Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2651 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2651 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILAZZO il DATA_NASCITA avverso il decreto del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Messina ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Messina nei confronti di NOME COGNOME, con il quale era stata disposta nei confronti di costui la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni due e l’imposizione di una cauzione di € 1.000,00 .
Con il ricorso per cassazione la difesa del proposto ha dedotto un unico motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 606, lett b, cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale . Nella nozione di violazione di legge deve esser fatta rientrare anche la motivazione inesistente o meramente apparente su un elemento potenzialmente decisivo, nella specie quello dell’attualità della pericolosità del proposto.
Ciò che si contesta, in particolare, è la mancanza di effettiva valutazione della attualità della pericolosità sociale del proposto, a causa della peculiare scansione temporale, visto che il provvedimento impugnato è stato notificato ad oltre tre anni dalla camera di consiglio in cui era stato deliberato e di quattro dalla pronuncia del provvedimento genetico. Dall’applicazione così ritardata della misura, deriv a l’immediata violazione dell’art. 14, comma 2 ter d. lgs. 159/2011.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo addotto.
Ci si lamenta, in sostanza, dell’inattualità della decisione giudiziale assunta, in base all’argomento per cui una decisione che arriv i, come nel caso di specie, a distanza di anni dal ricorso introduttivo, non può che riflettere uno stato di cose oramai obsoleto.
Pur in presenza di pronunciamenti di merito passati in giudicato a carico del proposto , si afferma a pg. 3, la datazione dei precedenti e l’assenza di emergenze successive in termini di collegamenti, relazioni, contatti e frequentazioni, ovvero di attuali attività delittuose del Di COGNOME, rendono palese la carenza dei presupposti di applicazione della misura.
2. Come accennato, la doglianza è manifestamente infondata.
Non si nega che l’arco temporale indicato tra assunzione in decisione della proposta e la notifica del decreto sia significativo. Tuttavia, da ciò non discende, come lamentato dalla difesa, alcuna violazione ‘sradicante’.
Occorre innanzi tutto ricordare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale «ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione, la pericolosità sociale del sottoposto deve sussistere al momento in cui viene adottata la decisione di primo grado che ne afferma la sussistenza» (Sez. 6, n. 45115 del 13/09/2017, Ciarelli, Rv. 271380).
La soluzione alla questione proposta dal ricorrente sulla tardività della misura rispetto alla situazione presa in considerazione nella decisione, e del conseguente iato tra esecuzione e presupposti, in caso di mutamento, superamento o obsolescenza dei presupposti stessi, va ricercata nello strumento eventualmente offerto al proposto per dedurre e far valere la perenzione della situazione di pericolosità sociale che gli viene addossata.
In tema, si segnala la recente Sez. 2, n. 22915 del 10/05/2024, Costantino, Rv. 286702 -01, che, con ampiezza di analisi ed efficacia espositiva, ha individuato la soluzione nel disposto dell’art. 11 del d. lgs. 159/2011.
Il meccanismo di revoca della misura di prevenzione personale disciplinata dal comma 2 del citato articolo, infatti, prevede l’attivarsi dell’interessato attraverso la proposizione di un’apposita istanza.
In tal caso, la revoca o la modifica del provvedimento in fase di esecuzione, che trovi la sua motivazione nell’essere venuta meno la pericolosità sociale dell’interessato, può essere disposta, “sentita l’autorità di pubblica sicurezza che lo propose”, ‘ dall’organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato ‘ .
In conclusione, si spiega nel citato precedente, che si possono prevedere due differenti ipotesi di revoca o di modifica della misura di prevenzione:
la revoca operata dal giudice dell’impugnazione (nella specie la Corte di appello) qualora lo stesso non ritenga che originariamente ne ricorressero le condizioni indicate al momento dell’emissione del provvedimento applicativo;
la revoca (o la modifica) operata dall’organo emittente qualora sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato.
Applicando, quindi, quanto sopra osservato al ricorso in esame, esso si rivela manifestamente infondato in questa sede, che non è quella propria per la deduzione formulata. E tuttavia, non vi è alcun ostacolo acché l’ odierno ricorrente possa ottenere risposta alla propria affermazione dell’essere venuta meno o comunque affievolita la pericolosità sociale in un momento successivo all’emissione del provvedimento genetico, risposta che potrà però provocare mediante la proposizione di un’autonoma istanza di revoca ex art. 11 d. lvo 159/2011 al Tribunale che ebbe a disporre la misura.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23 dicembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME