Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42893 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42893 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANZARO tYvoLtce: COGNOME NOME NOME NOME LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA na @; ZQul’ v CL
avverso il decreto del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio il provvedimento impugNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto indicato nel preambolo, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica avverso il decreto con cui il Tribunale aveva respinto la proposta di applicazione nei confronti di NOME COGNOME della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno, nonché della confisca di società e di alcuni beni immobili e mobili registrati intestati al medesimo o comunque nella sua disponibilità.
Osserva, a ragione della decisione relativa alla misura personale, che gli elementi di fatto, certi e concreti, sintomatici della pericolosità generica, tratti d ordinanze cautelari, denunce, segnalazioni e sentenze di condanna, aventi natura non congetturale, sono riferibili a determinati e circoscritti periodi di tempo (dal 1996 ed il 2003, nell’anno 2014 e nell’anno 2018), intervallati da lunghi periodi in cui nessuna attività illecita è riconducibile alla sua persona. Non può, quindi, ritenersi fondata la tesi accusatoria secondo cui COGNOME si era dedicato alla consumazione di reati produttivi di profitti illeciti tali da costituire una componente significativa del suo reddito estesa a tutto il suo percorso di vita.
Altrettanto insussistente è il presupposto della pericolosità qualificata. Essa, desunta esclusivamente dalla partecipazione al reato di cui all’art. 452quaterdecies cod. pen. è risultata circoscritta ad un periodo assai limitato di appena tre mesi e, comunque, non è più attuale essendo cessata nel 2018.
Quanto alla misura patrimoniale, la Corte territoriale evidenzia che i beni di cui è stata chiesta l’ablazione sono entrati a far parte del patrimonio del proposto in periodi non solo diversi da quello di manifestazione della pericolosità sociale lma anche assai distanti da questi ultimi .
Ricorre il Procuratore generale della Corte di appello di Catanzaro articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge, anche sotto il profilo dell’apparenza della motivazione, per inosservanza degli artt. 125 cod. proc. pen., 1, comma 1 lett. b) e c), e 4, comma 1 lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011.
Lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente individuato il momento inziale e finale della pericolosità sociale del proposto, specie di quella qualificata legata alla consumazione del reato di attività organizzata per il traffico illecito d rifiuti. Per quanto il reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. è stato accertato limitatamente al periodo giugno-settembre 2018, il terreno dei COGNOME era stato interessato dalla medesima attività illecita per un periodo ben più esteso a cominciare dall’anno 2004.
Con riferimento alla confisca, non è stato considerato che i reati in materia di stupefacenti e quello in materia di rifiuti sono stati commessi anche negli anni 2012, 2013, 2014 e 2018 e che, in tali periodi, il proposto ha avuto la disponibilità, cti secondo gli accertamenti contabili, di risorse maggiori r a- quelle di provenienza lecita / sicché almeno i beni acquisiti in detto periodo devono essere sottoposti a confisca.
La pericolosità sociale non è stata considerata attuale sol perché non si è adeguatamente valorizzato il ruolo di COGNOME nell’ambito dello smaltimento illecito di rifiuti e l’entità del danno ambientale cagioNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non si sottrae alla dichiarazione di inammissibilità.
1. In premessa va ricordato che ai sensi degli artt. 10 e 27 d.lgs. 159 del 2011 il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione patrimoniali è ammesso solo per violazione di legge; difatti, il secondo comma dell’art. 27 cit. espressamente stabilisce che “per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall’articolo 10″; detta norma (riferita alle misure personali) a sua volta al comma terzo stabilisce espressamente che:” avverso il decreto della corte di appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell’interessato e del suo difensore….”.
Tanto premesso, il ricorso proposto dal Procuratore generale della Corte di appello appare avanzato per motivi non consentiti /perché involgenti presunti difetti di motivazione e non violazioni di legge e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Pur formalmente denunciando l’assenza radicale di motivazione, il Procuratore ricorrente si limita, nella sostanza, ad opporre considerazioni di merito o a contestare, per di più con rilievi generici e pedissequamente reiterativi delle doglianze esposte nell’atto di appello, l’apparato argomentativo del decreto impugNOME, che, invece, non solo è presente, ma è immune “vizi logici evidenti, oltre ad essere completo ed esaustivo de1-ltrecrrteel4-affiaelle.
In particolare, continua a lamentare, con riferimento alla pericolosità qualificata, la mancata considerazione della accertata destinazione del terreno su cui è stato consumato il reato di cui allairt. 452 -quaterdecies cod. pen. all’interramento e sversamento di rifiuti per un periodo ben maggiore rispetto a quello, di soli tre mesi, per il quale è intervenuto la condanna di COGNOME senza, tuttavia, confrontarsi con il decisivo argomento speso dalla Corte distrettuale per escluderne la rilevanza, ovvero l’assenza di elementi dimostrativi del coinvolgimento in tale attività pregressa anche del proposto
La prospettata estensione della pericolosità di COGNOME fino al 2014, anche ove accertata, non inciderebbe sull’applicazione della misura patrimoniale della confisca posto che il bene entrato nella disponibilità del proposto in epoca più vicina a tale data, la società RAGIONE_SOCIALE, è stata, comunque costituita nel 2016, quindi a rilevante distanza non solo da quest’ultimo periodo di pericolosità, legato alla consumazione di reati in materia di stupefacenti, ma anche da quello successivo, ossia quello imperniato sul reato di cui all’art. 452 -quaterdecies cod. pen., che è stato, però, commesso tra il giugno ed il settembre 2018.
Alla dichiarazione di inammissibilità non segue condanna alle spese poiché il ricorso è stato proposto dal pubblico ministero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, in Roma il 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore
Il Presidente