Pericolosità Sociale: Quando Blocca le Misure Alternative
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sul concetto di pericolosità sociale e sul suo impatto nella concessione di misure alternative alla detenzione come l’affidamento in prova e la detenzione domiciliare. La Suprema Corte ha confermato la decisione del Tribunale di Sorveglianza, che aveva negato tali benefici a un condannato, ritenendo la sua richiesta infondata alla luce di una valutazione complessiva del suo profilo e comportamento.
I Fatti del Caso
Un uomo, condannato in via definitiva, presentava istanza al Tribunale di Sorveglianza per ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, la detenzione domiciliare. Il Tribunale rigettava entrambe le richieste, motivando la decisione sulla base di un giudizio di persistente pericolosità sociale del soggetto.
La Decisione del Tribunale di Sorveglianza
Il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza si fondava su una serie di elementi negativi, attentamente ponderati:
1. Precedenti penali: Nonostante fossero risalenti nel tempo, le plurime condanne a carico del soggetto costituivano un primo campanello d’allarme.
2. Segnalazioni e Misure di Prevenzione: A carico dell’uomo risultavano diverse segnalazioni e l’emissione di un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno, indice di una personalità incline a infrangere le regole.
3. Mancata Collaborazione: Un recente periodo della vita del condannato, trascorso all’estero, non era stato possibile ricostruirlo. Questa lacuna informativa era stata aggravata dalla sua scarsa collaborazione, un atteggiamento che il Tribunale ha interpretato come un fattore di rischio anziché un elemento neutro.
4. Dichiarazioni non Veritiere: Durante il procedimento, il condannato aveva fornito dichiarazioni false riguardo al proprio domicilio, ostacolando di fatto l’attività istruttoria del servizio sociale, che è fondamentale per preparare un programma di reinserimento.
Sulla base di questo quadro complessivo, il Tribunale ha concluso che non vi fossero elementi rassicuranti tali da ritenere scemata la pericolosità sociale del soggetto e, di conseguenza, ha respinto le richieste.
L’analisi della Cassazione e la valutazione della pericolosità sociale
Il condannato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando una violazione di legge e una motivazione illogica da parte del Tribunale. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, sposando in pieno la linea argomentativa del giudice di sorveglianza.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha chiarito un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. Il ricorrente, infatti, non aveva evidenziato reali vizi di legge o illogicità manifeste, ma si era limitato a contestare l’interpretazione degli elementi di fatto già compiutamente e logicamente valutati dal Tribunale.
La motivazione del Tribunale è stata giudicata ‘congrua e logicamente argomentata’. Il giudice di sorveglianza ha correttamente messo in relazione i precedenti penali, la mancanza di collaborazione e le dichiarazioni mendaci, costruendo un quadro coerente di pericolosità sociale attuale. La condotta processuale del condannato, in particolare, è stata vista come un sintomo della sua inaffidabilità e della sua scarsa adesione a un percorso di legalità, elementi che minano alla base la fiducia necessaria per la concessione di una misura alternativa.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce che la valutazione della pericolosità sociale è un giudizio complesso che non si limita a considerare la gravità del reato commesso, ma si estende all’intera personalità del condannato, al suo percorso di vita e al suo comportamento anche dopo la condanna. La mancanza di collaborazione e la non veridicità delle dichiarazioni rese durante il procedimento di sorveglianza sono elementi che possono legittimamente essere interpretati come indicatori di una persistente pericolosità, sufficienti a giustificare il diniego di misure alternative, il cui scopo primario è il reinserimento sociale di soggetti che dimostrino di voler intraprendere un percorso di cambiamento.
Perché il Tribunale di Sorveglianza ha negato le misure alternative al condannato?
Il Tribunale ha negato le misure perché ha ritenuto che il condannato presentasse ancora una significativa pericolosità sociale, basandosi sui suoi precedenti penali, su un foglio di via obbligatorio, sulla sua mancata collaborazione nel ricostruire il suo recente passato e sulle dichiarazioni non veritiere fornite riguardo al suo domicilio.
Quali elementi sono cruciali nella valutazione della pericolosità sociale?
La valutazione si basa su un’analisi complessiva della personalità del soggetto. Nel caso specifico, sono stati determinanti le plurime condanne, le segnalazioni a carico, l’atteggiamento non collaborativo e la condotta mendace tenuta durante il procedimento, che hanno impedito di formulare un giudizio positivo sulla sua affidabilità.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non contestava una violazione di legge o un’illogicità manifesta della motivazione, ma si limitava a criticare la valutazione dei fatti già compiuta dal Tribunale. La Cassazione non può riesaminare il merito delle prove, ma solo verificare la correttezza giuridica e la logicità del ragionamento del giudice precedente, che in questo caso sono state ritenute impeccabili.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 751 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 28/11/2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 751 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Romania il 04/06/1982
avverso l’ordinanza del 16/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Perugia dato avviso alle parti;
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 16 maggio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha respinto le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare, avanzate da NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., si lamenta la violazione di legge, l’erroneità e la manifesta illogicità della motivazione, ma tutte le considerazioni svolte in ricorso si limitano a segnalare presunte erroneità dell’analisi degli elementi già tutti compiutamente valutati nel provvedimento impugnato;
che con motivazione congrua e logicamente argomentata il Tribunale di sorveglianza ha tratteggiato tutti gli elementi che descrivono la pericolosità sociale del condannato in considerazione delle plurime condanne che, pur risalenti, si accompagnano a diverse segnalazioni a suo carico e all’emissione di un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno; inoltre parte del recente vissuto del condannato, relativo al periodo in cui egli non aveva vissuto in Italia, non era stato ricostruito anche per la sua mancata collaborazione e anche questa lacuna di informazione Ł stata congruamente valorizzata dal Tribunale per escludere che vi fossero elementi rassicuranti circa l’affievolirsi della sua pericolosità; infine con logici argomenti il provvedimento ha valutato il comportamento del condannato durante il procedimento per la concessione delle misure alternative, in cui le sue non veritiere dichiarazioni circa il proprio attuale domicilio hanno ostacolato l’istruttoria del servizio
sociale;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 28/11/2024
Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME