Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34558 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34558 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/06/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA, avverso il decreto emesso il 17/11/2023, dalla Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico ministero, nella persona della Procuratrice generale, dott.ssa NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammiss del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano, con decreto depositato in data 6 marzo 2024 (cc. 17 novembre 2023), confermava il decreto emesso, in tema di prevenzione patrimoniale, dal Tribunale del medesimo capoluogo in data 10 novembre 2022, con il quale veniva disposta la confisca dell’immobile sito in San Giuliano Milanese, alla INDIRIZZO e della relativa autorimessa; immobile formalmente intestato alla coniuge NOME, oltre il saldo attivo per (euro 193,96) di un rapporto finanziario intestato alla stessa.
1.1. La Corte di merito, conformemente al Tribunale, ha stimato ricorrente la pericolosità sociale del prevenuto (dedito alla commissione seriale di reati in tema di stupefacenti, fattispecie strumentali e connesse), valorizzando in proposito la messe di reati commessi nel periodo di osservazione, tutti potenzialmente lucrativi, in quanto commessi in un contesto territoriale e familistico organizzato, oltre la corrispondenza cronologica tra periodo di manifestazione della virulenza criminale ed acquisto immobiliare del 2018, formalmente intestato alla coniuge.
Avverso tale decisione di prevenzione ricorre, a mezzo del difensore e procuratore speciale, il proposto, deducendo genericamente violazione della legge posta in materia di prevenzione patrimoniale, laddove invece si duole sia della valutazione operata dai giudici di merito sulla pericolosità sociale (reale e durevole commissione di reati episodici e dalla ridotta offensività patrimoniale inidonei alla produzione di redditi illeciti), che della omessa valutazione della liceità dell provvista utilizzata per l’acquisto immobiliare del 2018.
2.1. La Corte d’appello, in particolare, non avrebbe preso in seria considerazione sia il documento (ricognizione di debito prodotta in copia in lingua araba priva di indicazioni certe sulla identità del redattore) che dimostrerebbe una autonoma e lecita disponibilità di denaro nel proposto, sia la formale intestazione al coniuge separato dell’immobile.
Il Pubblico ministero presso questa Corte, con le conclusioni scritte depositate in data 23 maggio 2024, ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La censura proposta è, all’evidenza, insuscettibile di scrutinio nella sede di legittimità. Con essa si indugia nella critica alla valutazione stessa di pericolosità sociale da reato, contestandone i presupposti.
Si tratta di prospettiva estranea alla funzione di controllo di legittimità assegnata dall’ordinamento e dalla normativa processuale alla Corte di cassazione, tanto più
perimetrata nel caso in cui esso sia esercitato rispetto alla materia della prevenzione, dove è esercitabile . solo rispetto alla Violazione di legge, no – n sussistente nella concreta fattispecie.
Il motivo è altresì aspecifico, non confrontandosi con dati estremamente sintomatici della pericolosità sociale, quali la serialità degli episodi di spacci accertati irrevocabilmente, la funzione ad essi servente degli altri reati (resistenza a p.u. ed evasione dagli arresti domiciliari) commessi, nonché la prospettiva investigativa che documenta l’inserimento in un contesto territoriale e familistico assai profondamente organizzato nello spaccio di stupefacenti, in riferimento al quale il proposto risulta denunciato e non prosciolto o, altrimenti, archiviato; tal episodi rivelano una propensione al crimine di settore (peraltro lucrativo), prossima all’abitualità e rappresentano incontrovertibile e corretto fondamento di una prognosi di pericolosità futura.
Occorre quindi ancora una volta ribadire che ciò che rende il provvedimento della prevenzione censurabile, sotto il profilo della violazione di legge, è l’assenza dell’indicazione di elementi dimostrativi idonei ad asseverare positivamente la condizione di attuale pericolosità del proposto. Si è detto invece che nel merito sono state valorizzate condotte assai sintomatiche in tema di dedizione assidua al crimine produttivo di lucro.
La seconda prospettiva censoria manifesta ragioni di inammissibilità altrettale. Anche solo attraverso una rapida lettura del decreto impugnato, si prende cognizione della esistenza di una motivazione ampia, dettagliata e rigorosa su punti che, per contro, la censura considera in maniera del tutto aspecifica, omettendo qualsivoglia confronto critico e completamente travisando il senso del discorso giustificativo del collegio di merito.
I giudici del merito hanno correttamente posto in evidenza, sulla base peraltro della evidenza, come la sproporzione tra entrate lecite ed ufficiali e disponibilità di risorse finanziarie usate per l’acquisto dell’immobile nel 2018 fosse già risalente negli anni; che, pertanto, tale acquisto non avrebbe potuto in nessun caso essere giustificato da fonti reddituali lecite, né del predetto, né dei familiari. La Corte h in questa prospettiva, ben evidenziato che la documentazione prodotta (anonima ricognizione di debito in copia non conforme e non autentica rivolta a soggetto non identificabile) non poteva esser presa in seria considerazione, non attestando alcunché.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 giugno 2024.