Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18377 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18377 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sui ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/05/2023 del TRIB. LIBERTA’ di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del RAGIONE_SOCIALE di inammissibilità del ricorso;
lette !e conclusioni dell”.AVV_NOTAIO di accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Milano, ‘in sede di riesame, con ordinanza del 24 maggio 2023 rigettava l’istanza di riesame proposta da COGNOME NOME avvero il decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 13 aprile 2023, in relazione ai reati di cui agli art. 2 e 8 d. Igs. 74/2000 (in funzi della confisca diretta della somma di euro 10.029.119,25 nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e nei confronti del ricorrente e di altri indagati in via subordinata all’eventuale incapienza del disponibilità della società)
Ricorre in cassazione COGNOME NOME, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per l motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
1. Violazione di legge (art. 321 e 125, terzo comma, cod. proc. pen.); omessa o apparente motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del periculum in mora.
Anche l’omessa o apparente motivazione deve ritenersi una violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen.
Il Tribunale ha fornito una motivazione solo apparente riferendosi alla gravità delle condotte, alla sistematicità delle fr fiscali, con imposte evase di rilievo; peraltro, da molto tempo.
Nel caso in esame non sussistono, però, c:ondotte del ricorrente volte al depauperamento del patrimonio che avrebbero indicato la sussistenza di un concreto pericolo di sottrazione delle risorse. Il sequestro finalizzato alla confisca ha una finalità preventiv volto .ad assicurare la presenza dei beni all’esito di n giudizio condanna. L’esigenza di scongiurare ingiustificate compressioni del diritto di proprietà e della libera iniziativa economica impone al giudice un onere specifico di precisare i profili del pericolo di dispersione de beni (S.U. n. 36959/2021). ·
Non può ritenersi una valida motivazione il generico riferimento alla sistematicità delle condotte mancando completamente qualsiasi riferimento al perché non può essere atteso l’esito del giudizio di merito.
Ha COGNOME chiesto, COGNOME pertanto, COGNOME l’annullamento COGNOME dell’ordinanza impugnata.
2. La Procura generale, sostituto procuratore generale NOME COGNOME, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
3. L’indagato ha presentato memoria nella quale ha ribadito la fondatezza del suo ricorso per mancanza di motivazione sul periculum in mora.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato e l’ordinanza impugnata deve annullarsi con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio.
Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione.
Il ricorso in cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionèvolezza e quindi inidoneo a rendere ” comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 – dep. 11/11/2009, COGNOME, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 – dep. 26/06/2008′ COGNOME, Rv. 239692).
5. Nel caso in odierno giudizio l’ordinanza non contiene motivazioni sul periculum in mora di cui all’art. 321, secondo comma, cod. proc. pen.
La Corte di Cassazione a Sezioni unite infatti ha previsto che: “Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili “ex lege”. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l’onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alieNOME.)”. (Sez. U – , Sentenza n. 36959 del 24/06/2021 Cc. (dep. 11/10/2021 ) Rv. 281848 – 01).
Sul periculum in mora l’ordinanza impugnata compie un’analisi solo apparente, in quanto analizza elementi di fatto riferibili all’art. 321, primo comma, cod. proc. pen. e non al secondo comma della stessa norma. L’ordinanza, infatti, desume il periculum dalla ripetizione nel tempo delle condotte fraudolente caratterizzanti il reato, ma tale argomentazione non evidenzia la necessità, da porre alla base del periculum stesso, di una misura di sequestro anticipata rispetto alla condanna, in tal modo, piuttosto, sembrando appunto convergere verso una valutazione più propria del sequestro impeditivo. Così facendo allo stesso tempo, finisce per . valorizzare esclusivamente condotte (ovvero la sottrazione agli obblighi tributari) senza le quali non sarebbe neppure integrato il reato, facendone quindi derivare quell’automatismo della misura che le Sezioni Unite di questa Corte n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv 281848, hanno
voluto, invece, inibire perché contrastanti con la stessa natura cautelare propria del sequestro preventivo a fini di confisca.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dell’art. 324, co, 5, C.P.P.
Così deciso il 8/11/2023