Periculum in mora: quando il sequestro preventivo viene annullato
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36114 del 2024, ha offerto un importante chiarimento sui requisiti necessari per disporre un sequestro preventivo, focalizzandosi in particolare sulla nozione di periculum in mora. Questa decisione sottolinea come la motivazione del giudice non possa limitarsi a formule generiche, ma debba basarsi su una valutazione concreta del rischio di dispersione del patrimonio. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Caso
Un imprenditore, in proprio e in qualità di legale rappresentante di una S.r.l., veniva indagato per il reato di frode fiscale previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 74/2000. Sulla base delle indagini, il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) emetteva un decreto di sequestro preventivo, successivamente confermato dal Tribunale del riesame di Napoli.
L’indagato decideva di ricorrere in Cassazione, lamentando una violazione di legge proprio in relazione al presupposto del periculum in mora. La sua difesa sosteneva che i beni sequestrati erano stati acquistati in epoca molto precedente ai fatti contestati e che, nonostante la società fosse sotto la lente della Guardia di Finanza dal 2019, non era mai stato compiuto alcun atto dispositivo o distrattivo del patrimonio.
La Valutazione del Periculum in mora secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Il punto cruciale della decisione risiede nella critica alla motivazione addotta dal Tribunale del riesame per giustificare il periculum in mora. Secondo i giudici di legittimità, il Tribunale si era limitato a utilizzare una ‘formula di stile’, basando il pericolo di dispersione patrimoniale su due elementi:
1. La ‘negativa personalità’ dell’indagato, desunta dal ricorso a un meccanismo fraudolento per più anni.
2. Il rilevante importo dell’IVA evasa, pari a circa 7,8 milioni di euro.
Tuttavia, la Corte ha specificato che questi parametri, pur importanti, non sono di per sé sufficienti a dimostrare l’esistenza di un pericolo concreto e attuale che l’indagato possa disperdere i propri beni per sottrarli alla pretesa dello Stato. Il giudice deve, invece, verificare la sussistenza di specifici indici di dispersione del patrimonio.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione è netta: il Tribunale del riesame ha omesso di rispondere a un punto specifico e decisivo sollevato dalla difesa. L’imprenditore aveva dimostrato di non aver mai compiuto atti dispositivi o distrattivi sui suoi beni, nonostante fosse a conoscenza dell’attenzione degli inquirenti fin dal 2019. Questo comportamento, secondo la difesa, era la prova dell’insussistenza del periculum in mora.
La Corte ha ritenuto che la mancata valutazione di questo argomento ha reso la motivazione del Tribunale insufficiente e apparente. Non basta affermare genericamente che la gravità del reato e l’ingente profitto creano un rischio; occorre un’analisi fattuale che prenda in considerazione tutti gli elementi, inclusi quelli a favore dell’indagato. Di conseguenza, la Corte ha annullato l’ordinanza impugnata, rinviando il caso al Tribunale di Napoli per un nuovo esame che tenga conto dei principi enunciati.
Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale in materia di misure cautelari reali: il sequestro preventivo non può essere un automatismo derivante dalla sola accusa. Il requisito del periculum in mora deve essere oggetto di un accertamento rigoroso e di una motivazione specifica, che non si limiti a clausole di stile. Per professionisti e imprenditori, ciò significa che è possibile difendersi efficacemente da un sequestro dimostrando, con elementi concreti, l’assenza di un reale pericolo di dispersione patrimoniale. La decisione rafforza le garanzie difensive, imponendo ai giudici un onere motivazionale più stringente e ancorato ai fatti specifici del caso.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha annullato il sequestro preventivo?
La Corte ha annullato il provvedimento perché la motivazione del Tribunale del riesame sul ‘periculum in mora’ (il rischio di dispersione dei beni) era basata su una formula generica, legata alla gravità del reato e all’importo evaso, senza rispondere allo specifico argomento della difesa, che aveva dimostrato l’assenza di atti dispositivi sul patrimonio per un lungo periodo.
La gravità del reato e l’importo elevato del presunto profitto sono sufficienti a giustificare il periculum in mora?
No. Secondo questa sentenza, tali elementi non sono di per sé sufficienti. Il giudice deve verificare la presenza di specifici e concreti indici che dimostrino un reale rischio di dispersione del patrimonio, non potendo basare la sua decisione solo su presunzioni generali.
Quale obbligo ha il giudice del riesame nel valutare il periculum in mora?
Il giudice del riesame ha l’obbligo di fornire una motivazione puntuale e non generica, che analizzi tutti gli elementi del caso, compresi quelli portati dalla difesa. In particolare, deve rispondere in modo specifico ai punti decisivi sollevati dal ricorrente, come la dimostrazione di non aver compiuto atti finalizzati a disperdere i propri beni.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 36114 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 36114 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato a Liveri il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 15/03/2024 del Tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 15 marzo 2024 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Noia il 13 febbraio 2024 nei confronti di NOME COGNOME, indagato, in proprio e in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE per il reato dell’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000.
Il ricorrente lamenta la violazione di legge in ordine al periculum in mora. Osserva conclusivamente che i beni oggetto di sequestro erano stati acquistati in epoca assai risalente e lontana dai fatti contestati e non erano mai stati oggetto di atti dispositivi. Già nel 2019 la società era stata sottoposta a verifica fiscale e, nonostante ciò, non erano stati compiuti atti distrattivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato perché la motivazione sul periculum in mora consiste in una formula di stile ancorata alla negativa personalità dell’indagato, per aver fatto ricorso al meccanismo fraudolento per plurime annualità, e al rilevante importo dell’IVA evasa, pari a 7.800.141,26 euro. Utilizza quindi gli stessi parametri indicati nel capo d’incolpazione provvisorio senza verificare la ricorrenza di specifici indici di dispersione del patrimonio. Per giunta, nel caso in esame, il ricorrente ha dimostrato di non aver mai compiuto atti dispositivi o distrattivi di beni nonostante sia attenzionato dalla Guardia di finanza dal 2019.
Risulta pertanto omessa la risposta su questo specifico e decisivo punto dell’istanza di riesame e si rende necessario l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso, il 2 luglio 2024
Il Consigliere estensore