Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1441 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1441 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Idy COGNOME, per il tramite del difensore, ricorre per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha rigettato l’appello proposto contro il provvedimento applicativo della misura di sicurezza di espulsione dal territorio dello Stato ex art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990, emesso dal Magistrato di sorveglianza di Campobasso il 16 gennaio 2025, ravvisando l’attuale pericolosità del condannato, in considerazione: a) dei precedenti penali documentati a suo carico; b) della carenza di un suo valido domicilio e di lecite fonti di sostentamento; c) della esistenza di due provvedimenti amministrativi di espulsione nei suoi confronti.
Il Tribunale ha giudicato recessivo, a fronte degli esposti indicatori, il buon percorso intramurario intrapreso dal NOME, peraltro apprezzabile solo in uno stadio “iniziale”.
1.1. Con un unico e articolato motivo, si contestano, in breve, l’omessa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
In particolare, si lamenta la mancata valorizzazione della relazione di sintesi del 28 maggio 2024 redatta dalla operatrice della Casa RAGIONE_SOCIALE Isernia, in cui si dà atto della partecipazione motivata e impegnata del detenuto a tutte le attività trattamentali, fra le quali l’attestata frequentazione dei corsi di pasticcer e di pizzaiolo professionale.
Ci si duole, inoltre, che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto la mancanza di un valido domicilio, che, viceversa, il NOME avrebbe indicato in quello del fratello NOME, ubicato in INDIRIZZO Benedetto del TrontoINDIRIZZO, come risulterebbe dalla nota del 10 ottobre 2024 a firma del Comandante della stazione dei Carabinieri di quella città.
In poche parole, si stigmatizza che il giudice di merito abbia fondato il proprio giudizio di attuale pericolosità sociale essenzialmente sulla base dei precedenti, tuttavia risalenti al 2017 e ad anni addietro, senza considerare la mancanza di carichi pendenti e di contestazioni comportamentali in carcere, le positive risultanze della osservazione penitenziaria e la possibilità di alloggiare presso il fratello, che svolgeva (e documentava) attività lavorativa lecita.
A questo proposito, il difensore, nell’allegare autodichiarazione del fratello dell’assistito, ammette di averla potuta produrre per la prima volta in Cassazione, perché si trovava nella sua attuale disponibilità e non in quella del difensore che aveva patrocinato il ricorrente nei gradi di merito.
Il difensore medesimo accenna al fatto di avere il NOME presentato in data 6 dicembre 2024 domanda di protezione internazionale, di cui non si conosce l’esito;
evidenzia che lo straniero sarebbe stato convocato il 10 giugno 2025 per ritirare il titolo di soggiorno.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente, ha fatto pervenire conclusioni scritte, insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto per le ragioni che seguono.
Occorre ricordare che, agli effetti penali, la pericolosità sociale, rilevante ai fini dell’applicazione di una misura di sicurezza, consiste nel pericolo di commissione di nuovi reati e deve essere valutata dal giudice alla luce dei rilievi sulla personalità e sulla capacità criminale del condannato e di ogni altro parametro desumibile dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 24725 del 27/5/2008, Nocerino, Rv. 240808).
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che, al fine di accertare l’attuale pericolosità del soggetto, nel momento in cui deve essere applicata una misura di sicurezza, il giudice deve tenere conto non solo della gravità del fatto reato, ma anche dei fatti successivi, come il comportamento durante l’espiazione della pena, quale risultante dalle relazioni comportamentali e dall’eventuale concessione di benefici penitenziari o processuali (Sez. 1, n. n. 8242 del 27/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274918 – 01; Sez. 1, n. 24179 del 19/5/2010, Coniglione, Rv. 247986 – 01).
Il Tribunale di sorveglianza, nonostante l’abbia formalmente richiamata, non si è attenuto alla cornice normativa e di principio applicabile al caso in esame, in quanto ha focalizzato la sua attenzione essenzialmente sui precedenti penali riportati dal ricorrente, l’ultimo dei quali risalente al 2017, giudicando recessivo, in modo lapidario, il “buon percorso intramurario intrapreso”.
La povertà argomentativa spesa a sostegno dell’affermazione denota, fra l’altro, il travisamento di un dato processualmente acquisito, in quanto si legge nell’ordinanza impugnata che il percorso intramurario si troverebbe a uno stadio solo “iniziale”, quando nella relazione di sintesi, in atti, redatta dalla capoarea educativa della Casa RAGIONE_SOCIALE di Isernia, si evidenzia che il NOME ha fatto ingresso in quell’istituto “in data 30.07.2022”, il che significa che il suo percorso rieducativo si è già dispiegato per oltre due anni e non può, perciò, essere considerato allo stadio “iniziale”, come erroneamente ritenuto dal Tribunale di sorveglianza.
Va da sé, semplicemente sul piano logico, che un giudizio positivo formulato dagli operatori penitenziari sulla condotta serbata da un detenuto per oltre due anni assume ben altra pregnanza rispetto ad un analogo giudizio che prenda in esame solo il periodo iniziale di detenzione.
L’aver omesso di prendere in considerazione questo dato di significativa rilevanza, anzi, di averlo addirittura travisato, inficia l’adeguatezza motivazionale e la tenuta logica del provvedimento e ne impone l’annullamento.
Il giudice del rinvio provvederà a rivalutare l’attualità della pericolosità sociale del ricorrente prendendo atto della reale dimensione temporale del monitoraggio relativo alla sua condotta carceraria e dei suoi aspetti contenutistici, al fine di addivenire ad una valutazione conclusiva equilibrata, completa e realmente aggiornata.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Campobasso.
Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente