Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 27408 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 27408 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Desio il DATA_NASCITA
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante COGNOME NOME avverso l’ordinanza emessa in data 14/11/2023 dal Tribunale di Como
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dei Sostituti Procuratori Generali NOME COGNOME e NOME COGNOME, che hanno concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria di replica dei difensori dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14/11/2023, il Tribunale di Como ha rigettato le richieste di riesame proposte da COGNOME NOME (in proprio e quale amministratore della RAGIONE_SOCIALE) avverso il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca
anche per equivalente, dei beni (tra l’altro) dei predetti ricorrenti, in relazione a reati di omessa dichiarazione (capi 4-5, 7-8), dichiarazione fraudolenta (capi 1314) e indebita compensazione (capo 15): reati ascritti al COGNOME in qualità di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE quanto ai capi 13, 14, 15, e – in concorso con altri indagati, come meglio specificato in rubrica – in qualità di amministratore di fatto delle altre società RAGIONE_SOCIALE (capi 3-4) e RAGIONE_SOCIALE capi 7-8).
Ricorrono per cassazione, con unico atto, il COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, ritenuta inesistente, con riferimento all’attribuzione al COGNOME della qualifica di amministratore di fatto delle predette società. Si censura l’ordinanza, da un lato, per aver sovrapposto il collegamento tra il COGNOME ed altri indagati – al più idoneo a sorreggere il fumus per i soli reati di dichiarazione fraudolenta di cui ai capi 13 e 14 – alla ben diversa nozione di “gestione unitaria” delle società ritenute cartiere (ivi compresa la RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE), e – d’altro lato – per aver automaticamente esteso alla RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE le considerazioni svolte sulla base del rinvenimento di documentazione relativa alla RAGIONE_SOCIALE, che comunque risultava inidonea a comprovare il continuativo esercizio, da parte del COGNOME, dei poteri inerenti alla qualifica di amministratore. Si deduce, in altri termini, che documentazione e i dispositivi rinvenuti nella disponibilità del ricorrente potrebbero al più comprovare la sua consapevolezza delle frodi poste in essere dall’emittente, ma non anche l’esercizio dei poteri gestori delle società ritenute cartiere.
2.2. Violazione di legge con riferimento al periculum in mora. Si deduce la nullità del decreto di sequestro, per la sintetica motivazione cumulativa, e si censura l’ordinanza per aver introdotto un’eccentrica presunzione di periculum per le imprese commerciali, nonostante quanto dedotto dalla difesa in ordine al fatto che il COGNOME, pur consapevole del procedimento sin dal maggio 2021, aveva incrementato il patrimonio della RAGIONE_SOCIALE ed il suo fatturato, astenendosi dal compimento di atti di disposizione patrimoniale. In tale contesto, si osserva che sarebbe stata necessaria una “motivazione granitica” per sostenere un concreto pericolo di dispersione o alinenazione dei beni.
Con distinte requisitorie, i rappresentanti della Procura Generale sollecitano una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, ritenendo insussistenti le ipotesi d violazione di legge lamentate, al più riconducibili a vizi motivazionali.
Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore replica alle argomentazioni della Procura Generale, insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati limitatamente al requisito del periculum in mora.
Le censure volte a contestare l’attribuzione al COGNOME della qualifica di amministratore di fatto delle società “cartiere” sono manifestamente infondate.
Lungi dall’aver reso sul punto una motivazione “inesistente”, come dedotto in ricorso, il Tribunale (pag. 4 seg.) ha sottolineato che le risultanze captative, valorizzate in sede applicativa della misura, sono state riscontrate da elementi oggettivi.
Sotto il primo profilo, basti qui richiamare le considerazioni dei giudici di merito su quanto affermato da COGNOME NOME, amministratore di fatto della UNCLEAN – ovvero di una delle società “cartiere” – in ordine all’individuazione di “NOMENOME come colui che aveva creato e gestiva le società (cfr. pag. pag. 64 del decreto di sequestro, in cui si evidenzia il pieno consapevole inserimento del NOME nel “giro” di fatture false), e all’identificazione nell’odierno ricorrentedei personaggi denominati “Bimbo Mix” – cui veniva ascritta la responsabilità della emissione delle false fatture (cfr. pag. 35 segg.) – e “NOME Robot”, nickname di uno dei protagonisti di una chat con tale “NOME COGNOME“, nella quale erano contenuti migliaia di messaggi relativi ad operazioni commerciali, emissioni di fatture ecc (cfr. pag. 43 del decreto).
Sotto il secondo profilo, il Tribunale ha tutt’altro che illogicamente valorizzato (pag. 5) il rinvenimento, negli apparati informatici trovati presso la RAGIONE_SOCIALE (amministrata dal COGNOME), di una serie di file relativi a dati sensibili (password per l’accesso alle banche, ai siti della società, al cassetto fiscale, al porta REGISTER per la fatturazione elettronica) non solo della RAGIONE_SOCIALE, ma anche della RAGIONE_SOCIALE (password per accesso a domini internet riferibili alla società) e alla RAGIONE_SOCIALE (password per l’accesso, anche in questo caso, al predetto portale REGISTER: cfr. sul punto pag. 43 del decreto di sequestro).
Si tratta, all’evidenza, di un compendio argomentativo ampiamente idoneo a soddisfare i requisiti motivazionali necessari per escludere la “violazione di legge” di cui all’art. 325 cod. proc. pen.
E’ invece fondato il secondo ordine di censure.
3.1. Appare opportuno prendere le mosse dall’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte secondo cui «il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione d giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui
fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege» (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01. In motivazione, relativa ad una fattispecie di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, il Supremo Consesso ha ulteriormente chiarito che l’onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato).
Tale principio è stato costantemente ribadito nella elaborazione giurisprudenziale successiva (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 9206 del 07/11/2023, dep. 2024, Fiore, Rv. 286021 – 01, la quale ha precisato che la motivazione relativa alla sussistenza del periculum non può essere imperniata sulla mera natura fungibile del denaro); in tale ottica ricostruttiva, si è anche affermato che «i provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240 cod. pen. deve contenere la concisa motivazione del periculum in mora, che può essere desunto sia da elementi oggettivi, attinenti alla consistenza quantitativa o alla natura e composizione qualitativa dei beni attinti dal vincolo, sia da elementi soggettivi, relativi al comportamento dell’onerato, che lascino fondatamente temere il compimento di atti dispositivi comportanti il depauperamento del suo patrimonio, senza che gli stessi debbano necessariamente concorrere» (Sez. 3, n. 44874 del 11/10/2022, Fricano, Rv. 283769 – 01).
3.2. In tale ottica ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, deve osservarsi che la difesa aveva dedotto in sede di riesame una circostanza di sicuro rilievo, nel giudizio prognostico che qui rileva: nonostante il COGNOME fosse a conoscenza sin dal 2021 del procedimento penale a suo carico, nessun atto di disposizione patrimoniale era stato effettuato con riferimento ai beni della RAGIONE_SOCIALE: società che aveva anzi incrementato, nell’arco temporale decorso fino al decreto di sequestro, il fatturato ed il proprio patrimonio.
Ad avviso di questo Collegio, il confronto del Tribunale con tale prospettazione è stato sostanzialmente apparente, dal momento che la conferma del decreto è stata motivata con il richiamo alle modalità operative sviluppate nel corso dell’attività illecita, e alla possibilità di dispersione del danaro a disposizione de società.
È invero evidente, da un lato, che il primo ordine di considerazioni svolte dal Tribunale attiene alla modalità di commissione del reato, che non può, ex se ed in ogni caso, assumere un dirimente rilievo nella valutazione prognostica che qui rileva; d’altro lato, il fatto che la società sia attiva ed operi nel mercato non par – alla luce dei principi sopra richiamati – elemento idoneo a giustificare i mantenimento in sequestro del danaro, in assenza di elementi di specifico allarme
(ed anzi in presenza di una condotta imprenditoriale priva di connotazioni dissipative, tenuta nei due anni precedenti il sequestro dal COGNOME, pur consapevole del procedimento in corso).
Le considerazioni fin qui svolte impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Como per nuovo esame dei profili correlati al periculum in mora.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Como competente ai sensi dell’art. 324, co. 5. c.p.p.
Così deciso il 22 maggio 2024
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