Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 35010 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35010 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PETILIA POLICASTRO ITALIA il DATA_NASCITA
avverso il DECRETO del 14/02/2025 della CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 14 febbraio 2025, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato il ricorso proposto nell ‘ interesse di NOME COGNOME avverso il decreto n. 58/2024 del 15 febbraio 2024 con cui il Tribunale di Catanzaro gli aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di 5 anni, ritenendo integrata, a suo carico, la fattispecie di pericolosità prevista dall ‘ art. 4, comma 1, lett. a ), d.lgs. 9 settembre 2011, n. 159. I Giudici di merito hanno ritenuto non fondate le deduzioni difensive concernenti la carenza dei presupposti per l ‘ applicazione della misura per essere le vicende processuali richiamate ancora in fase di accertamento e per l ‘ assenza di specifici elementi in grado di asseverare il ruolo di fiduciario del capo clan attribuito al proposto. Al contrario, è stata, invece, evidenziata la presenza di rilevanti indizi di una sua organica partecipazione alla locale di ‘ ndrangheta di Petilia Policastro facente capo a NOME COGNOME, emersi nell ‘ ambito di diversi procedimenti penali; e con riferimento alla determinazione della durata della misura, a detta della Difesa ingiustificatamente eccessiva, sono stati evidenziati l ‘ elevatissimo grado di pericolosità del soggetto e la conseguente necessità di estendere al massimo l ‘ arco temporale dei controlli necessari a monitorarlo, onde contenerne la propensione criminale, seguire l ‘ evoluzione della sua personalità e stimolare l ‘ avvio di un percorso di reale cambiamento.
2. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di appello per il tramite del Difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 4, comma 1, lett. a ), 6 e 14, comma 2ter , d.lgs. n. 159 del 2011 e 125, comma 3, cod. proc. pen., per la sostanziale assenza di motivazione in punto di perdurante pericolosità sociale. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. b ), cod. proc. pen., che gli elementi valorizzati ai fini dell ‘ applicazione della misura siano quelli relativi alla condanna non definitiva del proposto per la sua partecipazione alla ‘ locale ‘ di ‘ ndrangheta di Petilia Policastro, omettendo di confrontarsi con il tema dell ‘ attualità della pericolosità del soggetto, in concreto non vagliata. Infatti, COGNOME è persona attualmente detenuta e tale condizione renderebbe necessario accertarne l ‘ attuale pericolosità ai sensi dei commi 2bis e 2ter dell ‘ art. 14, d.lgs. n. 159 del 2011, in forza dei quali l ‘ esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l ‘ interessato è sottoposto alla custodia cautelare ovvero alla detenzione per espiazione di pena; e secondo cui, in questo secondo caso, se lo stato di detenzione si è protratto per almeno due anni, dopo la cessazione del
medesimo, il tribunale deve verificare, anche d ‘ ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell ‘ interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l ‘ amministrazione penitenziaria e l ‘ autorità di pubblica sicurezza, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria. In tali casi, dunque, la valutazione di pericolosità sociale risulterebbe inutiliter data , dovendo la stessa essere ripetuta dopo la scarcerazione, sicché si creerebbe un intervallo temporale in cui la misura rimarrebbe sospesa in attesa della rivalutazione della pericolosità. Coerentemente, le Sezioni unite avrebbero chiarito che anche con riguardo agli indiziati di appartenere ad un ‘ associazione mafiosa occorre formulare un giudizio di attuale pericolosità, tenuto conto della situazione concreta e degli effetti del trattamento penitenziario. Nel caso che occupa l ‘ inconsistenza degli elementi presi in esame farebbe sì che la valutazione di pericolosità sia stata disancorata rispetto al necessario parametro della attualità, considerata «ora per domani».
In data 14 luglio 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Va premesso che, in materia di applicazione delle misure di prevenzione, l ‘ unico vizio sindacabile in sede di legittimità è costituito dalla violazione di legge, secondo quanto previsto dagli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. 159 del 2011; vizio nel quale la giurisprudenza consolidata riconduce anche quello della motivazione mancante oppure apparente, che ricorre quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, ossia in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente ( ex plurimis Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Rv. 263100 – 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno Rv. 221437 – 01) ovvero quando il giudice non dia conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione accolta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, COGNOME Amato, Rv. 250686 – 01), di tal che la motivazione non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche addotte dalle parti
(Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244 -01; Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv. 196361 – 01).
Nel caso di specie, nonostante i rilievi difensivi, non può ritenersi che la motivazione sia apparente, né tantomeno mancante, avendo i decreti richiamato puntualmente gli elementi di fatto posti a base del giudizio di pericolosità qualificata, la cui valenza probatoria è stata illustrata in maniera del tutto congrua e logica.
I Giudici di merito, infatti, hanno evidenziato come COGNOME sia tuttora sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in quanto ritenuto partecipe della ‘ locale ‘ di ‘ ndrangheta di Petilia Policastro, con il ruolo di affiliato a disposizione del reggente, NOME COGNOME ed implicato nella riscossione dei crediti dell ‘ associazione, nei rituali di affiliazione, nel garantire il sostentamento ai sodali detenuti e nella detenzione di armi; fatti per i quali egli è stato condanNOME, con sentenza recentemente confermata in appello, alla pena di 12 anni e 6 mesi di reclusione (procedimento n. 5210/17 R.G.N.R. D.D.A. CZ); e come sia tuttora sottoposto al procedimento penale n. 659/2020 R.G.N.R. DDA Catanzaro relativo all ‘ omicidio di NOME COGNOME, aggravato ai sensi dell ‘ art. 416bis .1 cod. pen.
Dunque, sebbene COGNOME sia stato assolto, come ricordato dalla Difesa, per l ‘ omicidio e la soppressione del cadavere di NOME COGNOME (procedimento n. 5210/17 R.G.N.R., n. 3813/21 R.O. G.I.P.), egli è stato nondimeno condanNOME, con sentenza di appello del 5 luglio 2024, sia pure non definitiva, per partecipazione a una pericolosa cosca di ‘ ndrangheta , al cui interno esercitava un importante ruolo operativo. E dal momento che in materia di prevenzione vige il principio dell ‘ autonoma valutazione delle circostanze di fatto eventualmente emerse in un procedimento penale, il mancato passaggio in giudicato della relativa decisione non costituisce un dato in grado di inficiare la valutazione compiuta all ‘ esito del giudizio di merito (così Sez. 5, n. 1831 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265862 – 01), la quale può utilizzare qualsiasi elemento indiziario desumibile anche da procedimenti penali in corso (Sez. 1, n. 24707 del 01/02/2018, COGNOME, Rv. 273361 – 01; Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017, COGNOME, Rv. 271372 – 01; Sez. 5, n. 1831 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265862 – 01).
Quanto, poi, all ‘ attualità del giudizio di pericolosità, va premesso che appare improprio il richiamo difensivo all ‘ art. 14, comma 2ter , d.lgs. n. 159 del 2011, atteso che tale disposizione, in realtà, riguarda l ‘ esecuzione e non l ‘ applicazione delle misure di prevenzione personale (così Sez. 2, n. 46124 del 03/10/2023, Grande Aracri, non massimata). Ciò, peraltro, non significa che, anche con
riferimento agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, non sussista, in capo al giudice, l ‘ onere di fornire adeguata motivazione delle ragioni per cui si ritiene attuale la pericolosità sociale dell ‘ interessato (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511 – 01). E tuttavia, salva la necessità di valutare l ‘ apprezzabile periodo di detenzione eventualmente subito dal soggetto e l ‘ eventuale emergere, nel corso della stessa, di elementi che depongano in senso a lui favorevole (Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, COGNOME, Rv. 279306 – 01; Sez. 2, n. 8541 del 14/1/2020, COGNOME, Rv. 278526 – 01; Sez. 5, n. 30130 del 15/03/2018, COGNOME, Rv. 273500 – 01; Sez. 2, n. 24585 del 09/02/2018, COGNOME, Rv. 272937 – 01; Sez. 6, n. 10248 del 11/10/2017, dep. 2018, U., Rv. 272723 – 01; Sez. 6, n. 10248 del 11/10/2017, dep. 2018, U., Rv. 272723), nel giudizio di attualità della pericolosità sociale non può non assumere rilievo il livello del coinvolgimento del proposto nella pregressa attività del gruppo criminale e la tendenza del gruppo di quest ‘ ultimo a mantenere intatta la sua capacità operativa (Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, COGNOME, Rv. 279306 -01).
4.1. Ebbene, deve escludersi, nel caso di specie, che ricorrano sia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l ‘ accertamento in sede penale (essendosi al cospetto di fatti protrattisi almeno sino al 2021, con applicazione, in tale anno, alla misura della custodia cautelare) e la formulazione del giudizio di prevenzione (essendo stato emesso il decreto impositivo il 15 febbraio 2024), sia il decorso di un apprezzabile periodo detentivo nel corso del quale sia emersa un ‘ evoluzione della personalità tale da inficiare il giudizio di pericolosità del proposto suggerito dall ‘ appartenenza alla cosca di una ‘ mafia storica ‘ e particolarmente temibile quale la ‘ ndrangheta . Fermo restando che, in ogni caso, la Corte di appello ha ben evidenziato gli indicatori che, nel caso concreto, supportavano tale giudizio, costituiti dal ruolo strategico rivestito da COGNOME all ‘ interno della tuttora operante struttura associativa e dal connesso suo livello di coinvolgimento in essa, sia dalla ritenuta responsabilità del proposto in un omicidio, commesso con l ‘ aggravante mafiosa, e in allarmanti reati in materia di armi. Né sono emersi concreti elementi che depongano in senso favorevole all ‘ odierno ricorrente e acquisiti successivamente all ‘ inizio della detenzione, i quali, come osservato dalla Corte territoriale, non sono stati nemmeno allegati dall ‘ interessato. Dunque, nel caso di specie l ‘ onere del giudice di accertare l ‘ attualità della pericolosità sociale risulta pienamente adempiuto.
4.2. Quanto, infine, al profilo della durata della misura di prevenzione, va evidenziato come, per un verso, la richiesta difensiva di una sua riduzione non sia stata motivata con specifiche ragioni di doglianza (v. quanto, sul punto, riportato a pag. 4 del decreto impugNOME) e come, per altro verso, la decisione sia stata congruamente giustificata con l ‘ esigenza di contenere adeguatamente
l ‘ elevatissimo grado di pericolosità del proposto: donde, conclusivamente, l ‘ infondatezza delle odierne censure sul punto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 11 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME