Pericolosità Sociale e Misure di Sicurezza: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso in Cassazione in materia di misure di sicurezza, focalizzandosi sul concetto di pericolosità sociale. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l’appello di un individuo sottoposto alla misura della casa lavoro, confermando che la valutazione della sua attuale pericolosità, basata su condotte recenti, è una questione di merito non sindacabile in sede di legittimità se correttamente motivata.
I Fatti del Caso
Il ricorrente, già destinatario di una misura di sicurezza detentiva, aveva presentato istanza per la sua revoca. Il Tribunale di Sorveglianza aveva respinto la richiesta, una decisione contro cui l’interessato ha proposto ricorso per cassazione. La difesa lamentava una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione nel provvedimento impugnato. Alla base della decisione del Tribunale di Sorveglianza vi erano episodi recenti: il soggetto era stato sorpreso alla guida di un veicolo senza patente, aveva assunto un atteggiamento offensivo verso gli agenti e, successivamente, aveva richiesto l’aiuto di noti pregiudicati della zona. Questi elementi sono stati ritenuti indicativi di una persistente pericolosità.
La Decisione della Corte sulla pericolosità sociale
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno stabilito che le censure sollevate dal ricorrente non erano ammissibili in sede di legittimità. Esse, infatti, non contestavano un’errata applicazione della legge, ma miravano a una diversa valutazione dei fatti, attività preclusa alla Suprema Corte. Inoltre, le argomentazioni erano state ritenute una mera riproposizione di questioni già adeguatamente esaminate e respinte con motivazioni corrette dal Tribunale di Sorveglianza.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella conferma della corretta valutazione della pericolosità sociale del ricorrente da parte del giudice di merito. La Cassazione ha sottolineato come le condotte recenti – la guida senza patente, la reazione aggressiva verso le forze dell’ordine e la ricerca di supporto da parte di ambienti criminali – dimostrino in modo inequivocabile l’attualità della pericolosità del soggetto. Questi comportamenti evidenziano due aspetti cruciali: una persistente capacità di allacciare e mantenere legami con la criminalità e una spiccata propensione al mancato rispetto delle regole. Di conseguenza, il Tribunale di Sorveglianza ha correttamente concluso che non sussistevano le condizioni per revocare la misura di sicurezza.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Le valutazioni sulla pericolosità sociale di un individuo, se basate su elementi concreti e sorrette da una motivazione logica e coerente, non possono essere messe in discussione in sede di legittimità. La decisione implica che, per ottenere la revoca di una misura di sicurezza, non è sufficiente contestare genericamente la valutazione del giudice, ma è necessario dimostrare un effettivo superamento della pericolosità, cosa che, nel caso di specie, le recenti condotte del ricorrente hanno palesemente smentito. L’ordinanza si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Cosa rende un ricorso in Cassazione inammissibile in materia di misure di sicurezza?
Un ricorso è inammissibile quando le critiche mosse al provvedimento impugnato non riguardano violazioni di legge, ma contestano la valutazione dei fatti (le cosiddette ‘doglianze in fatto’), come l’apprezzamento della pericolosità sociale di un soggetto. La Corte di Cassazione non può riesaminare il merito della vicenda.
Come è stata valutata la pericolosità sociale del ricorrente in questo caso?
La sua pericolosità sociale è stata considerata attuale sulla base di condotte recenti: essere stato sorpreso alla guida senza patente, aver tenuto un comportamento offensivo verso gli agenti e aver chiesto aiuto a soggetti pregiudicati. Questi fatti hanno dimostrato la sua persistente capacità di legarsi ad ambienti criminali e la sua propensione a violare le regole.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2536 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2536 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 13/01/1972
avverso l’ordinanza del 21/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di revoca della misura di sicurezza della casa lavoro – non sono consentite in sede di legittimità, in quanto doglianze in fatto, oltre ad esser manifestamente infondate.
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Roma, nel rigettare il reclamo avverso l’applicazione della misura di sicurezza della casa lavoro. Invero, detto Tribunale osserva che le condotte criminose poste in essere recentemente dal ricorrente – il quale, dopo essere stato sorpreso alla guida di un autoveicolo senza patente, ha proseguito in un atteggiamento illegale, assumendo una condotta offensiva nei confronti degli operanti ed ha, successivamente, chiesto aiuto a soggetti pregiudicati della zona – dimostrano l’attualità della pericolosità sociale del soggetto che ha dimostrato una persistente capacità di allacciare legami con ambienti criminali e di aver una propensione al mancato rispetto delle regole.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.