Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5489 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5489 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Fermo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/05/2023 del Tribunale della libertà di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME–
stanti, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Salerno rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Vallo della Lucania finalizzato alla confisca diretta e per equivalente della somma di 189.017,41 euro, corrispondente al profitto del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 483 cod. pen., 76, comma 1 d.P.R. n. 445 del 2000, 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, delitto contestato al capo 222), in relazione al quale il COGNOME risulta indagato.
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME, nella duplice veste dinanzi indicata, per il ministero del difensore di fiducia propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge sotto il profilo della motivazione apparente e radicalmente illogica in punto di sussistenza del fumus commissi delicti. Rappresenta il difensore che l’ordinanza non contiene alcun fatto specifico che colleghi la RAGIONE_SOCIALE eRAGIONE_SOCIALEo al suo legale rappresentate e la società fornitrice del servizio di formazione, posto che gli accertamenti si concludono alla fine del 2019, prima del rapporto contrattuale intercorso con la RAGIONE_SOCIALE; invero, tutto l’apparato motivazionale si riferisce ad altri soggetti, ritenuti esser creatori, gli organizzatori ed i gestori del meccanismo fraudolento, con i quali né la RAGIONE_SOCIALE, né il COGNOME hanno mai avuto a che fare. La motivazione, inoltre, sarebbe radicalmente illogica, laddove evidenza che l’COGNOME è stato asseveratore anche di altre società coinvolte nel meccanismo fraudolento, per inferire che anche la RAGIONE_SOCIALE sia implicata in tale meccanismo, senza che, per contro, sia stato effettuato alcun tipo di riscontro.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione di legge per assoluta carenza di motivazione, nel decreto di sequestro preventivo, in ordine al periculum in mora. Rappresenta il difensore che la motivazione sarebbe errata laddove il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento genetico avesse reso, con riferimento alla sussistenza del periculum, una motivazione implicita, posto che, per contro, detta motivazione è totalmente mancante, ciò che preclude il potere integrativo da parte del Tribunale del riesame. Aggiunge il difensore che, in ogni caso, la motivazione integrativa sarebbe errata, laddove evidenzia la circostanza che la difesa abbia depositato i bilanci relativi agli anni 2020 e 2021, e che non può farsi affidamento sulla buona condotta per il futuro.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione di legge sotto laddove il Tribunale ha rigettato l’istanza di restituzione della somma di 8.600 euro, sequestrata al COGNOME, nonostante il sequestro, in via diretta, della somma corrispondente alla misura indicata dal G.i.p., sul presupposto che si tratti di un profilo meramente esecutivo. Espone il difensore che nel decreto genetico si era disposto il sequestro per equivalente in via subordinata, solo in caso di incapienza del patrimonio della società, nei cui confronti è stato disposto il sequestro diretto, il quale ha avuto esito positivo per l’intero ammontare della somma indicata dal G.i.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo, con assorbimento dei restanti motivi.
Al proposito, il Collegio condivide e fa proprie le argomentazioni già affermate da questa Sezione in relazione ad analogo motivo sollevato nell’ambito nella medesima vicenda (Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, RAGIONE_SOCIALE), con cui si è censurata la possibilità per i giudici del riesame di integrare la motivazione del primo giudice in ordine al requisito del peticulum, motivazione mancante, nella specie.
In quella decisione, infatti, si è condivisibilnnente affermato che “la tesi fatta propria dal tribunale del riesame non può essere condivisa, non potendo soccorrere il principio secondo cui, in tema di riesame avverso provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, è legittima l’ordinanza con cui il tribunale, facendo uso dei propri poteri integrativi, ponga rimedio all’errore di diritto de giudice per le indagini preliminari che, nel decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, abbia omesso, ritenendola non dovuta, la motivazione in punto di periculum in mora con provvedimento adottato prima della pronuncia delle Sez. U, n. 36959 del 2021 (Sez. 3, n. 39846 del 13/05/2022, Rv. 283831 – 01, riguardante una fattispecie relativa a decreto di sequestro emesso in relazione al delitto di cui all’art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che il tribun del riesame ha confermato, integrandone la motivazione, con l’indicazione delle esigenze cautelari giustificative dell’adozione del vincolo, conformemente al principio di diritto enunciato dalla predetta sentenza). Invero, in disparte da ogni considerazione sulla condivisibilità del principio appena riportato, occorre rilevare che lo stesso: a) presuppone un’espressa affermazione del provvedimento genetico in ordine alla non necessità della motivazione in ordine al periculum in mora; b) è stato espressamente enunciato in riferimento ad un decreto emesso
anteriormente alla pronuncia delle Sezioni Unite ‘Ellade’ (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848 – 01), ossia in un momento in cui, secondo il convincimento ampiamente prevalente della giurisprudenza, ai fini del sequestro finalizzato alla confisca sarebbe sufficiente la sola verifica dell’inclusione del bene da sequestrare tra le cose oggettivamente suscettibili di confisca (così, Sez. 3, n. 39846 del 2022, cit., in motivazione, § 1).
3.2. Ed allora, ne discende all’evidenza l’impossibilità per il tribunale del riesame di sostituirsi al giudice di primo grado nel porre rimedio ad un’omissione motivazionale su un requisito essenziale richiesto all’ordinanza genetica, qual è la motivazione, seppure concisa, come richiedono le Sezioni Unite ‘Ellade’, circa la configurabilità di tale periculum, onere di motivazione che può ritenersi assolto, come le stesse Sezioni Unite insegnano, solo allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato. Ragioni che, nella specie, non sono contenute nell’ordinanza impugnata (cfr. pagg. 619/621), limitandosi il giudice unicamente ad illustrare i motivi per i quali, in base alla giurisprudenza di questa Corte, trattandosi di confisca di denaro, ben ne era possibile la confisca diretta. Nulla viene tuttavia detto invece con riferimento alle ragioni che rendevano necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della · confisca rispetto all definizione del giudizio, con conseguente assenza motivazionale assoluta non integrabile da parte del giudice del riesame. Se è ben vero che il tribunale del riesame, nell’ambito dei poteri di integrazione e di rettifica attribuitigli dall’art. cod. proc. pen., richiamato dall’art. 324, cod. proc. pen., ben può porre rimedio alla parziale inosservanza dei. canoni contenutistici. cui ‘deve obbedire la motivazione dell’ordinanza che dispone la misura cautelare, tuttavia, allorché si verifichi l’omissione assoluta delle prescritte indicazioni (come evidenzia il co. 9 dell’art. 309, richiamato dal co. 7 dell’art. 324, cod. proc. pen., dovendosi ritenere che la mancanza di motivazione sul periculum in mora sia equiparabile in sede di cautela reale a quella relativa alle esigenze cautelari in sede di cautela personale) è configurabile, per l’accertata mancanza di motivazione – alla quale può essere equiparata la mera apparenza della medesima – la radicale nullità prevista dalla citata norma. Consegue, dunque, che il tribunale non può avvalersi del menzionato potere integrativo-confermativo, bensì deve provvedere esclusivamente all’annullamento del provvedimento coercitivo, non essendo’consentito un potere sostitutivo quanto all’emissione di un valido atto, che potrà eventualmente essere adottato dal medesimo organo la cui decisione è stata annullata. Pacifica, sul punto, è infatti la giurisprudenza di questa Corte in tema di divieto di esercizio del potere integrativo da parte del tribunale del riesame in caso assenza motivazionale (tra le tante, sin da Sez. 1, n. 5122 del 19/09/1997, Rv. 208586 – 01, si v. da Corte di Cassazione – copia non ufficiale
ultimo, Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015, Rv. 265365 – 01), come del resto sottolineato dalle Sezioni Unite ‘Capasso’, le quali ritennero che nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell’art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili – in virtù del rinvio operato dall’art. 324, comma settimo dello stesso codice – in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789 – 01)”.
Il vizio rilevato preclude l’esame di ogni questione concernente il fumus commissi delicti, in quanto le censure formulate con il primo motivo potrebbero, eventualmente, determinare l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, ma non certo la caducazione di essa e del provvedimento genetico, con conseguente restituzione dei beni in sequestro all’avente diritto.
Per i motivi indicati, l’ordinanza impugnata nonché dell’ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Vallo della Lucania in data 14 marzo 2023 devono essere annullate senza rinvio nei confronti di COGNOME NOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, con restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio nei confronti di COGNOME NOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, l’ordinanza impugnata nonché dell’ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Vallo della Lucania in data 14 marzo 2023 e ordina la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.
Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso il 16/11/2023.