Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1230 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1230 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROSSANO il 04/01/1985
avverso il decreto del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento emesso in data 17/02/2023, la Corte d’appello di Catanzaro, Sezione misure di prevenzione, ha respinto l’appello proposto da NOME NOME COGNOME avverso il decreto emesso il 30 marzo 2022 dal Tribunale di Cosenza, con il quale è stata rigettata l’istanza di revoca e/o modifica della misura di prevenzione della sorveglianza di pubblica sicurezza per la durata di anni due, applicata con decreto del medesimo Tribunale del 29 febbraio 2012, la cui esecuzione, più volte sospesa a causa di reiterati periodi detentivi, è stata ripristinata il 18 marzo 2022.
NOME NOME COGNOME ha proposto, tramite difensore, ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge per mancato assolvimento dell’obbligo motivazionale.
Osserva il ricorrente come il giudizio sulla pericolosità sociale si fondi unicamente su un episodio, in relazione al quale è pendente un procedimento penale, nel quale si assume che COGNOME sia rimasto coinvolto quale autore o compartecipe insieme al fratello; fatto per il quale il fratello ha riconosciuto l’addebito, escludendo la partecipazione del prevenuto nel reato.
Inoltre, il Collegio non ha tenuto conto dell’assenza di frequentazioni con soggetti pregiudicati, dell’enorme lasso di tempo trascorso dalla commissione degli addebiti penali contestati, dell’assenza di elementi dai quali desumere che egli viva con proventi di attività illecita; tutti elementi che attestano l’insussistenza del requisito dell’attualità della pericolosità sociale e che sono stati disattesi dalla Corte di Catanzaro.
Il sostituto Procuratore generale, dott. NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. GLYPH Il ricorso è inammissibile.
Va, invero, premesso che l’assetto normativo in tema di sindacabilità della motivazione dei provvedimenti emessi in materia di misure di prevenzione – personali e patrimoniali – è rimasto ancorato al profilo della «assenza» di motivazione, posto che il Giudice delle leggi ha dichiarato la infondatezza (sentenza numero 106 del 15 aprile 2015) della questione di legittimità costituzionale che era stata sollevata – sul tema – dalla V Sezione Penale di questa Corte di legittimità in data 22 luglio 2014.
Resta fermo, pertanto, il criterio regolatore secondo cui il ricorso per cassazione in tema di decisioni emesse in sede di prevenzione non ricomprende – in modo specifico – il vizio di motivazione (nel senso della illogicità manifesta e della contraddittorietà), ma la sola violazione di legge (art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159).
Da ciò, per costante orientamento di questa Corte, deriva che è sindacabile la sola «mancanza» del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020, P.g. c. COGNOME, Rv.279435; Sez. 6, n. 33705 del 15/6/2016, COGNOME e altri, Rv. 270080; Sez. 1, n. 8641 del 10/2/2009, NOME, Rv. 242887).
Nel caso in esame, la Corte territoriale GLYPH ha dato atto degli indici sintomatici posti a fondamento del giudizio sulla attualità della pericolosità sociale di Foggetti, costituiti dall’intervenuto arresto del medesimo nel luglio 2021 perché trovato in possesso di 278 cartucce cal. 12 e di un fucile a canne sovrapposte; nonché dalla circostanza che, nel febbraio 2022, egli è stato sorpreso alla guida di un veicolo sprovvisto di patente di guida perché revocatagli.
Quanto al primo episodio, la Corte ha osservato che esso si fondava su un gravissimo quadro indiziario, che ha portato il G.i.p. ad applicare nei suoi confronti la misura cautelare custodiale; quest’ultima, peraltro, è stata successivamente revocata esclusivamente per la sopravvenuta cessazione delle esigenze cautelari.
La Corte ha quindi osservato come il Foggetti, che ha anche subìto la revoca del reddito di cittadinanza, di cui aveva beneficiato al novembre 2019 al febbraio 2020, non ha dato segni di ravvedimento e che sussistono, nell’attualità, i presupposti per il mantenimento della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
Le censure della Difesa appaiono dirette ad una rivisitazione, da parte di questa Corte, dei medesimi elementi già vagliati, con motivazione non apparente né carente, dai giudici della prevenzione e, dunque, risultano inammissibili in quanto non consentite in sede di legittimità.
Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma pecuniaria che pare congruo determinare in euro 3.000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
a
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/09/2023