Pericolosità Sociale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in commento della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nell’ambito delle misure di sicurezza: la valutazione della pericolosità sociale di un condannato ai fini dell’espulsione dal territorio dello Stato. La Suprema Corte, dichiarando inammissibile il ricorso, ribadisce i confini del proprio giudizio e convalida i criteri utilizzati dal giudice di merito per accertare l’attualità del rischio di recidiva. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere come elementi quali l’assenza di radicamento sul territorio e la gravità del reato commesso influenzino decisioni così impattanti sulla vita di una persona.
I Fatti del Caso
Un cittadino straniero, condannato per associazione finalizzata all’organizzazione del trasporto illegale di cittadini extracomunitari, inclusi minori, sul territorio italiano, si vedeva applicare dal Tribunale di Sorveglianza la misura di sicurezza dell’espulsione. Il Tribunale aveva basato la propria decisione su una serie di elementi negativi: la mancanza di una dimora, anche temporanea, l’assenza di un’attività lavorativa e l’inesistenza di legami familiari o affettivi stabili in Italia. Secondo i giudici di merito, questi fattori, uniti alla natura del reato, dimostravano una concreta e attuale pericolosità sociale e un elevato rischio che il soggetto potesse commettere nuovi reati e mantenere legami con ambienti criminali. Contro questa ordinanza, il condannato proponeva ricorso per Cassazione.
La Decisione della Corte e la valutazione della pericolosità sociale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Corte non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella, logicamente motivata, del giudice precedente.
I Parametri di Valutazione
Il ricorrente, secondo la Suprema Corte, non si era confrontato adeguatamente con le motivazioni dell’ordinanza impugnata, limitandosi a presentare mere ‘doglianze in punto di fatto’. Il Tribunale di Sorveglianza, invece, aveva correttamente applicato i parametri valutativi indicati dall’art. 133 del codice penale. Aveva tenuto conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo, concludendo per un giudizio di elevata pericolosità sociale. La mancanza di un percorso di reinserimento sociale durante la detenzione e l’assenza di qualsiasi appiglio con il tessuto sociale italiano rendevano il rischio di recidiva non solo ipotetico, ma certo e attuale.
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni della Suprema Corte sono chiare e si articolano su due livelli. Il primo è di natura processuale: il ricorso è inammissibile perché tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che esula dalle competenze della Cassazione. Il secondo livello è sostanziale: la Corte riconosce la coerenza e la logicità dell’argomentazione del Tribunale di Sorveglianza. Il giudizio di pericolosità, necessario per l’espulsione, è stato fondato su elementi concreti e pertinenti, come richiesto dalla legge.
Limiti del Ricorso e conseguenze dell’inammissibilità
La Corte ha inoltre applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale, che prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende (in questo caso, 3.000 euro) quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza che vi siano elementi per ritenere che sia stato proposto ‘senza versare in colpa’. Questa sanzione rafforza il principio secondo cui l’accesso alla giustizia di legittimità deve essere fondato su motivi di diritto validi e non su tentativi di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce che la valutazione della pericolosità sociale è un giudizio complesso che si basa su una pluralità di indici fattuali e personologici. Per un condannato, l’assenza di un domicilio, di un lavoro e di legami affettivi in Italia costituisce un grave ostacolo a un giudizio favorevole, specialmente se il reato commesso è di particolare allarme sociale. Sul piano processuale, la decisione conferma che il ricorso in Cassazione deve concentrarsi esclusivamente sulla violazione di legge o sui vizi logici della motivazione, senza sperare in una nuova analisi delle circostanze di fatto, pena la dichiarazione di inammissibilità e la condanna a sanzioni economiche.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo quanto emerge dall’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando presenta motivi non consentiti in sede di legittimità, come le mere contestazioni sulla ricostruzione dei fatti (‘doglianze in punto di fatto’), anziché censure su violazioni di legge.
Quali elementi vengono considerati per valutare la pericolosità sociale ai fini dell’espulsione?
La valutazione si basa sui parametri dell’art. 133 cod. pen. e include la gravità del reato, la capacità a delinquere del reo, la mancanza di indicazione di una dimora, l’assenza di un’attività lavorativa, l’insussistenza di legami affettivi familiari sul territorio e l’elevato rischio di recidiva.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, come nel caso di specie fissata in euro 3.000,00.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5107 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5107 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi non consentiti in sede di legittimità, costituiti da mere doglianze in punto di fatto.
In particolare, nel ricorso non ci si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che la mancanza di indicazione di una dimora, sia pure temporanea, la mancanza di indicazioni di un’attività lavorativa e l’insussistenza di legami affettivi familiari territorio dello Stato, valutati unitamente al tipo di reato per cui era intervenuta condanna (associazione finalizzata a organizzare e effettuare il trasporto sul territorio dello Stato italiano di cittadini extracomunitari, tra cui alcuni minori rendevano certa e attuale la pericolosità sociale del ricorrente. Secondo il giudice di merito, quindi, non risultava che il percorso carcerario avesse favorito un reinserimento dell’interessato nel tessuto sociale, sicché appariva elevatissimo il rischio di recidivanza delle condotte penalmente rilevanti e di mantenimento di legami con gruppi criminali.
In tema di misure di sicurezza personali, infatti, il giudizio di pericolosità del condannato richiesto per l’applicazione dell’espulsione dal territorio dello Stato deve essere effettuato sulla scorta dei parametri valutativi di cui all’art. 133 cod. pen., tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo e rimanendo coerente e consequenziale rispetto al tessuto argomentativo su cui il giudice di merito ha fondato la propria decisione, onde esso può trovare implicito ma inequivoco fondamento anche nelle circostanze di fatto e nelle valutazioni personologiche effettuate ai fini del giudizio di responsabilità e della commisurazione della sanzione (Sez. 2, n. 14704 del 22/04/2020, Bekaj, Rv. 279408).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 22/09/2022