Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27832 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27832 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.Con ordinanza in data 19.2.2025, il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha provveduto su un appello presentato ex art. 680 cod. proc. pen. avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa del 19.7.2023, con cui a XXXXXXXXXXXXXXXXXX, assolto dal reato di evasione per vizio totale di mente, Ł stata applicata la misura di sicurezza del ricovero in Rems per la durata di due anni.
1.1 Il tribunale dà atto che con l’appello Ł stata censurata la mancata valutazione della pericolosità sociale del reo secondo i criteri di cui all’art. 203 cod. pen., che rimanda alle circostanze di cui all’art 133 cod. pen. Piø precisamente, la difesa lamenta che non sia stata tenuta in considerazione la non particolare gravità dei fatti, integrati dall’evasione del reo dalla Comunità Terapeutica Assistita (CTA) per poche ore. Si duole, altresì, della mancata applicazione dell’art. 209 cod. pen. da parte del giudice di merito.
L’ordinanza attesta, inoltre, che il difensore di XXXXXXXXXX ha aggiunto in un’udienza, a verbale, un ulteriore motivo di appello, che viene tuttavia giudicato inammissibile in quanto intempestivo.
1.2 Il tribunale ha respinto l’appello.
Quanto al motivo relativo all’art. 209 cod. pen., rileva che spetta al magistrato di sorveglianza applicare un’unica misura di sicurezza nel caso in cui contro un soggetto siano state pronunciate due o piø sentenze applicative di misura e determinarne la durata totale. Peraltro, l’obbligo di unificazione di misure concorrenti di cui all’art. 209 cod. pen. opera solo quando le stesse siano tutte in esecuzione e, quindi, i relativi provvedimenti siano divenuti definitivi.
Quando al motivo relativo alla pericolosità sociale, il tribunale osserva che il fatto Ł stato commesso da soggetto piø volte sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. Le
– Relatore –
Sent. n. sez. 1548/2025
CC – 02/05/2025
R.G.N. 8802/2025
note in atti del Dipartimento di salute mentale attestano che XXXXXXXXXX sia restio a sottoporsi a terapia e a trattamenti farmacologici e che gli interventi finora praticati siano stati parziali, discontinui e poco efficaci.
Inoltre, la condotta tenuta dopo il fatto di reato Ł stata pessima, perchØ ha commesso numerosi reati con violenza alle persone, tra cui quelli ex artt. 612bis e 609bis cod. pen., e numerosi reati con violenza sulle cose; anche il certificato dei carichi pendenti consta di cinquantaquattro pagine. In particolare, una nota della questura di Ragusa riassume le condotte di stalking, di violenza sessuale ai danni di un’altra paziente ricoverata nella Rems e di atti osceni tenuti dinanzi a una bambina di sette anni; inoltre, numerosi sono stati i reati di evasione dalla CTA dove si trovava in regime di arresti domiciliari.
Di conseguenza, la pericolosità sociale del reo si Ł rivelata ingravescente e difficilmente contenibile, in un’escalation in termini di qualità che lo ha visto passare dai reati con violenza sulle cose ai delitti contro la persona. La prognosi di pericolosità sociale Ł confermata dalla ulteriore commissione di delitti, che denotano una preoccupante tendenza alla commissione di reati violenti; il reo, inoltre, ha concretamente dimostrato di avere totale inconsapevolezza della sua patologia, rifiutando di sottoporsi a riabilitazione e cure.
In definitiva, la Rems Ł l’unica collocazione in grado di contenere la sua pericolosità sociale, tenuto conto anche delle precedenti e plurime evasioni.
2.Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, articolando due motivi.
2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 71, 72bis , 178, lett. c), 179 cod. proc. pen.
La sentenza di primo grado ha fatto riferimento alla perizia del dottor COGNOME per ritenere che XXXXXXXXXX versasse in una condizione irreversibile di incapacità di partecipare coscientemente al processo, mentre invece i consulenti della difesa avevano concluso per un’incapacità non irreversibile e le perizie svolte in altri procedimenti nel 2024 hanno accertato la capacità di stare in giudizio del ricorrente. Dunque, sia il Tribunale di Ragusa sia il Tribunale di Sorveglianza di Catania hanno recepito in toto le conclusioni del perito e hanno omesso di considerare le conclusioni diverse dei consulenti della difesa e della Rems in cui Ł ristretto il ricorrente.
Di conseguenza, il Tribunale di Ragusa avrebbe dovuto sospendere il procedimento per incapacità dell’imputato, al quale applicare una misura di sicurezza, secondo la previsione degli artt. 71 e 72 c.p.p.
Su questo punto, la motivazione del Tribunale di Sorveglianza di Catania Ł inconferente, perchØ fa riferimento al fatto che contro l’ordinanza di sospensione del processo si può ricorrere soltanto in cassazione, laddove in questo caso non vi Ł stata alcuna sospensione del processo. Altrettanto infondata Ł la motivazione dell’ordinanza quando ritiene l’eccezione formulata sul punto intempestiva perchØ non redatta con l’atto di appello, in quanto le nuove perizie prodotte in udienza sono state effettuate successivamente all’atto di appello e, giacchØ l’eccezione Ł rilevabile d’ufficio, era proponibile in ogni stato e grado del processo secondo la previsione di cui all’art. 345, comma 2, cod. proc. pen.
2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 203 e 133 cod. pen.
Il presupposto della pericolosità sociale va valutato anche con riguardo al principio di attualità e implica la verifica globale delle circostanze indicate nell’art. 133 cod. pen., tra cui l’attualità della pericolosità, su cui però non vi Ł stato alcun approfondimento.
Al momento della pronuncia della sentenza, XXXXXXXXXX era già sottoposto dal 24.7.2023 alla misura di sicurezza della Rems disposta in altro procedimento e per reati della stessa specie. In sentenza, il Tribunale di Ragusa ha richiamato gli stessi motivi per cui nell’altro procedimento era stata applicata la misura di sicurezza della Rems.
L’applicazione di una nuova misura di sicurezza, oltre a costituire una duplicazione di quella già in esecuzione, Ł illegittima e sproporzionata, in considerazione della non gravità del reato e della omessa verifica della attualità della pericolosità sociale. In subordine, sarebbe adeguata anche l’applicazione della misura di sicurezza non detentiva, previa nuova perizia psichiatrica.
Con requisitoria scritta trasmessa il 3.4.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, osservando: a) quanto al primo motivo, che non risulta che la difesa avesse avanzato richiesta di sospensione nel corso del giudizio di primo grado e che la questione relativa alla nullità della sentenza, non integrando una nullità assoluta e insanabile, Ł stata correttamente ritenuta inammissibile dal Tribunale di sorveglianza in quanto dedotta oltre il termine di legge; b) quanto al secondo motivo, che la giurisprudenza di legittimità Ł consolidata nel ritenere che il giudizio sulla pericolosità sociale costituisce compito esclusivo del giudice che deve tenere conto dei rilievi dei periti, ma anche degli altri parametri desumibili dall’art. 133 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, con il quale si articola una doglianza relativa alla omessa sospensione del processo di cognizione, Ł inammissibile ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
Si tratta, infatti, di questione che esula dal perimetro di competenza del tribunale di sorveglianza delineato dall’art. 680 cod. proc. pen., innanzi al quale le sentenze di condanna o di proscioglimento possono essere impugnate con riguardo alle sole disposizioni concernenti le misure di sicurezza.
Pertanto, l’attribuzione della competenza funzionale alla magistratura di sorveglianza in materia di misure di sicurezza personali e di accertamento della pericolosità sociale presuppone che l’impugnazione sia limitata alle sole disposizioni che riguardano le misure di sicurezza, mentre quando l’impugnazione riguarda anche altri “capi” penali della sentenza, ovvero altri “punti” della decisione pur afferenti allo stesso capo, riprende vigore la regola generale che attribuisce la competenza al giudice della cognizione sul merito (Sez. 2, n. 29625 del 28/5/2019, A., Rv. 276450 – 01; Sez. 1, n. 2260 del 26/3/2014, dep. 2015, Pg e altri, Rv. 261891 – 01).
Di conseguenza, l’omessa sospensione del processo ex art. 71 cod. proc. pen. per incapacità processuale dell’imputato avrebbe dovuto costituire motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 579, comma 1, cod. proc. pen., da proporre al giudice della cognizione unitamente alle eventuali censure relative all’applicata misura di sicurezza.
Il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione degli artt. 203 e 133 cod. pen., Ł infondato.
A tal riguardo, deve premettersi che il giudizio sulla pericolosità sociale rilevante ai fini dell’applicazione di una misura di sicurezza postula la valutazione congiunta di tutte le circostanze indicate dall’art. 133 cod. pen., come prescritto dall’art. 203, comma secondo, cod. pen. (Sez. 3, n. 6596 del 23/1/2023, M., Rv. 284142 – 01).
In particolare, la prognosi di pericolosità sociale non può limitarsi all’esame delle sole emergenze di natura medico-psichiatrica, ma implica la verifica globale delle circostanze indicate dall’art. 133 cod. pen., fra cui la gravità del reato commesso e la personalità del
soggetto, così da approdare ad un giudizio di pericolosità quanto piø possibile esaustivo e completo (Sez. 5, n. 43631 dell’11/5/2017, C., Rv. 271008 – 01; Sez. 1, n. 4094 del 7/1/2010, James, Rv. 246315 – 01).
Conformemente a questi principi, il Tribunale di Sorveglianza ha adeguatamente proceduto ad un esame congiunto delle risultanze medico-psichiatriche e dei paramenti ulteriormente desumibili dall’art. 133 cod. pen.
Per un verso, ha dato atto dei plurimi trattamenti di tipo psichiatrico cui XXXXXXXXXX Ł stato assoggettato nel corso degli anni e della sua riluttanza a sottoporsi a psicoterapia e trattamenti farmacologici, da cui Ł derivata la sostanziale inefficacia degli interventi praticati.
Per l’altro, ha ricostruito il recente percorso criminale del soggetto, caratterizzato da numerosi ed allarmanti reati contro la persona nonchØ, per stare all’ultimo reato da cui Ł stato prosciolto, da plurime evasioni dalle CTA.
Dalla valutazione di tali elementi, il Tribunale ha fatto discendere senza alcuna illogicità una prognosi di pericolosità sociale che, a partire dai suoi effettivi problemi psichiatrici, ha poi preso in considerazione la gravità dei reati commessi e la persistente capacità a delinquere del soggetto.
Dall’esame della personalità di XXXXXXXXXX e dei reati da lui già commessi, quindi, Ł stata tratta in modo congruo la conclusione della sussistenza del pericolo della commissione di nuovi reati da parte del ricorrente, e ciò a ragione della dimostrata resistenza del soggetto a sottoporsi a cura, sintomo evidentemente di inconsapevolezza delle patologie da cui Ł affetto, e della collegata ricaduta nel reato in cui Ł ripetutamente incorso, peraltro nel contesto di una preoccupante escalation in termini di gravità delle condotte.
In questo caso, dunque, la autonoma valutazione propria del giudice in punto di pericolosità sociale (Sez. 1, n. 40808 del 14/10/2010, COGNOME, Rv. 248440 – 01) non Ł censurabile, nØ lo Ł, di conseguenza, l’individuazione in concreto della misura di sicurezza ritenuta idonea a soddisfare sia le esigenze di cura e di tutella dell’interessato sia quelle di controllo della sua specifica pericolosità sociale.
Il secondo motivo, pertanto, deve essere disatteso.
Alla luce di quanto fin qui osservato, dunque, il ricorso Ł da considerarsi complessivamente infondato e deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
Si deve disporre, inoltre, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 02/05/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME