Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46771 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46771 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Cingoli (Mc) il 3/8/1966
avverso l’ordinanza dell’11/6/2024 del Tribunale del riesame di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostitu Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiarare inammissibile ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’11/6/2024, il Tribunale del riesame di Ancona rigettav la richiesta presentata ex art. 324 cod. proc. pen. da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME così confermando l’ordinanza emessa il 10/4/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale con riguardo ai deli cui agli artt. 2 e 8, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.
Propone ricorso per cassazione COGNOME deducendo i seguenti motivi:
violazione di legge per carenza assoluta di motivazione sul fumus del reato; motivazione apparente. L’ordinanza si fonderebbe su una tesi meramente asserita e priva di ogni fondamento, quale la presunta interposizione fittizia della “RAGIONE_SOCIALE” nell’ambito dei rapporti che sarebbero intercorsi tra COGNOME e NOME COGNOME (coloro che avrebbero svolto le prestazioni di procacciamento di affari e realizzazione del brevetto industriale), da un lato, e “RAGIONE_SOCIALE” (utilizzatrice dei servizi e del diritto di sfruttamento economico del brevetto medesimo), dall’altro. Ebbene, premesso che risulterebbe del tutto travisata un’esigenza di interposizione, in quanto non riferibile alla società ma all’attività gestoria del Mosconi, l’ordinanza non spiegherebbe affatto dove sarebbe avvenuto il drenaggio di risorse in danno dell’Erario, e quale, dunque, il vantaggio perseguito. Ancora, il Tribunale non avrebbe rilevato, come invece ben evidenziato nel gravame, che, qualora “Canos” non fosse intervenuta nei rapporti commerciali, l’Erario avrebbe percepito un importo inferiore a quello dichiarato e versato, come da prospetto allegato in sede di merito. La stessa motivazione risulterebbe poi del tutto apparente quanto alle doglianze proposte dalla difesa, che avrebbe ampiamente evidenziato che la tesi accusatoria, secondo cui “Canos” sarebbe stata utilizzata come “cartiera” per consentire a “RAGIONE_SOCIALE” di evadere le imposte, sarebbe incompatibile con il versamento di queste da parte degli indagati;
la stessa assoluta carenza motivazionale viene, poi, dedotta con riguardo al profilo del periculum in mora, che sarebbe stato individuato con argomento invero assente, in forza di un mero criterio di verosimiglianza ed in palese contrasto con i principi stabiliti dalle Sezioni Unite “Ellade”. L’ordinanza sarebbe viziata anche laddove richiamerebbe una data motivazione del G.i.p., sul medesimo profilo, tuttavia inesistente, riscontrandosi tale considerazione soltanto nella richiesta del Pubblico Ministero, mai richiamata nel provvedimento genetico neppure per relationem;
la violazione di legge e la mera apparenza sono dedotte, infine, con riguardo alla parte della motivazione che individuerebbe le ragioni a fondamento del sequestro preventivo: l’ordinanza non spiegherebbe quali esigenze anticipatorie della confisca giustificherebbero la misura, eludendo peraltro elementi di fatto dirimenti e decisivi, già indicati dalla difesa, a dimostrazione della radicale assenza di qualsivoglia pericolo di dispersione dei beni dei ricorrenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato in punto di periculum, con efficacia assorbente sulla censura concernente il fumus boni iuris.
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Questa Corte ha più volte ribadito – anche nel massimo Consesso (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade) – che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili “ex lege”.
4.1. Stabilito l’obbligo del giudice di motivare sulla sussistenza del “periculum” anche in caso di sequestro preventivo di cosa confiscabile, le Sezioni Unite hanno poi affermato che tale motivazione non potrà che riguardare il pericolo di dispersione del bene prima della definizione del giudizio, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire impraticabile. Non rileva, di conseguenza, la natura (obbligatoria o facoltativa) della confisca, né la funzione concretamente assolta dalla stessa (misura di sicurezza, sanzione, misura amministrativa). La natura “obbligatoria” della confisca non rende “obbligatorio” anche il sequestro ad essa funzionale, perché, ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., norma generale e onnicomprensiva, il giudice “può”, e quindi non “deve”, adottare la misura cautelare. Sicché, affermare che la motivazione del provvedimento di sequestro di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., dovrebbe sempre risolversi nel dare atto della confiscabilità della cosa perché già tale caratteristica sarebbe indice di pericolosità oggettiva del bene, significa, da un lato, e in correlazione con la natura “proteiforme” della confisca, trascurare la diversità sostanziale delle ipotesi per le quali il legislatore ha previsto la confisca di beni, peraltro non sempre incentrata sulla pericolosità del bene quanto, piuttosto, in numerosi casi, espressiva, semplicemente, di intento sanzionatorio (come è, ad esempio, nei casi di confisca “per equivalente”), dall’altro, pervenire ad una non consentita sovrapposizione della misura cautelare, da una parte, e di quella definitiva, dall’altra. Il giudice, dunque, dovrà sempre indicare le ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato, anche in caso di sequestro preventivo di cosa soggetta a confisca obbligatoria. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.2. Ne consegue che è il parametro della ”esigenza anticipatoria” della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene
da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del “periculum”, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio.
Tanto premesso in termini generali, e costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le molte, Sez. 3, n. 23400 del 14/2/2024, Urbani), occorre evidenziare che il provvedimento genetico della presente vicenda cautelare – decreto di sequestro preventivo del 3/4/2024 – conteneva sul punto una motivazione meramente apparente ed assertiva: evidenziato il fumus delle contestazioni provvisorie, peraltro con pressoché esclusiva trascrizione della richiesta avanzata al riguardo dal pubblico ministero (pagg. 13-54), il Giudice si era limitato ad affermare – senza alcun riferimento ad atti di indagine – che “quanto al periculum è del tutto prevedibile che, alla notizia dell’indagine in corso, il profitto illecitamente conseguito, i beni nei quali questo sia stato convertito o i beni di valore equivalente ad esso nella disponibilità degli indagati, verranno facilmente fatti sparire, monetizzati e/o occultati, vanificando ogni possibilità di confisca”.
Questa motivazione – si ribadisce del tutto apparente, perché priva di qualunque specificità – non poteva, poi, essere integrata dal Tribunale del riesame, come correttamente affermato nel ricorso.
6.1. Ed invero, per costante e condiviso principio non è consentito al collegio della cautela integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di “perículum in mora” nel caso in cui essa sia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266789; Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, NOME Tre X, Rv. 285747; Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, COGNOME, Rv. 272596). La violazione di tale limite (e, dunque, dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen.), peraltro, deve essere oggetto di specifica devoluzione in sede di legittimità (se del caso anche di allegazione del provvedimento genetico, che non necessariamente deve essere trasmesso dal giudice a quo), posto che la mancanza di motivazione del decreto di sequestro preventivo sulla sussistenza delle esigenze cautelari non è rilevabile d’ufficio, diversamente da quanto prescrive, per le ordinanze che dispongono misure cautelari personali, l’art. 292, comma 2, cod. proc. pen.: ebbene, il ricorso in esame contiene tale specifica deduzione (pagg. 11-12), con l’effetto che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, unitamente al decreto di sequestro preventivo del 3/4/2024 emesso dal G.i.p., con restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto di sequestro preventivo n. 736/2024 del 3/4/2024-dep. 9/10 aprile 2024, del G.i.p. di Ancona e ordina la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto. Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2024
iere estensore
COGNOME Il Presidente