Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12100 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12100 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BORGIA il 03/08/1970 avverso la sentenza del 08/02/2024 della Corte d’appello di Catanzaro udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha
chiesto il rigetto del ricorso
letta la memoria del difensore
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’8 febbraio 2024 la Corte di appello di Catanzaro, ha confermato quella emessa il 17 gennaio 2022 dal Tribunale della stessa sede con la quale NOME COGNOME Ł stato ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 perchØ, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di Borgia per la durata di un anno, con la prescrizione, tra le altre, di fissare la propria dimora, di farla conoscere all’autorità preposta al controllo e di non allontanarsi dalla stessa senza preventivo avviso alla medesima autorità, lo violava, in data 2 settembre 2018, poichØ transitava a bordo di una autovettura nel Comune di Catanzaro, senza aver dato alcun avviso all’autorità preposta al controllo e al rilascio dei permessi.
Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore, avv. NOME COGNOME articolando un unico motivo, con il quale eccepisce illogicità della motivazione in relazione all’attualità della pericolosità sociale dell’imputato.
Il ricorrente, sulla base della circostanza che il provvedimento applicativo della misura, emesso il 19 giugno 2017 e depositato in cancelleria in data 30 giugno 2017, Ł stato notificato all’imputato solo il 23 giugno 2018, evidenzia che la concreta applicazione della misura di prevenzione Ł avvenuta in un momento in cui non sussisteva piø la pericolosità sociale inizialmente accertata.
Presupponendo, infatti, tale misura i requisiti della a) riconducibilità della persona ad una categoria di pericolosità delineata dal legislatore, b) la pericolosità effettiva della persona per la sicurezza pubblica, c) l’attualità della pericolosità, quest’ultimo sarebbe stato carente poichØ il
provvedimento applicativo risale ad un momento diverso e lontano da quello di notificazione ed effettiva esecuzione.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore ha depositato memoria scritta evidenziando la mancanza di reiterazione della condotta violativa delle prescrizioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non Ł meritevole di accoglimento.
Il ricorrente pone, a fondamento dell’impugnazione, principi di diritto non applicabili al caso di specie.
Con sentenza n. 291 del 2 dicembre 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 15 d.lgs. 159 del 2011, nella parte in cui non prevedeva che, nel caso in cui l’esecuzione di una misura di prevenzione personale rimanga sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l’organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato nel momento dell’esecuzione della misura.
Nel caso in cui, dunque, la misura di prevenzione personale sia applicata a persona ristretta in carcere – sulla considerazione che anche il detenuto possa essere socialmente pericoloso l’esecuzione della misura resta sospesa ed Ł differita sino al momento in cui viene a cessare lo stato di detenzione, salva la possibilità per l’interessato di chiedere la revoca del provvedimento che ha disposto la misura qualora la pericolosità precedentemente accertata sia venuta meno.
La Corte costituzionale ha evidenziato come il decorso di un lungo lasso di tempo incrementi la possibilità che intervengano modifiche nell’atteggiamento del soggetto nei confronti dei valori della convivenza civile, a maggior ragione quando si discuta di persona che, durante tale lasso temporale, sia stato sottoposto ad un trattamento specificamente volto alla sua risocializzazione.
Ha aggiunto, inoltre, che Ł rimessa all’applicazione giudiziale l’individuazione delle ipotesi nelle quali la reiterazione della verifica della pericolosità sociale potrà essere ragionevolmente omessa, a fronte della brevità del periodo di differimento dell’esecuzione della misura di prevenzione.
La necessità della persistenza della pericolosità sociale tanto al momento della decisione quanto al momento della esecuzione della misura di prevenzione personale nega qualsiasi meccanismo presuntivo e richiede, per l’ipotesi di sospensione dovuta a periodo detentivo, la verifica ex officio di tale presupposto (così anche Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, COGNOME, Rv. 260104).
Non Ł dunque configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall’art. 75, d.lgs. n. 159 del 2011, nei confronti del destinatario di una tale misura, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell’attualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura.
L’art. 14, comma 2ter , d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto dall’art. 4, comma 1, legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al Codice antimafia, stabilisce che la verifica della pericolosità debba avvenire ad opera del tribunale, anche d’ufficio, dopo la cessazione della detenzione per espiazione di pena che si sia protratta per almeno due anni.
Tuttavia, nel caso di specie, non essendo stato l’imputato ristretto per espiazione di una detenzione di lunga durata, e distanziandosi il momento di adozione del provvedimento applicativo della misura di un solo anno da quello della sua esecuzione, non sussisteva alcun obbligo di rivalutazione della attualità della pericolosità sociale dell’imputato.
Conseguentemente, come anticipato, i principi di diritto richiamati dal ricorrente non risultano applicabili alla fattispecie in esame; nØ rileva la dedotta (con la memoria difensiva) non abitualità della condotta perfezionandosi l’allontanamento rilevante ai fini della violazione dell’art 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 anche con il temporaneo spostamento non autorizzato in Comune diverso da quello presso il quale il sottoposto alla misura Ł tenuto a soggiornare.
La violazione, infatti, ha carattere istantaneo e si consuma nel momento stesso in cui avviene l’abusivo allontanamento dal Comune in cui l’imputato Ł obbligato a risiedere (Sez. 1, n. 23689 del 10/06/2010, Confl. comp. in proc. Noschese, Rv. 247429).
Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 05/02/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME