Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 35393 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35393 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TROVATO NOME NOME a TORTONA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso il decreto con il quale Corte d’appello di Catanzaro – sez. misure di prevenzione ha rigettato l’appello e confermato provvedimento con il quale il Tribunale di Catanzaro – sez. misure di prevenzione ha applicato la misura socialpreventiva della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, precedentemente disposta, ma sospesa in ragione dell’intervenuto stato di detenzione del prevenuto.
Con un unico motivo, formulato per erronea applicazione dell’art. 14, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, lamenta che la corte territoriale ha ritenuto attuale la pericolosità del Tr sulla scorta di elementi risalenti nel tempo, senza procedere a un aggiornamento e, comunque, senza tenere nella dovuta considerazione la circostanza che uno dei procedimenti valutati si era concluso con una richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto e che, in mer ad altro procedimento, era intervenuta l’assoluzione per una delle fattispecie di rea contestate e, ancora, che le restanti risalissero al 2018 e non, come erroneamente ritenuto dai giudici, al 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Nella materia prevenzionale, il ricorso per cassazione è limitato alla sola violazione legge, sicché va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità, mentre è poss denunciare il vizio di motivazione apparente che prospetta la violazione dell’obbligo del motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello Rv. 279435; GLYPH Sez. 6, GLYPH n. 21525 del 18/06/2020, GLYPH COGNOME, GLYPH Rv. 279284; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246).
Nel caso di specie, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 14, d. Igs. 6 sette 2011, n. 159 nella parte in cui impone all’organo giurisdizionale, qualora l’esecuzione del sorveglianza speciale sia rimasta sospesa durante il tempo in cui l’interessato è sottoposto detenzione per espiazione di pena, di verificare l’attualità della pericolosità sociale assumen le necessarie informazioni presso l’amministrazione penitenziaria e l’autorità di pubbli sicurezza, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria.
4. La censura è priva di pregio.
La corte territoriale, in adempimento dell’obbligo di legge, ha dato atto di tutti gli el posti a sostegno della decisione.
4.1 Per un verso, ha evidenziato l’irrilevanza, ai fini della valutazione di attualit pericolosità, del provvedimento di archiviazione – avente a oggetto la violazione degli obbli
inerenti alla sorveglianza speciale – atteso che la decisione era stata assunta in ragione de particolare tenuità del fatto «e non per mancanza di elementi idonei a formulare una ragionevole previsione di condanna»; per altro verso, ha sottolineato l’inifluenza del pronuncia di assoluzione dal delitto di associazione dedita al narcotraffico, «trattandosi di una tra le molteplici condotte contestate» al COGNOME nell’ambito di quel procedimento evidenziando, pertanto, l’irrilevanza dell’asserita erronea indicazione dell’epoca di commission delle stesse.
4.2 Nel provvedimento in verifica, poi, i giudici d’appello hanno dato atto delle numeros informazioni richieste, e ritualmente pervenute, in merito alla condotta tenuta dal COGNOME, quali riscontravano comportamenti violativi delle norme di legge.
In particolare, hanno evidenziato, ai fini dell’attualità della pericolosità sociale, le docum e «numerose frequentazioni» del COGNOME «con soggetti pregiudicati», argomento, questo, in relazione al quale il ricorrente nulla ha osservato, omettendo di confrontarsi con lo stesso.
4.3 Quanto, poi, al preteso accertamento da parte dei giudici d’appello dell’improcedibilit per mancanza di querela, di taluni dei delitti in relazione ai quali vi era stato il defer all’autorità giudiziaria, giova osservare l’irrilevanza del dato, in quanto, a differenza di avviene nel processo penale, nel quale si giudicano singoli fatti da rapportare alle previsi incriminatrici e che, pertanto, richiede prove certe per pervenire alla condanna, n procedimento di prevenzione si giudicano condotte complessive, denotanti pericolosità sociale, alla stregua di valutazioni di carattere essenzialmente sintomatico.
Alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu Così deciso il 12 settembre 2025.