Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46712 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46712 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Caserta il 30/09/1976
avverso l’ordinanza del 11/06/2024 del TRIBUNALE DI SANTA NOME COGNOME, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le consegu statuizioni.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa in data 11 giugno 2024 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, rigetta l’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME avverso il decreto di seques preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napol Nord in data 23 dicembre 2022, avente ad oggetto la somma di euro 52.760,00 in denaro contante, somma rinvenuta all’interno di una cassaforte ubica nell’abitazione del COGNOME, il tutto in relazione al contestato reato di u danno di NOME COGNOME titolare di una società avente ad oggetto l’attivi compravendita di autovetture.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l’annullamento e articolando unico motivo con il quale deduceva inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 644 e 240 cod. pen. e 321 cod. proc. pen., nonché “carenza grafica” motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del requisito del periculum in mora.
Lamentava il ricorrente che il Giudice per le indagini preliminari avev qualificato il denaro oggetto del sequestro quale profitto del reato di usur cui libera disponibilità avrebbe potuto aggravare le conseguenze del reato e commissione di ulteriori reati e aveva affermato che il vincolo doveva ritener necessario a tali fini; deduceva altresì che il sequestro era stato disposto sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
Deduceva, infine, che il giudice del provvedimento impugnato non aveva il potere di confermare il sequestro preventivo motivando in relazione esigenze diverse da quelle poste a fondamento esclusivo della misura cautelar reale dal primo giudice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Come è noto, la misura cautelare del sequestro impeditivo può avere una duplice finalità; essa, infatti, può essere sottesa, secondo la prev dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., allo scopo di rendere successivamen più agevole la confisca del bene staggito, sottraendolo al potere dispositivo titolare, ovvero può avere una finalità, i cui tratti sono descritti dall’ comma 1, cod. proc. pen., di carattere impeditivo, essendo, cioè volta, tram la privazione del bene in capo al soggetto indagato, a non consentire c questi, attraverso il reiterato uso del bene in questione, possa aggrav protrarre le conseguenze del reato presupposto ovvero commettere altri reati Affinché siano riscontrabili gli elementi che possano giustificare l’adozione de misura in questione è, pertanto, necessario che sussista un legame funziona non meramente occasionale fra il bene e la possibile commissione di altr condotte penalmente rilevanti.
2.1. La necessaria premessa è che, nella specie, si vede in ipotesi sequestro preventivo impeditivo, il cui presupposto è costituito dal periculum in mora, ossia dal pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati. Pertanto, una volta ritenuta la finalità impeditiv sequestro preventivo devono essere – quantomeno nella forma delibativa propria della fase cautelare del giudizio – forniti elementi dai quali sia pos desumere l’efficacia impeditiva della misura adottata. Invero, laddove non voglia attribuire, per un verso, un indiretto contenuto sostanzialme sanzionatorio alla misura in questione e, per altro verso, consentire all’or procedente una discrezionalità così ampia da apparire prossima, se non de tutto coincidente, con l’arbitrio, deve procedersi alla delimitazione dell’am dei beni suscettibili di essere soggetti alla predetta misura strumen all’ablazione attraverso l’allegazione di elementi che consentano di fond l’affermazione che, una volta privato del bene in parola, il soggetto non pos o quanto meno, non possa con le medesime modalità, compiere altre condotte criminose. Ma non solo. Si è anche affermato in giurisprudenza che il rapport di strumentalità tra la res auferenda ed il reato deve essere essenziale e non meramente occasionale, e ciò per evitare di allargare a dismisura il concetto sequestrabilità, in quanto l’istituto in parola, nel perseguire fini di difesa non può sacrificare in modo indiscriminato i diritti patrimoniali dei citta sottraendo a questi la disponibilità di cosa che è in sé stessa lecita, a men non si tratti di disponibilità oggettivamente e specificamente predisposta l’attività criminosa. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. E, in questo solco si è riconosciuto che il periculum deve presentare i requisiti della concretezza ed attualità e richiede che sia dimostrata ragionevole certezza l’utilizzazione del bene per la commissione di ulteriori r o per l’aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede (Sez. 6, 18183 del 23/11/2017, COGNOME, Rv. 272928 – 01; Sez. 6, n. 56446 del 07/11/2018, Deodati, Rv. 274778 – 01; Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, M., Rv. 277173 – 01). Ne consegue che i requisiti della concretezza e attualità so da valutare in riferimento alla situazione esistente non soltanto al momen dell’adozione della misura cautelare reale ma anche durante la sua vigenza, modo che possa ritenersi quanto meno probabile che il bene assuma carattere strumentale rispetto all’aggravamento o alla protrazione delle conseguenze de
reato ipotizzato o all’agevolazione della commissione di altri reati (Sez. 47686 del 17/09/2014, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 261167 – 01).
Con riferimento al periculum in mora, rileva la Corte che, secondo il diritto vivente, la relativa motivazione deve necessariamente essere rassegna a sostegno tanto del sequestro preventivo impeditivo (Sez. U, n. 12878 de 29/01/2003, COGNOME, Rv. 223721), che del sequestro preventivo anticipatori (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848) e che la stessa pu fondarsi sia su elementi oggettivi, attinenti alla consistenza quantitativa natura e composizione qualitativa dei beni attinti dal vincolo, sia su eleme soggettivi, relativi al comportamento dell’onerato, che lascino fondatament temere il compimento di atti dispositivi comportanti il depauperamento del su patrimonio, senza che gli stessi debbano necessariamente concorrere (Sez. 3, n. 44874 del 11/10/2022, dep. 2022, COGNOME, Rv. 283769; Sez. 2, n. 17352 del 28/03/2024, COGNOME, non mass.).
Nella fattispecie, il Tribunale, in relazione all’oggetto del disp sequestro, ha sì richiamato alcune circostanze di fatto di evidenza probator univoca in chiave accusatoria (in particolare, il rinvenimento della somma d denaro oggetto del sequestro nell’abitazione dell’imputato e non negli uff della società, l’assenza di giustificazioni contabili immediate in relazio possesso di tale somma, la corresponsione in contanti di interessi usurari parte della persona offesa NOME COGNOME il rinvenimento di annotazioni d cifre), ma ha tuttavia omesso di dare conto in maniera adeguata delle ragion per le quali tali circostanze dovessero essere ritenute indicative d sussistenza del pericolo, qualificato negli aspetti di cui sopra, che la m cautelare intende prevenire e tutelare.
In ogni caso, va detto infine che, se il criterio su cui plasmare l’o motivazionale del provvedimento di sequestro in oggetto, va rapportato alla natura e alle finalità della misura, è anche vero che lo stesso deve t necessariamente conto – nell’ipotesi, quale la presente, che il sequestro ab ad oggetto beni costituenti profitto del reato – della necessità (sia facendola impropriamente rientrare nell’alveo dell’esigenza di evitare protrazione degli effetti del reato, in realtà già insita nel sequestro imped delle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, aggravar
protrarre le conseguenze del reato: motivazione, allo stato, completament mancante.
Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata in relazione al presupposto del periculum in mora, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata in relazione al presupposto del periculum in mora e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p.
Così deciso in Roma il 28/11/2024
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