Pericolosità Sociale: Quando i Precedenti Chiudono la Porta a Sconti di Pena
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame affronta un tema cruciale nel diritto penale: la valutazione della pericolosità sociale dell’imputato come fattore determinante per la concessione di benefici e l’applicazione di sanzioni alternative. In questo caso, i giudici hanno confermato la decisione di merito che negava sia l’esclusione della recidiva sia la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, basandosi proprio sulla personalità e sulla storia criminale del ricorrente.
I Fatti del Processo
Il procedimento nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. La difesa contestava l’errata applicazione della legge penale e un vizio di motivazione in relazione a diversi aspetti della condanna. Nello specifico, il ricorso mirava a ottenere l’esclusione della recidiva e l’applicazione dell’istituto del lavoro di pubblica utilità, una misura alternativa alla detenzione.
I Motivi del Ricorso: Recidiva e Lavoro di Pubblica Utilità
Le doglianze principali sollevate dalla difesa si concentravano su due punti chiave:
1. La recidiva: Si contestava la decisione dei giudici di merito di non escludere l’aggravante della recidiva, nonostante le argomentazioni difensive.
2. Il lavoro di pubblica utilità: Si lamentava la mancata applicazione di questa misura sostitutiva, che avrebbe evitato al condannato la detenzione in carcere.
La difesa sosteneva, in sostanza, che la Corte d’Appello avesse motivato in modo insufficiente o errato il proprio diniego su questi aspetti cruciali del trattamento sanzionatorio.
La Decisione della Cassazione e la Valutazione della Pericolosità Sociale
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da un apparato argomentativo solido e coerente. La Corte di merito aveva infatti correttamente evidenziato l’accresciuta pericolosità sociale dell’imputato.
Questa valutazione non era astratta, ma fondata su elementi concreti:
* La gravità del fatto: Il reato per cui si procedeva era stato ritenuto di particolare serietà.
* I molteplici precedenti: L’imputato annoverava numerosi e specifici precedenti penali che delineavano una personalità incline a delinquere.
Questi fattori, secondo la Cassazione, giustificavano pienamente la decisione di non concedere i benefici richiesti.
le motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione si allinea a principi giurisprudenziali consolidati. I giudici hanno sottolineato come la sentenza della Corte d’Appello avesse fornito una spiegazione logica e congrua per le sue decisioni. La valutazione della personalità negativa dell’imputato è stata considerata un elemento sufficiente a giustificare il diniego della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. La Corte ha ritenuto che la motivazione offerta dai giudici di merito fosse non solo adeguata, ma anche pienamente conforme ai principi stabiliti dalla stessa Cassazione in casi analoghi. Di conseguenza, non ravvisando alcun vizio di legittimità, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione della personalità del reo e della sua pericolosità sociale, basata su elementi oggettivi come la gravità del reato e i precedenti specifici, è un pilastro del sistema sanzionatorio. Quando tale valutazione è ben motivata, essa legittima pienamente la decisione del giudice di negare benefici come l’esclusione della recidiva o l’accesso a misure alternative alla detenzione. Per il ricorrente, la decisione comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da una motivazione logica e coerente, senza vizi di legge. La Corte d’Appello aveva adeguatamente giustificato la sua decisione sulla base della pericolosità sociale dell’imputato.
In che modo la personalità dell’imputato ha influenzato la decisione?
La personalità dell’imputato, definita ‘negativa’ in relazione ai suoi numerosi precedenti penali e alla gravità del fatto commesso, è stata un elemento centrale. Ha giustificato sia la mancata esclusione della recidiva sia il diniego della richiesta di sostituire la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha reso definitiva la condanna stabilita dalla Corte d’Appello. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38026 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38026 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti esamiNOME
gli atti e la sentenza impugnata; il ricorso proposto da COGNOME NOME.
Rilevato che la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 99, 69, comma 4, cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 309/90, 53 e seguenti I. 689/81 con particolare riferimento alla mancata esclusione della recidiva ed alla mancata applicazione dell’istituto del lavoro di pubblica utilità.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa, avendo la Corte di merito evidenziato l’accresciuta pericolosità sociale dell’imputato, in ragione della gravità del fatto di cui si è reso responsabile e dei molteplici precedenti specifici annoverati.
Rilevato che la motivazione soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 – dep. 2012, Marciano’, Rv. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, COGNOME, Rv. 250039 – 01).
Considerato, quanto alla seconda doglianza, che la motivazione offerta dalla Corte di merito in ordine alla non meritevolezza della invocata sostituzione della pena detentiva è conforme ai principi stabiliti in questa sede e del tutto congrua in relazione alla negativa personalità dell’imputato.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Il Presi
Così deciso il 23 settembre 2024