Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29129 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29129 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Alcamo il DATA_NASCITA avverso il decreto del 12/01/2024 della Corte di Appello di Palermo udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricor
RITENUTO IN FATTO
Con decreto emesso in data 23 febbraio 2023 il Tribunale di Trapani h disposto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo soggiorno nel comune di residenza nei confronti di NOME COGNOME.
Il ricorrente ha, quindi, proposto appello avverso tale decreto, lamenta l’assenza dei presupposti soggettivi necessari ai fini del giudizio di peric sociale.
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso il decreto, emesso il 12 gennaio 2024, con il quale la Cor Appello di Palermo ha rigettato l’appello in precedenza avanzato dal ricorren
Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, violazione di le ed omessa motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti necessari ai del giudizio di pericolosità sociale, dell’abitualità delle condotte cri dell’attualità della pericolosità.
4.1. A giudizio della difesa, l’analisi del certificato del casellario e d pendenti dimostrerebbe che l’attività criminale dell’COGNOME sarebbe del tu episodica e non continuativa e, in ogni caso, precedente all’applicaz dell’ultimo avviso orale ad eccezione di un carico pendente risalente al l 2018.
È stata, inoltre, affermata l’episodicità delle condotte criminose poste in nel triennio 2021-2023 con conseguente assenza del requisito dell’abitualità proposto “ad ottenere proventi illeciti dall’attività criminale ed a met pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica” (vedi pag. 5 del ricorso).
4.2. La misura di prevenzione applicata sarebbe eccessiva e sproporzionat nella durata così come la cauzione sarebbe eccessiva in relazione al grave s di indigenza in cui versa l’COGNOME, ammesso al gratuito patrocinio e percett di reddito di cittadinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato per motivi non consenti perché involgenti non violazioni di legge ma difetti di motivazione già denunc in sede di appello ed affrontati in termini concludenti dalla Corte territoria
Deve essere preliminarmente ribadito che,i1 ricorso per cassazione avvers provvedimenti applicativi di misure di prevenzione 3 è ammesso solo per violazione di legge, mentre non sono deducibili vizi riconducibili alle categorie ind dall’art. 606, lett. e) cod. proc. pen. (salvo che si lamenti l’assenza o apparenza della motivazione, ipotesi che integrano la violazione di legg riferimento all’art. 125 cod. proc. pen.).
Costituisce, peraltro, ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la motivazione inesistente o apparente provvedimento ricorre esclusivamente quando il decreto ometta del tutto confrontarsi con un elemento prospettato da una parte che risulti potenzialme decisivo in quanto, anche se singolarmente considerato, sarebbe tale da po determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/20 Mulè, Rv. 279284 – 01).
In questa prospettiva, oltre ad essere esclusi i vizi tipici concernenti l logica del discorso giustificativo, è improponibile, sotto forma di violazi legge, anche la mancata considerazione di prospettazioni difensive, quando stesse, in realtà, siano state prese in considerazione dal giudice o ri assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 21525 d 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 – 01) o comunque non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso (Sez. 6, n. 33
15/06/2016, NOME, Rv. 270080; da ultimo Sez. 2, n. 4872 del 17/11/2022, dep. 2023, non massinnata).
Nel caso di specie 9 i1 riferimento all’apparenza della motivazione in ordine ai presupposti per l’applicazione della misura di prevenzione è chiaramen strumentale ad una rivalutazione della vicenda nel merito, avendo la Cor territoriale chiaramente motivato sulle ragioni in base alle quali ritiene inf le censure difensive già proposte nell’atto di appello.
Il provvedimento impugnato non appare affetto da violazione di legge, neanche sub specie carenza assoluta di motivazione nei termini sopra precisati; la motivazione del decreto impugnato risulta coerente con le emergenze processuali e non è riconducibile né all’area semantica della motivazi “assente” né a quella della motivazione “apparente”.
I giudici di appello, condividendo gli argomenti del Tribunale, hanno indica analiticamente i precisi dati fattuali da cui desumere l’appartenenza del ricor alla categoria dei soggetti pericolosi ex art. 1, lett. b) e c) d. Igs. 159/20 in ragione delle valutazioni logiche desunte dall’omogeneità delle condotte ill e del loro collegamento nella prospettiva della realizzazione di condo lucrogenetiche che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubb (plurime condanne definitive e non per reati contro il patrimonio quali tru circonvenzione di incapace, furto aggravato, estorsione e rapina aggrava nonché reati di evasione e porto abusivo d’arma), in un arco temporale compres tra il 2009 ed il 2023 e tale da rappresentare la principale componente reddit per il sostentamento del proposto (vedi pagg. 4 e 5 del provvedimen impugnato).
La Corte territoriale, con motivazione logicamente ineccepibile, ha ritenu attuale la pericolosità del ricorrente in considerazione della contiguità temp tra I delitti di furto aggravato, indebito utilizzo di carte di credito ed commessi nell’aprile 2023 e l’adozione della misura di prevenzione avvenuta ne successivo mese di giugno nonché della reiterazione di condotte delittuose particolare allarme sociale in un arco di tempo assai considerevole (vedi pa del provvedimento impugnato).
Le valutazioni della Corte territoriale, fondate su un’analisi del materiale l probatorio corretta e lontana da inammissibili presunzioni di pericolo permanente, forniscono una più che adeguata spiegazione delle ragioni per cui addivenuta ad un giudizio prognostico negativo in ordine all’attuale pericolo del ricorrente.
In conclusione, deve essere, dunque, esclusa alcuna carenza della motivazion sul profilo sia della pericolosità sia dell’attualità apprezzata attra
ricostruzione cronologica dei dati logico-fattuali correttamente indicati nel provvedimento impugnato.
L’ulteriore doglianza con cui il ricorrente lamenta l’eccessività della durata della misura di prevenzione e della cauzione imposta al ricorrente è generica ed aspecifica così come del tutto generico era l’identico motivo di appello (come correttamente affermato a pagina 6 del provvedimento impugnato).
L’COGNOME, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze processuali ed esente da illogicità manifeste, si limita a dedurre la censura con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argonnentativo seguito dai giudici di merito, così venendo meno all’onere di specificità che grava sul ricorrente.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 5 giugno 2024
Il Cons GLYPH
estensore GLYPH
Il Presidente