Pericolosità Sociale: Quando il Passato Criminale Giustifica la Libertà Vigilata
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame affronta un tema centrale nel diritto penale: la valutazione della pericolosità sociale di un individuo già condannato e le condizioni per l’applicazione di una misura di sicurezza come la libertà vigilata. Il caso riguarda un soggetto con gravi precedenti per associazione di tipo mafioso, il cui ricorso contro la misura è stato dichiarato inammissibile. Questa pronuncia offre spunti fondamentali per comprendere i criteri con cui i giudici valutano la persistenza del rischio di recidiva.
I Fatti del Caso
Il ricorrente si era opposto a un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che confermava la sua pericolosità sociale e, di conseguenza, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno. La decisione del Tribunale si basava su una precedente valutazione del Magistrato di Sorveglianza. L’individuo, condannato in passato per il grave reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), contestava la valutazione dei giudici, ritenendola ingiusta e immotivata.
Il ricorso presentato in Cassazione lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale di Sorveglianza non avesse correttamente ponderato gli elementi a sua disposizione.
La Valutazione della pericolosità sociale in Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Secondo gli Ermellini, il provvedimento impugnato era sorretto da una motivazione adeguata e priva di vizi logici. Il Tribunale di Sorveglianza aveva correttamente respinto l’appello, confermando la valutazione di persistente pericolosità sociale.
La Corte ha sottolineato che il ricorso del condannato non mirava a far emergere reali vizi di legittimità, ma si risolveva in una richiesta di una nuova e diversa valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di Cassazione. Il giudizio di merito, se logicamente motivato, non può essere rimesso in discussione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha validato il ragionamento del Tribunale di Sorveglianza, che aveva basato il suo giudizio su una serie di elementi concreti e convergenti. La valutazione della pericolosità sociale non può limitarsi alla sola gravità dei reati commessi in passato, ma deve considerare anche la condotta tenuta durante e dopo l’espiazione della pena.
Nel caso specifico, i fattori decisivi sono stati:
1. Gravi precedenti penali: La condanna per partecipazione a un’associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) è un indice di particolare rilievo.
2. Intraneità all’associazione: La persistenza dei legami con l’ambiente criminale di appartenenza è stata considerata un fattore di rischio attuale.
3. Assenza di attività lavorativa: La mancanza di un percorso di reinserimento sociale e lavorativo è stata interpretata come un elemento negativo.
4. Rientro nel territorio del clan: La scelta di tornare a vivere nel medesimo contesto territoriale del clan di appartenenza è stata vista come un indicatore della continuità del vincolo associativo.
Il Tribunale di Sorveglianza ha svolto un ragionamento coerente, e il tentativo del ricorrente di sollecitarne una revisione nel merito è stato giudicato inammissibile. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio consolidato: la valutazione della pericolosità sociale è un giudizio complesso che spetta al giudice di merito, il quale deve tenere conto di una pluralità di fattori, sia passati che attuali. La Corte di Cassazione interviene solo per verificare la correttezza logica e giuridica del ragionamento, senza poter sostituire la propria valutazione a quella del giudice inferiore. Per chi è sottoposto a misure di sicurezza, ciò significa che la prova di un effettivo e radicale cambiamento di vita, supportato da elementi concreti come un lavoro stabile e un allontanamento dagli ambienti criminali, è fondamentale per ottenere la revoca della misura.
Quali criteri vengono usati per valutare la persistenza della pericolosità sociale?
La valutazione non si basa solo sulla gravità dei reati commessi, ma anche su elementi successivi come il comportamento tenuto durante e dopo l’espiazione della pena, la presenza di un’attività lavorativa, i legami attuali con ambienti criminali e il contesto territoriale in cui il soggetto vive.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di contestare vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti logici della motivazione), mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti di merito, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa comporta la conferma della pericolosità sociale nel caso specifico?
La conferma della pericolosità sociale ha comportato il mantenimento della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno, oltre alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2308 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2308 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il 17/08/1982
avverso l’ordinanza del 02/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato – con motivazione adeguata e esente da vizi logici – ha respinto l’appello proposto, ai sensi dell’art.680 cod. dall’odierno ricorrente avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Catanz 19 marzo 2024, con la quale era stata confermata la pericolosità sociale del p disponendo, nei suoi confronti, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la anni uno;
Rilevato che ai fini dell’applicazione della misura di sicurezza occorre verifi persistenza della pericolosità sociale del condannato, tenendo conto non solo gravità dei fatti-reato commessi, ma anche dei fatti successivi e del comporta tenuto dal condannato durante e dopo l’espiazione della (Sez. 1, n. 1027 del 31/10/2018, dep. 2019, Rv. 274790 – 01);
Ritenuto, in particolare, che il Tribunale di sorveglianza ha condiviso il giudi attuale pericolosità sociale alla luce dei numerosi e gravi precedenti penali di COGNOME (condannato per violazione dell’art. 416-bis cod. pen.), della sua intra associazione mafiosa, dell’assenza di una attività lavorativa, della lunga durat vincolo associativo e del suo rientro nel medesimo ambito territoriale del clan di appartenenza. Orbene, il ricorrente, rispetto a tale coerente ragionamento svo Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, pur lamentando la violazione di legge ed il v motivazione, sollecita una differente (ed inammissibile) valutazione degli elem merito, rispetto a quella coerentemente effettuata dal giudice a quo per confermare il giudizio di pericolosità sociale nei suoi riguardi;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremi favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazion ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.