Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6596 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6596 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2023
Fu I omissis
SENTENZA
omissis
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME , nato DATA_NASCITA
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avverso la sentenza del 15/04/2020 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Precuratore gener NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità d ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15/04/2020, la Corte di appello di Messina confermava la sentenza emessa in data 17/09/2019 dal Tribunale di Messina, con la qual era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 6 bis, cod.pen. commesso nei confronti di due ragazze minorenni, ritenuta l’ipot attenuata di cui all’ ult.comma del predetto articolo e la diminuente di cui a
M.S. 89 cod.pen., e condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione M.S. a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguit enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova in relazione alla sussistenza del reato di cui all’ar bis cod.pen.
Argomenta che la Corte territoriale aveva confermato l’affermazione di responsabilità con motivazione illogica e travisamento della prova, avendo riten che la condotta contestata – palpeggiamento dei glutei delle persone offese- f realmente avvenuta, in quanto tale circostanza era stata smentita dalle st persone offese.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’applicazione della misura accessoria ai sensi dell’art. 219, com cod.p7c.pen. e omessa motivazione in ordine al motivo di appello di procedere sensi dell’art. 603 cod.proc.pen.
Argomenta che nei motivi di appello si era dedotto il difetto di prova in ord all’accertamento della pericolosità sociale dell’imputato (rimesso in libertà i 19/04/2020 per aver interamente espiato la pena inflitta con la sentenza di pr grado ) per l’applicazione fcleila-perra -arc -ggódella misura di sicurezza di cui all’art. 219, comma 3, codycre.pen.; la Corte territoriale aveva reinterpreta prova centin atti della non pericolosità ; inoltre, i Giudici di appello erano silenti in ordine alla richiesta ex art. 603 cod.proc.pen. di disporre ctu al accertare l’eventuale ed attuale pericolosità sociale dell’imputato, così inco in violazione di legge per assoluta mancanza di motivazione.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
3. Il difensore del ricorrente ha chiesto, a norma dell’art. 23, comma 8, d. 137 del 2020, conv. in I. n. 176/2020, la trattazione orale del ricorso comparendo, poi, all’udienza fissata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile.
La Corte territoriale, riportando e valutando le dichiarazioni rese dalle persone offese, ha ritenuto che le condotte accertate – cingere la vita con un abbraccio e palpeggiare i glutei di una delle persone offese e abbracciare in analoga maniera l’altra persona offesa spostando la mano verso il basso cercando di palpeggiarle i glutei -, integrassero il reato di violenza sessuale contestato (cfr pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); i Giudici di appello hanno evidenziato che l’imputato si era avvicinato con estrema disinvoltura alle persone offese, intente ad assistere ad un evento musicale, e, repentinamente aveva cinto i fianchi di una delle ragazze e, poi,srostato la mano verso il basso palpeggiandole i glutei; indi, immediatamente dopo aveva cinto i fianchi dell’altra ragazza, spostando la mano verso il basso con l’evidente finalità di compiere analogo gesto. Considerando le complessive modalità dell’azione ed il contesto in cui si erano realizzati i fatti, risultava eviden la natura sessuale degli atti posti in essere, in maniera repentina, con intrusione nella sfera sessuale delle vittime.
Le argomentazioni, congrue e non manifestamente incongrue, sono in linea con i principi di diritto affermati da questa Corte in subiecta materia.
Va ricordato che nella nozione di atti sessuali, poi, debbono farsi rientrare tutti quelli che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità della persona e ad invadere la sua sfera sessuale (in questa facendo rientrare anche le zone erogene) con modalità connotate dalla costrizione (violenza, minaccia o abuso di autorità), sostituzione ingannevole di persona, ovvero abuso di inferiorità fisica o psichica.
Tra gli atti idonei ad integrare il delitto di cui all’art. 609- bis c.p. va ricompresi anche quelli insidiosi e rapidi, purché ovviamente riguardino zone erogene su persona non consenziente- come ad es. palpamenti, sfregamenti, baci (Sez.3, n.42871 del 26/09/2013, Rv.256915); la nozione di violenza nel delitto di violenza sessuale non è limitata alla esplicazione di energia fisica direttamente posta in essere verso la persona offesa, ma comprende qualsiasi atto o fatto cui consegua la limitazione della libertà del soggetto passivo, così costretto a subire atti sessuali contro la propria volontà (Sez.3, n.6643 del 12/01/2010,Rv.246186); ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 609 bis cod. pen., viole sessuale, non è, dunque, necessaria una violenza che ponga il soggetto passivo nell’impossibilità di opporre una resistenza, essendo sufficiente che l’azione si compia in modo insidiosamente rapido, tanto da superare la volontà contraria del soggetto passivo (Sez.3, n.6340 del 01/02/2006,Rv.233315).
Inoltre, ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, la rilevan di tutti quegli atti che, in quanto non direttamente indirizzati a zone chiaramente
definibili come erogene, possono essere rivolti al soggetto passivo, anche con finalità del tutto diverse, come i baci o gli abbracci, costituisce oggetto d accertamentc da parte del giudice del merito, secondo una valutazione che tenga conto della condotta nel suo complesso, del contesto in cui l’azione si è svolta, dei rapporti intercorrenti fra le persone coinvolte, della sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, del contesto relazionale intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante (Sez.3, n.10248 del 12/02/2014, Rv.258588; Sez.3, n.964 del 26/11/2014, dep.13/01/2015, Ikv.261634; Sez.3, n.47265 del 08/09/2016, Rv.268280).
A fronte di un percorso argomentativo,, congruo e corretto, il ricorrente propone, in sostanza, censure in punto di fatto, tese a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.
Il secondo motivo di ricorso è fondato.
La motivazione della Corte territoriale, in punto di pericolosità sociale dell’imputato – quale presupposto per l’applicazione della misura di sicurezza di cui all’art. 219 cod.pen.- non è calibrata sui criteri indicati dall’art. 203 cod.pen la predetta norma, dopo avere individuato la cifra qualificante della pericolosità sociale, rilevante agli effetti della legge penale, nella probabilità che il soggett che abbia commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, ne commetta di nuovi, esige che il relativo accertamento sia compiuto sulla base delle “circostanze indicate dall’art. 133 cod.pen.”.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, agli effetti penali la pericolosità sociale rilevante ai fini dell’applicazione di una misura di sicurezza consiste nel pericolo di commissione di nuovi reati e deve essere valutata autonomamente dal giudice che deve tener conto dei rilievi peritali sulla personalità, sugli effettivi problemi psichiatrici e sulla capacità criminal dell’imputato, per valutare l’effettivo pericolo di recidiva, ma anche degli altr parametri desumibili dall’art. 133 cod. pen. (Sez.1, n. 50164 del 16/05/2017, Rv.271404 – 01; Sez. 1 n. 40808 del 14/10/2010, Rv. 2484401); e si è precisato che il Giudice che ritenga di applicare una misura di sicurezza personale ha l’obbligo di motivare in ordine alla accertata ed attuale pericolosità sociale dell’imputato (Sez.6, n. 41677 del 30/09/2010, Rv. 248805 – 01; Sez.5, n. 22193 del 20/02/2008, Rv. 240434 – 01).
Nella specie, la motivazione offerta dalla Corte di appello risulta carente e contraddittoria, in quanto basata solo sulle modalità del fatto (fatto, peraltro, ricondotto nella ipotesi di minore gravità di cui all’art. 609-bis, ult. comma, cod.pen.) e sul mero rilievo del disturbo psichiatrico dell’imputato, senza completa valutazione dei parametri di cui all’art. 133 cod.pen.; difetta una specifica valutazione della condotta di vita dell’imputato antecedente, contemporanea e
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successiva al reato, delle condizioni di vita indlividuale, familiare e sociale del reo, della capacità criminale dell’imputato (anche alla luce di eventuali precedenti penali) e della persistenza ed attualità del suo disturbo psichiatrico (che in sentenza, peraltro, si valuta fronteggiabile con adeguata terapia farmacologica, rispetto alla quale si esprime una assertiva prognosi, di segno negativo, circa la spontanea futura adesione al trattamento terapeutico da parte dell’imputato) e del suo grado di rilevanza ai fini del giudizio di pericolosità sociale dell’imputato.
Deve, pertanto, ribadirsi che il concetto di pericolosità sociale (come fissato dall’art. 203 cod. pen.) va riferito alla condizione della persona che ha commesso un fatto-reato o un quasi-reato e si trovi in condizioni per cui è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati; la prognosi di pericolosità sociale rilevante agli effetti della legge penale non può limitarsi a richiamare la valutazione criminologica degli esperti, ma deve necessariamente verificare l’esistenza delle condizioni che consentono di affermare un persistente pericolo di commissione in futuro di altri reati, esaminando – di certo – Ma personalità e gli effettivi problemi psichiatrici rilevati dai sanitari ma non obliterando l’analisi d fatti già commessi dal reo e gli altri parametri stabiliti dalla legge, in primis dall’art. 133 cod. pen., per valutare ratione cognita l’effettivo pericolo di recidiva (cfr. Sez.1, n. 50164 del 16/05/2017 cit, in motivazione).
La motivazione offerta dai Giudici dell’appello sulla questione sollevata con specifico motivo di gravame, si appalesa, dunque, inadeguata e contraddittoria e si traduce nella non corretta applicazione degli artt. 219 e 203 cod. pen.
In accoglimento del secondo motivo di ricorso, pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla misura di sicurezza, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina per nuovo giudizio sul punto; il ricorso nel resto va dichiarato inammissibile ed ai sensi dell’art. 624 cod.proc.pen. va dichiarata irrevocabile l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Messina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto ed irrevocabile l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato.
Così deciso il 23/01/2023