Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6629 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6629 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CUNEO( ITALIA) il 01/11/1980
avverso il decreto del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso il decreto della Corte di appello di Torino c confermato il decreto il Tribunale di Torino ha applicato allo stesso proposto la mis prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno;
considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, che possono essere tra congiuntamente – con i quali sono state rispettivamente addotte la violazione degli artt. 1, c 1, lett. b), e 10 d.lgs. 159/2011, e la violazione degli artt. 1, comma 1, lett. b) e c) 159/2011, nonché (con entrambi i motivi) la mancanza di motivazione e, dunque, la nullità decreto impugnato, sia in relazione alla qualificazione del proposto come soggetto socialme pericoloso sia sull’attualità della sua pericolosità sociale – sono manifestamente infondati p
nel procedimento di prevenzione, non è preclusa al giudice di appello, anche in assenza impugnazione del pubblico ministero, la diversa qualificazione della pericolosità social proposto, in quanto la preclusione del giudicato parziale, in relazione a tale tipologia di pr opera limitatamente alle situazioni di fatto oggetto di valutazione (cfr. Sez. 2, n. 09/12/2022, NOME COGNOME, Rv. 284051 – 01; Sez. 5, n. 20743 del 07/03/2014, COGNOME, R 260401 – 01);
e la Corte di merito ha dato conto in maniera conforme a legge degli elementi post fondamento della qualificazione del proposto come persona in atto socialmente pericolosa sub specie dell’art. 1, comma 1, lett. b) e c), cit. (indicando i fatti che ha considerato sintom continuità della sua attività delittuosa e segnatamente, a prescindere dai fatti per cui è sta nei suoi confronti assoluzione, i furti in abitazione perpetrati negli anni, da cui ha tratto della commissione da parte sua di delitti lucrogenetici a dispetto dei suoi redditi leciti esigu nel tempo; e quanto alla qualificazione ex art. 1, comma 1, lett. c), cit., rilevando correttamente difetto di censure al riguardo con il gravame: cfr. atto di appello), così rendendo una motiv che non può dirsi apparente, rispetto alla quale non può essere denunciato il vizio di cui all’a comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279435 – 0
rilevato che non può pervenirsi a una diversa conclusione sulla scorta di quanto esposto n memoria con la quale il difensore del ricorrente ha inteso ribadire l’ammissibilità e la fond dell’impugnazione;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/11/2024. OEPOSiTATA