Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 27407 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 27407 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/11/2023 del Tribunale del riesame di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiarare inammissibil ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, c ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27/11/2023, il Tribunale del riesame di Torino rigetta la richiesta avanzata da NOME COGNOME ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., confermando il decreto di sequestro preventivo emesso il 9/8/2023 dal Giudic per le indagini preliminari presso il locale Tribunale con riguardo a plurimi d di cui all’art. 10-quater, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.
Propone ricorso per cassazione il NOME, deducendo i seguenti motivi:
inosservanza o erronea applicazione della norma contestata e degli art. 43 cod. pen. e 28, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla I. 17 luglio 2020, n. 77. L’ordinanza sarebbe illegittima con riguardo al dolo del delitto a fondamento della misura, in quanto non terrebbe conto del meccanismo con il quale la “RAGIONE_SOCIALE“, di cui il ricorrente è legale rappresentante, si er resa cessionaria di crediti verso l’erario vantati da alcune società (“RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE s.r.l.”), debitrici nei confronti della prima; ebbene, con t sistema – di cui al d.l. n. 34 del 2020 – la società del ricorrente, accettando la cessione, avrebbe visto comparire nel proprio cassetto fiscale il credito, dunque potendone fruire, ma non avrebbe avuto alcuna conoscenza della sua genesi. Il cessionario COGNOME, pertanto, non sarebbe stato in grado di apprezzare la differenza tra credito ceduto e credito effettivamente spettante al cedente, e l’eventualità di un mero dubbio quanto all’effettiva misura di entrambi non sarebbe sufficiente a fondare il dolo richiesto dalla norma contestata. Risulterebbe evidente, dunque, anche la violazione dell’art. 43 cod. pen., in quanto la responsabilità per delitto non potrebbe essere affermata a fronte di un atteggiamento, al più, meramente colposo;
vizio di motivazione con riguardo al periculum in mora. L’ordinanza si esprimerebbe sul punto in termini apparenti, non dimostrando la sussistenza del requisito, né dando conto in concreto del pericolo di dispersione del patrimonio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato limitatamente al secondo motivo.
Con riguardo alla prima censura, che attiene al profilo psicologico del reato contestato, senza alcuna valutazione in punto di elemento oggettivo della fattispecie, occorre innanzitutto evidenziare due principi fondanti il giudizio di cassazione in materia reale. In primo luogo, deve essere ribadito che, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l’inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell’art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (tra le molte, Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, COGNOME, Rv. 283916). Di seguito, ed in punto di elemento soggettivo, deve ricordarsi che, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al “fumus” del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata; ne consegue che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto
dell’elemento soggettivo del reato, purché esso emerga “ictu ocuii” (tra le molte, Sez. 2, n. 18331 del 22/4/2016, Iommi, Rv. 266896).
Tanto premesso in termini generali, il Collegio rileva che la motivazione dell’ordinanza impugnata, in punto di dolo del reato di cui all’art. 10-quater, d. Igs. n. 74 del 2000, non presenta caratteri di assenza o di mera apparenza, esplicitando le ragioni per le quali non poteva ritenersi mancante ictu ocull lo stesso profilo soggettivo.
5.1. In particolare, il Tribunale del riesame ha analizzato le cessioni del credito operate da “RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE” in favore di “RAGIONE_SOCIALE di cui l’indagato è legale rappresentante. Ebbene, con riguardo alle prime due, l’ordinanza ha evidenziato che i crediti ceduti, in pagamento di forniture di merci non onorate, non erano superiori a quelli che le cedenti avevano maturato verso l’erario, scaturenti dalla normativa di sostegno all’economia – adottata durante la pandemia da Covid-19 – che prevedeva, tra l’altro, il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione (o di leasing o di concessione) di immobili ad uso non abitativo, versato dalle società cedenti (art. 28, d.l. n. 34 del 2020). Con riferimento, invece, alla cessione operata da “RAGIONE_SOCIALE“, il Tribunale ha evidenziato che il credito ceduto era nettamente superiore a quello spettante per legge, quel che non poteva essere ignorato dalla cessionaria “NOME” (anche perché nella comunicazione telematica trasmessa dall’RAGIONE_SOCIALE ed accettata da quest’ultima, l’importo annuo del canone di locazione era indicato correttamente, per 10.800 euro, cosicché il 60% del canone mensile – pari a 540 euro su 900 – risultava immediatamente superiore all’ammontare del credito ceduto).
5.2. In forza di queste considerazioni – si ribadisce, con argomento tutt’altro che apparente – il Tribunale ha dunque concluso che l’elemento soggettivo del reato non poteva ritenersi ictu °cui/ assente, neanche con riguardo alle cessioni da parte di “RAGIONE_SOCIALE” e di “RAGIONE_SOCIALE“; la palese inesistenza di una parte del credito ceduto da “RAGIONE_SOCIALE“, infatti, ha condotto il Giudice del riesame ad escludere la buona fede del ricorrente anche per gli altri due atti, conclusi nello stesso giorno e con il medesimo soggetto – NOME COGNOME – legale rappresentante di tutte le cedenti, così evidenziando che, pur trattandosi di transazioni distinte, tale contestualità e coincidenza soggettiva “porta a valutarle come parte di un accordo unitario”.
Il primo motivo di ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Con riguardo, invece, alla seconda censura, che lamenta il vizio di motivazione in punto di periculum in mora, il Collegio ritiene che l’ordinanza debba essere annullata con rinvio.
La necessità di apprendere quanto in sequestro senza attendere l’esito giudizio, infatti, è stata motivata sottolineando, per un verso, la natura di liquido propria del profitto del reato, e, per altro verso, la qualifica degli (compreso il ricorrente), “che svolgono un’attività imprenditoriale e han pertanto capacità nel gestire rapporti economici e finanziari”.
7.1. Ebbene, questa motivazione risulta apparente: in disparte il caratt evidentemente fungibile del denaro, di per sé non decisivo, si osserva che la me qualifica di imprenditore (e le competenze che ne derivano) non può costitui esclusiva premessa per individuare il pericolo di dispersione di beni, in assenz ulteriori argomenti, allorquando – come nell’ordinanza in esame – non veng indicato alcun elemento oggettivo, emerso nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini, che ren concreto ed attuale questo pericolo, con adeguata motivazione.
7.2. Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato con rinvi con riferimento al requisito del periculum in mora, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Torin competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2024
Il oigliere estensore
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