorsi sono proposti in proprio dal ricorrente e sono volti all contestazione del vincolo apposto sui beni dell’indagato per effetto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.
1.4. L’eccezione di nullità del decreto preventivo genetico per la mancanza di motivazione sul periculum in mora sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è fondata perché, come risulta chiaramente dal testo del provvedimento, nel par. 5 dedicato al periculum in mora non vi è alcun cenno all’indagato ed al pericolo di dispersione dei suoi beni, in relazione al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.
1.5. Anche il riferimento ai prestanomi, che si rinviene a pag. 29, richiamato dal Tribunale del riesame, non è collegato all’indagato ma ai beni delle cooperative.
Ed invero, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è stato disposto solo nel dispositivo ed è privo di ogni altra motivazione.
1.6. Tenuto conto che il decreto genetico era privo di motivazione sul periculum in relazione al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il Tribunale del riesame non ha il potere di integrare la motivazione.
L’accoglimento del primo motivo, restando assorbiti i successivi, determina l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca per equivalente emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rieti in data 31 luglio 2023; si ordina il dissequestro la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro preventivo a fini di confisca per equivalente del GIP di Rieti in data 31/07/2023 e ordina il dissequestro e la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto; Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art.626 cod. proc. pen. Così deciso il 14/02/2024.