Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11909 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11909 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato in Albania il 22/08/1987
avverso l’ordinanza del 15/01/2025 del TRIB. LIBERTA’ di LIVORNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 13 dicembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno disponeva il sequestro preventivo di una autovettura Alfa Romeo Stelvio nei confronti di NOME COGNOME, terzo estraneo rispetto a COGNOME COGNOME ritenendo che l’autovettura fosse corpo del reato di riciclaggio; il Tribunale di Livorno, con ordinanza del 15 gennaio 2025, rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOME.
1.1 Avverso l’ ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di COGNOME premettendo che nei motivi aggiunti all’istanza di riesame era stata rilevata la mancanza di motivazione in ordine al requisito del periculum in mora , non essendo state indicate le ragioni per cui la libera disponibilità del bene avrebbe portato alla
dispersione dello stesso e quindi la necessità di anticiparne l’apprensione prima del processo; il difensore rileva che la mancanza di tale motivazione rendeva nullo il decreto, mancanza che non poteva essere emendata dal Tribunale del riesame.
1.2 Il difensore osserva che nulla aveva detto il Tribunale sul secondo motivo introdotto con motivi aggiunti, tanto che nella parte iniziale si leggeva che la difesa aveva introdotto un unico motivo di riesame, verosimilmente riferendosi a quello sulla qualità di terzo in buona fede di COGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato.
1.1 Si deve rilevare che la giurisprudenza più recente ha evidenziato che ‘i n tema di impugnazioni reali, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca è legittimato a contestare anche la sussistenza dei presupposti della misura cautelare, sicché, in sede di legittimità, può dedurre la violazione di legge in ordine al “periculum in mora”. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca ex art. 240-bis cod. pen.) (Sez.6, n. 305 del 18/09/2024, dep. 07/01/2025, Tasca, Rv. 287416); inol tre ‘i n tema di sequestro preventivo avente ad oggetto beni appartenenti a terzi estranei al reato, il giudice ha un dovere specifico di motivazione sul requisito del ” periculum in mora “, sia pure in termini di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell’indagato, sulla base di elementi che appaiano concretamente indicativi della loro effettiva disponibilità da parte di quest’ultimo per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione, ovvero di particolari rapporti in atto tra il terzo titolare e l’indagato ‘ (Sez.2 , n. 47007 del 12/10/2016, Domus Milano S.p.a., Rv. 268172)
Nel caso in esame, malgrado lo specifico motivo relativo alla insussistenza del periculum in mora formulato dal difensore con i motivi aggiunti all’istanza di riesame, nulla ha espresso il Tribunale sul punto, incorrendo così nel vizio di omessa motivazione, che comporta l’annullamento dell’ordinanza impugnata per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Livorno competente ai sensi dell’art. 324, co.5 c.p.p.
Così deciso il 12/03/2025