Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15072 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15072 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
R.G.N. 2809/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CUI 01V6PII) nato in TURCHIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 06/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione del Consigliere AVV_NOTAIO COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Perugia – in parziale accoglimento dell’appello e in parziale riforma dell’ordinanza del magistrato di sorveglianza – ha dichiarato attuale la pericolosità sociale di COGNOME e, per l’effetto, ha disposto – in sostituzione dell’espulsione dal territorio dello Stato, di cui alla sentenza del Tribunale di Roma del 04/06/2010 (pronuncia di condanna alla pena di anni sedici e mesi otto di reclusione, per il reato di cui all’art. 630 cod. pen.), confermata dalla Corte di appello di Roma in data 31/01/2011 e passata in giudicato il 07/03/2012 – l’applicazione nei suoi confronti della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata minima di anni uno, salva proroga.
Ricorre per cassazione COGNOME COGNOME, con atto a firma dell’AVV_NOTAIO, deducendo un motivo unico, mediante il quale lamenta vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e d) cod. proc. pen., per violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 202 e 203 cod. pen.
Il giudizio inerente alla natura persistente della pericolosità sociale del soggetto, in realtà, Ł fondato esclusivamente sulla gravità del reato commesso; vengono poi esposte delle deduzioni di natura congetturale, che non tengono conto del percorso di risocializzazione proficuamente intrapreso dal condannato. Trattasi di un soggetto condannato per un fatto del 2009, il quale ha interamente scontato la propria pena, conseguendo il diploma artistico e quello alberghiero, tanto da risultare ripetutamente meritevole della fruizione di periodi di liberazione anticipata. Il ricorrente,
inoltre, gode di un idoneo domicilio ed ha una stabile occupazione lavorativa, quale legale rappresentante di una attività lavorativa; egli, infine, mantiene intatti i contatti con i propri familiari, nonostante questi ultimi siano tutti fuggiti dal Paese di origine, intraprendendo ciascuno un diverso percorso migratorio.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł da dichiarare inammissibile.
Come già sintetizzato in parte narrativa, COGNOME ha in espiazione una condanna di rilevante entità, inflittagli per il delitto di cui all’art. 630 cod. pen.; il Tribunale di sorveglianza – in parzialmente accoglimento del relativo gravame – ha riformato la decisione assunta dal Magistrato di sorveglianza e, in luogo dell’espulsione, ha applicato al condannato la libertà vigilata. Su tale profilo, dunque, verte il presente ricorso.
Come correttamente osservato dal Procuratore generale in sede di requisitoria, il ricorso risulta decentrato rispetto al contenuto essenziale dell’avversato provvedimento. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, ha applicato la libertà vigilata, sul presupposto della persistente pericolosità del soggetto, desumibile dall’assenza di revisione critica; i Giudici di sorveglianza, infatti, hanno sottolineato come il ricorrente non mostri contezza del disvalore di quanto compiuto e, inoltre, non ammetta le proprie responsabilità. Tale essendo la ratio decidendi dell’impugnata decisione, proprio sull’aspetto della rivisitazione critica, ritenuta carente, si sarebbe dovuta dunque soffermare specificamente l’impugnazione.
La difesa, al contrario, evita accuratamente il confronto con tale tema cruciale, così finendo per dipanare una critica che pecca sotto il profilo della specificità. Si deve allora ricordare, sul punto, come gravino sulla parte impugnante tanto l’onere di dedurre le censure che intenda muovere, su uno o piø punti determinati della decisione gravata, quanto quello di indicare e dettagliare – con la necessaria chiarezza e precisione – gli elementi fondanti della critica, in modo tale da consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi proposti ed esercitare quindi il proprio sindacato (fra tante, si vedano Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 – 01 e Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 245907 – 01).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma – che si stima equo fissare in euro tremila – in favore della Cassa delle ammende (non ravvisandosi elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/03/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME