Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11724 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11724 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ACI CATENA il 22/02/1957 avverso l’ordinanza del 27/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Catania udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27 novembre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Catania, quale giudice dell’appello contro l’ordinanza del magistrato di sorveglianza di Catania del 1° luglio 2024 con cui Ł stata disposta la proroga per 3 anni della misura di sicurezza della libertà vigilata inflitta a NOME COGNOME con la sentenza della Corte d’appello di Catania del 22 aprile del 2020, che lo ha condannato per i reati di cui all’art. 416-bis cod. pen., ha parzialmente accolto l’appello riducendo la proroga della misura di sicurezza a 2 anni, confermando per il resto la decisione del magistrato.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso COGNOME per il tramite del difensore.
Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in merito alle doglianze formulate nell’atto di appello dal difensore; l’ordinanza ha omesso di dare conto in maniera puntuale e precisa di tutti i riferimenti fattuali esposti nell’atto di appello sulla vicenda che ha portato alla proroga della misura, non sono state considerate le positive risultanze delle relazioni U.E.P.E. sul reinserimento sociale, non Ł stato valutato che sono trascorsi ben quattro anni di positiva osservazione della evoluzione della sua personalità.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione al disposto degli artt. 203, 208 cod. pen. e 679 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale di sorveglianza ha confermato la sussistenza della pericolosità sociale in capo allo Sciuto in assenza dei presupposti normativamente imposti per addivenire al suddetto giudizio di attualità; l’ordinanza ha ritenuto, infatti, attuale la pericolosità sociale del condannato basandosi su una denuncia inattendibile e non ha considerato il percorso
positivo intrapreso dallo Sciuto che mostra chiaramente la volontà di un serio reinserimento sociale.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
I due motivi possono essere affrontati congiuntamente, perchØ contestano entrambi con gli stessi argomenti il giudizio di attuale pericolosità del condannato formulato nell’ordinanza impugnata.
Il potere del magistrato, e del Tribunale di sorveglianza, di disporre la proroga della misura di sicurezza in essere si ricava dal combinato disposto degli artt. 203 e 208 cod. pen.
L’art. 203, comma 1, cod.. pen. dispone che la misura di sicurezza deve essere applicata quando la persona che ha commesso un reato ‘Ł probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reato’.
Il comma secondo della stessa norma aggiunge che ‘la qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell’articolo 133’.
L’art. 208, comma 1, cod. pen, aggiunge che allo scadere della misura il giudice ‘riprende in esame le condizioni della persona che vi Ł sottoposta, per stabilire se essa Ł ancora socialmente pericolosa’.
In definitiva, la prognosi di pericolosità sociale, rilevante anche agli effetti della proroga della misura, deve essere ricavata dai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., e la pericolosità sociale deve essere intesa come l’accentuata possibilità del condannato di commettere, in futuro, altri reati, tenendo conto non solo della gravità dei fatti-reato commessi, ma anche dei fatti successivi e del comportamento tenuto dal condannato durante, e dopo, l’espiazione della pena (Sez. 5, n. 7424 del 06/12/2024, dep. 2025, COGNOME, n.m.). L’obiettivo del giudice, nella valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., deve essere pervenire ad un giudizio di pericolosità quanto piø possibile esaustivo e completo (Sez. 1, n. 4094 del 07/01/2010, James, Rv. 246315 – 01).
Ciò Ł quanto ha fatto nel caso in esame il Tribunale di sorveglianza, che ha ritenuto di formulare la prognosi di attuale pericolosità del condannato in considerazione di un comportamento successivo tenuto dallo stesso, parametro valutabile ai sensi dell’art. 133, secondo comma, n. 3, cod. pen., ovvero l’episodio avvenuto in Acireale il 20 ottobre 2023 che lo ha portato ad essere denunciato per una rissa determinata da motivi condominiali.
Il ricorso deduce che l’episodio in questione non Ł correttamente ricostruito nell’ordinanza, perchØ le versioni date dalle controparti non sarebbero veritiere, e che sarebbe stato il ricorrente ad essere aggredito da queste, e non viceversa. Il ricorso deduce anche che le lesioni riportate da una delle controparti potrebbero essere state conseguenza della manovra effettuata dal ricorrente nel momento in cui ha tentato di allontanarsi dal luogo dei fatti, il che ridimensionerebbe l’importanza della vicenda, in cui al piø potrebbe essere contestato al ricorrente un comportamento colposo. Il ricorso deduce anche che nell’atto di appello era stata proposta una ricostruzione completa dell’episodio su cui l’ordinanza non prende posizione.
Le censure non possono essere accolte, perchØ il ricorso chiede, in definitiva, di effettuare all’interno del giudizio sulla proroga o meno della misura di sicurezza della libertà vigilata il processo su quanto accaduto il 20 ottobre 2023 e sulla corretta attribuzione delle responsabilità per esso, finendo per connotare le proprie deduzioni in termini sostanzialmente rivalutativi e, dunque,
aspecifici. Le osservazioni difensive, infatti, lungi dal realizzare una critica puntuale delle cadenze logico-argomentative del provvedimento impugnato, finiscono per sollecitare, in maniera surrettizia, un differente apprezzamento valutativo dell’episodio del 20 ottobre 2023, denunciando solo apparentemente un errore logico-giuridico della motivazione, che in realtà non Ł ravvisabile.
E’ il caso di notare che tra le pronunce giurisprudenziali che il ricorso cita a sostegno della propria richiesta di effettuare una valutazione incidentale del fatto reato del 20 ottobre 2023 ai limitati fini della proroga della misura, Sez. U, n. 10530 del 27/02/2002, COGNOME, Rv. 220877 – 01 e Sez. 1, n. 3727 del 09/01/2009, COGNOME, Rv. 242526 – 01 non sono pertinenti, perchŁ riguardano casi di istanza di affidamento in prova al servizio sociale, Sez. 1, n. 11055 del 02/03/2010, COGNOME, Rv. 246789 – 01, non Ł pertinente perchØ non riguarda la commissione di fatti reati successivi a quello che ha determinato la applicazione della misura.
L’unica pronuncia a sostegno della tesi esposta in ricorso tra quelle citate in esso Ł Sez. 1, n. 49794 del 19/10/2017, Secci, n.m. che in un passaggio della motivazione afferma, in effetti, che non può ‘invero una persona considerarsi socialmente pericolosa sol perchØ denunciata in sede penale ovvero perchØ nei suoi confronti Ł stata esercitata azione penale’, affermazione che, però, non Ł decisiva nel caso in esame, in cui la attualità della pericolosità non Ł stata desunta dalla mera circostanza che il condannato sia stato denunciato in sede penale da una persona che, in ipotesi, può essere stata anche ostile nei suoi confronti, ma dalla complessiva valutazione della vicenda che ha portato anche all’intervento sul posto delle forze di polizia, che hanno tratteggiato un comportamento tenuto nell’occasione dal ricorrente che l’ordinanza ha ritenuto di sintetizzare con l’espressione di ‘perdurante atteggiamento mafioso’.
Del resto, la citata Sez. 1, n. 49794 del 2017, nell’escludere la rilevanza della mera denuncia o dell’esercizio dell’azione penale, aggiunge che, in tali casi, Ł «comunque doveroso per gli organi giudiziali della prevenzione accertare incidentalmente, esclusivamente in funzione dell’accertamento in concreto dell’attualità della pericolosità e del suo grado, non solo l’esistenza degli illeciti penali oggetto delle denunce menzionate nell’ordinanza impugnata ma anche, in caso affermativo, se da tutte le circostanze dei diversi casi concreti i fatti in ipotesi incidentalmente accertati come sussistenti siano in concreto espressione di pericolosità»
Il ricorso deduce che l’ordinanza impugnata non ha tenuto conto del periodo di positiva osservazione del comportamento del condannato e della sua seria volontà di reinserimento sociale.
L’argomento Ł infondato. Il Magistrato di sorveglianza, in sede di revisione periodica, e il Tribunale, eventualmente adito in sede di appello, devono, infatti, verificare se persistano le condizioni esistente al tempo dell’accertamento della pericolosità sociale del sottoposto attraverso un giudizio globale che tenga conto dei suoi precedenti penali, di eventuali pendenze giudiziarie, del percorso intramurario, dei risultati dell’osservazione della personalità e del contesto socioambientale esterno al carcere (Sez. 1, n. 1027 del 31/10/2018, dep. 2019, Argento, Rv. 274790 01), ma nel caso in esame hanno ritenuto non illogicamente prevalente il coinvolgimento del condannato nella rissa condominiale che ha portato alla denuncia a suo carico, in quanto episodio che di per sØ induceva a ritenere l’assenza di una prognosi rassicurante rispetto al processo di revisione critica, che Ł centrale per poter affermare il sensibile venir meno della pericolosità sociale della persona sottoposta a misura.
In definitiva, il ricorso Ł infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 14/03/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME