Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 50506 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 50506 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME; avverso la ordinanza del 26.06.2023 del tribunale di Salerno; udita la relazione svolta dal Consigliere AVV_NOTAIO COGNOME ; udite le conclusioni del Sostituto AVV_NOTAIO Generale dr.NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio; COGNOME NOME che ha udite le conclusioni del difensore dell’imputato, avv.to insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 26 giugno 2023 il tribunale del riesame di Salerno adito nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, avverso il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta nei confronti della predetta società e in caso di incapienza, per equivalente, nei confronti del legale rappresentante NOME, emesso dal Gip del tribunale di Vallo della Lucania il 14 marzo 2023 e disposto in relazione ai reati ex artt. 110 cod. pen. 81 cpv. 10 quater comma 2 dlgs. 74/2000, rigettava l’istanza.
Avverso tale ordinanza RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO, mediante il proprio difensore, ha proposto ricorso deducendo tre motivi di impugnazione.
Rappresenta, con il primo, vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. per avere il tribunale rigettato l’istanza di riesame in relazione al profilo della mancanza di motivazione nel provvedimento genetico con riguardo al periculum in mora. Si richiama, circa l’obbligo di motivazione in ordine al periculum in mora, nel caso in esame, la sentenza delle Sezioni Unite del 2021 n. 36959, Ellade, e si evidenzia conseguentemente che il tribunale avrebbe dovuto annullare il predetto provvedimento per la dedotta assenza di motivazione, né sarebbe corretta la spiegazione offerta dal tribunale con il relativo richiamo, tra l’altro, alla sentenza della terza sezione penale di questa Suprema Corte, n. 39846 del 13.05.2022, nella parte in cui si sostiene che il AVV_NOTAIO avrebbe pur sempre formulato una motivazione, seppure erronea, laddove avrebbe aderito alla superata tesi per cui, in caso di confisca non sarebbe stato necessario motivare in ordine al relativo periculum siccome in re ipsa. Ciò in quanto l’orientamento di legittimità richiamato afferiva al caso, diverso da quello in esame, in cui la decisione del AVV_NOTAIO era intervenuta prima della decisione delle Sezioni Unite sopra citata, con cui è stata invece affermata la necessità della motivazione anche per il sequestro finalizzato alla confisca.
Con il secondo motivo rappresenta vizi di violazione di legge anche processuale, con riguardo alla motivazione del tribunale circa la sussistenza del periculum in mora. Si sostiene che, in ogni caso, la integrazione formulata dal tribunale con riguardo alla sussistenza del periculum in mora sarebbe apodittica, essendosi limitato il collegio della cautela a fare riferimento ad eventi futuri ed incerti senza considerare la concreta situazione di fatto, illustrata in ricorso e tale da escludere la sussistenza del periculum.
Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge anche processuale, per avere il tribunale rigettato l’istanza di riesame con riferimento alla estensione del vincolo cautelare anche alle somme pervenute sui conti della società successivamente alla commissione o all’accertamento del reato ovvero all’emissione del provvedimento di sequestro.
Il primo motivo di ricorso è fondato. In proposito questo collegio ritiene di doversi discostare dalla tesi sostenuta dal tribunale, per cui il AVV_NOTAIO avrebbe espresso una motivazione al riguardo, seppur sub specie del rilievo – erroneo per cui la pericolosità sarebbe stata insita nella confiscabilità del bene. Così da legittimare il ricorso, come nel caso di specie, al potere integrativo della motivazione in capo al tribunale del riesame. Tale scelta interpretativa richiama
espressamente l’indirizzo in tal senso espresso da questa Suprema Corte (cfr. Sez. 3 -, n. 39846 del 13/05/2022 Rv. 283831 – 01), che tuttavia appare non pienamente riconducibile al caso di specie, connotato dalla adozione, alla data del marzo 2023, del provvedimento genetico di sequestro; in epoca, quindi, ormai distante dalla nota decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo la quale il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili “ex lege” (Sez. U – , n. 36959 del 24/06/2021 Rv. 281848 – 01). Cosicchè, diversamente dal contesto in cui è stato elaborato il principio di diritto citato dal tribunale del riesame, il nuovo indirizzo sancito dalle Sezioni Unite e sopra citato, al momento della decisione del Gip costituiva ormai un bagaglio giuridico da ritenersi definitivamente acquisito, per cui la mancata spiegazione del periculum non può più ritenersi frutto di una scelta motivazionale esistente, seppur errata in diritto. Ed integra quindi il vizio della carenza di motivazione sul punto. La fondatezza del motivo in esame assorbe e rende pleonastico l’esame delle altre censure.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte annulla senza rinvio, l’ordinanza impugnata nonché il provvedimento del Gip del tribunale di Vallo della Lucania in data 14/03/2023 e ordina la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto. Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché il provvedimento del Gip del tribunale di Vallo della Lucania in data 14/03/2023 e ordina la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto. Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso, in Roma, il 05.12.2023.