Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5207 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5207 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PANTALENA NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro del l’ 11/9/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 11.9.2025, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha provveduto su un reclamo presentato da NOME COGNOME avverso l’ordinanza con cui in data 9.4.2025 il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro ha applicato nei suoi confronti la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di due anni.
Il Tribunale premette che NOME è stato condannato per il reato di associazione di stampo mafioso con sentenza della Corte di Appello di Catania, irrevocabile il 6.9.2023, con cui gli è stata applicata anche la misura di sicurezza
della libertà vigilata per la durata di tre anni, e che le vicende per le quali è stato condannato riguardano la sua partecipazione al c.d. clan RAGIONE_SOCIALE, operante sul territorio di Catania, negli anni 2016 e 2017.
Nel reclamo, si è sostenuto che non sarebbe stata adeguatamente valorizzata la regolare condotta carceraria e la partecipazione alle attività trattamentali, dimostrative della concreta adesione da parte del condannato all’opera di rieducazione.
Il Tribunale ritiene il reclamo infondato, richiamando innanzitutto l’orientamento di legittimità secondo cui, nel caso di condanna per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, l’applicazione della misura di sicurezza prevista dall’art. 417 cod. pen. non richiede l’accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, operando una presunzione semplice desumibile dalle caratteristiche del sodalizio criminale e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale, che può essere superata solo quando siano acquisiti elementi che la escludano.
Di conseguenza, la sola regolarità della condotta carceraria e la volontà manifestata da NOME di basare la sua vita sui valori del lavoro e della famiglia non bastano a superare la detta presunzione, richiedendosi elementi concreti da cui risulti il distacco dal sodalizio criminoso e dalla sua impostazione.
Pur prendendo atto della condotta regolare di NOME nei quasi due anni di sottoposizione alla misura della libertà vigilata, deve tenersi conto, secondo il Tribunale, che: il detenuto è stato condannato per reati gravissimi di tipo associativo, in occasione dei quali ha svolto un ruolo rilevante; durante la lunga carcerazione non ha mai manifestato segnali di dissociazione; le forze dell’ordine lo inquadrano ancora come un soggetto intraneo alla criminalità organizzata; il suo presunto pentimento, documentato con un manoscritto del detenuto, è strumentale.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME , articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al combinato disposto degli artt. 133, 203, 417 cod. pen.
Il ricorso evidenzia che il giudizio sulla pericolosità sociale ex art. 203 cod. pen. è un compito esclusivo del giudice, che deve tenere conto di tutti i parametri di cui all’art. 133 cod. pen. In questa prospettiva, il Tribunale ha omesso di valutare che l’adesione al vincolo associativo da parte di NOME non è stata particolarmente lunga, dal momento che la condanna riguarda soltanto un arco di tempo ristretto di nove mesi, dall’ottobre del 2016 al luglio del 2017. Di
conseguenza, difetta l’indice di inserimento stabile nel contesto criminale, che invece avrebbe dovuto essere intenso e rivelatore della affidabilità dell’affiliato.
Non sono stati in alcun modo valorizzati, poi, altri elementi, come l’intervenuto pentimento e la disponibilità lavorativa, che rappresentano un segno tangibile del cambiamento di vita del condannato e della sua ferma volontà di recidere i legami con l’organizzazione criminale.
Il Tribunale ha trascurato il carattere risalente dei reati commessi e l’attuale assenza di collegamento tra i reati stessi e il territorio in cui il condannato lavora come bracciante agricolo. Proprio a ragione del fatto che la sua condotta si è arrestata nel luglio del 2017, sarebbe stato necessario che il suo comportamento successivo fornisse segni di persistente pericolosità, i quali non possono essere individuati nel fatto che egli non abbia collaborato durante la lunga carcerazione. È evidente, pertanto, che i giudici hanno considerato il vissuto antigiuridico del condannato e la gravità dei reati, ma non anche la condotta susseguente al reato, compresa quella intramuraria, dalla quale emergono dati sintomatici di un iter rieducativo in corso.
Di conseguenza, non è stato rispettato il principio di diritto secondo cui, ai fini dell’applicazione della misura di sicurezza prevista all’art. 417 cod. pen., i giudici di sorveglianza hanno l’onere di verificare la persistenza della pericolosità sociale del condannato, tenuto conto del comportamento successivo al fatto.
Con requisitoria scritta trasmessa il 18.11.2025, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto propone una diversa valutazione del merito della decisione impugnata, che si è confrontata tanto con la condotta recente, quanto con il profilo personale, e che ha operato un bilanciamento ragionevole tenendo inevitabilmente conto della tipologia di condanna e della elevata pericolosità che il percorso di vita di NOME ha evidenziato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
In tema di applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata al condannato per il reato di associazione di stampo mafioso, si sono invero registrati in questi anni due indirizzi interpretativi di legittimità , l’uno che ha ritenuto operante al riguardo una “presunzione semplice” di pericolosità del soggetto, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo malavitoso , e l’altro che ha ritenuto che la misura di sicurezza possa
essere disposta solo dopo l’espresso positivo scrutinio dell’effettiva pericolosità sociale del condannato, da accertarsi in concreto senza possibilità di far ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, ancorché qualificata come semplice (v., ad es., Sez. 1, n. 2875 del 12/12/2023, dep. 2024, Chianese, Rv. 285810 -01, che opera una compiuta ricognizione della giurisprudenza in materia).
Tuttavia, anche le pronunce che hanno ritenuto operante nella fase di cognizione una presunzione semplice di pericolosità del soggetto hanno affermato, al contempo, che l’accertamento in concreto della pericolosità attuale del soggetto, ai sensi dell’art. 203 cod. pen., deve in ogni caso essere svolto dal magistrato di sorveglianza alla luce degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. e del comportamento del condannato durante e dopo l’espiazione della pena (Sez. 2, n. 28582 del l’ 11/3/2015, COGNOME, Rv. 264563 -01; Sez. 1, n. 33951 del 19/5/2021, COGNOME, Rv. 281999 -01; Sez. 1, n. 45836 del 4/7/2023, COGNOME, Rv. 285505 – 01).
Non v’è divergenza, dunque, circa il fatto che nella fase esecutiva, come nel caso di specie, l’applicazione della misura di sicurezza implica una verifica in concreto della pericolosità del condannato, che deve essere costantemente attualizzata, sia pure nel contesto specifico correlato alla concreta gravità della condotta posta in essere, ma senza limitarsi a quest’ultima, che rappresenta solo uno dei parametri di riferimento.
È alla stregua di questo incontroverso canone di accertamento della pericolosità del soggetto, pertanto, che deve essere valutata l’ordinanza impugnata.
In questa prospettiva, il Tribunale di Sorveglianza, peraltro anche citando testualmente il precedente provvedimento del Magistrato di sorveglianza, richiama la relazione di sintesi, che ha dato atto della condotta regolare di NOME e della sua partecipazione alle attività trattamentali. Risulta, altresì, che il certificato dei carichi pendenti del condannato sia negativo.
Per il resto, l’ordinanza impugnata si incentra sul rinvio alla gravità del reato oggetto della condanna e alle informative di polizia che ‘inquadrano’ NOME come soggetto intraneo alla criminalità organizzata, laddove il ricorrente è stato condannato per una condotta di partecipazione al clan RAGIONE_SOCIALE che si arresta al 2017.
Dunque, la valutazione del Tribunale, per un verso, è proiettata verso il passato e, per l’altro, si fonda su affermazione generiche, nel senso che non si chiarisce in base a quali elementi si colloca tuttora NOME nell’a mbito della criminalità mafiosa pur dopo avere dato atto del suo positivo comportamento più recente e dell’assenza di denunce successive .
Invece, gli attuali indicatori più favorevoli vengono giudicati recessivi, innanzitutto, sulla base del fatto che non risultino ‘segnali di dissociazione dal contesto criminale di riferimento’, così operando un riferimento ad un termine -quello di ‘dissociazione’ che non si comprende in quale accezione sia inteso (si tratta, peraltro, del termine con cui comunemente si indica la circostanza attenuante di cui all’art. 416 -bis .1, comma 3, cod. pen., ma è evidentemente una situazione che riguarda altre fasi di cognizione del procedimento e che non è propriamente richiamabile per l’applicazione in fase esecutiva di una misura di sicurezza).
Giacché non risulta dal provvedimento per quale motivo sia considerato soggetto intraneo alla criminalità organizzata chi non delinque dal 2017 e ha tenuto una regolare condotta in questi anni, è da ritenersi, allora, che l’argomentazione del Tribunale di sorveglianza sia carente quando non indica da quali comportamenti concreti di collegamento con un contesto mafioso abbia desunto la pericolosità attuale del condannato richie sta dall’art. 203 cod. proc. pen.
Né appare più intellegibile, in secondo luogo, lo stringato passaggio della motivazione con cui si disattendono le deduzioni difensive sulla disponibilità di una attività lavorativa per NOME, che viene definita ‘presunta’, ma senza arrivare a smentire espressamente il dato storico e senza che si dia conto degli elementi su cui si basa tale apprezzamento negativo.
Alla luce di quanto fin qui considerato, dunque, deve ritenersi che l’ordinanza impugnata non abbia fatto buon governo del principio secondo cui, a i fini dell’applicazione della misura di sicurezza ordinata ai sensi dell’art. 417 cod. pen., il magistrato di sorveglianza ha l’onere di verificare la persistenza della pericolosità sociale del condannato, tenendo conto non solo della gravità dei fattireato commessi, ma anche dei fatti successivi e del comportamento tenuto dal condannato durante e dopo l’espiazione della pena (Sez. 1, n. 1027 del 31/10/2018, dep. 2019, Argento, Rv. 274790 – 01).
Il giudizio sulla pericolosità sociale rilevante ai fini dell’applicazione di una misura di sicurezza postula la valutazione congiunta di tutte le circostanze indicate dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 6596 del 23/1/2023, M., Rv. 284142 – 01).
Invece, nel caso di specie, la pericolosità di NOME è stata desunta dalla sola gravità del reato per cui è stato condannato, mentre gli altri parametri di cui all’art. 133 cod. pen. non hanno formato oggetto di un apprezzamento effettivo.
Ne consegue, pertanto , che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, per un nuovo esame che tenga conto dei principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.
Così deciso il 12.12.2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME