Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3882 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3882 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nata a GIULIANOVA il 13/03/1963 COGNOME NOMECOGNOME nato a RODI COGNOME il 08/06/1955
avverso il decreto del 25/03/2024 della CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, nella persona della dott. COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria del difensore, avv. COGNOME che ha insistito nella richiesta di accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 18-29/09/2023 la Corte di appello dell’AQUILA, in parziale riforma del provvedimento emesso dal Tribunale nei confronti di COGNOME e COGNOME COGNOME ha ridotto ad anni due la durata della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale applicata a COGNOME Laura ed eliminato nei confronti di entrambi la prescrizione dell’obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, confermando il provvedimento impugnato nelle restanti statuizioni.
Il Tribunale dell’Aquila aveva applicato nei confronti dei ricorrenti la misura de prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, per la durata di anni tre, ritenendo i medesimi iscrivibili nella categoria dei sogge socialmente pericolosi ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. 159/2011, in relaz ad un solido compendio indiziario acquisito a loro carico per reati di cessione di sostanze stupefacenti e tale da farli ritenere dediti a vivere, anche se non esclusivamente, con proventi di attività delittuose, per gli anni 2016-2021. Con il medesimo provvedimento il Tribunale aveva disposto la confisca dei beni immobili e mobili registrati, compreso il saldo di libretti di dep al risparmio e di buoni postali intestati ai medesimi.
I prevenuti hanno proposto, con unico atto, ricorso, per il tramite dei loro difens NOME COGNOME e NOME COGNOME articolando due motivi,
2.1. Con il primo motivo la difesa censura il provvedimento impugnato per violazione di legge in relazione agli artt. 4 e 6 del d.lgs. 159/2011 e vizio di motivazione in ordine al giud di sussistenza della pericolosità sociale.
Deduce che, secondo l’insegnamento della sentenza Gattuso delle Sezioni Unite, il giudizio di pericolosità sociale deve essere espresso tenuto conto della personalità del soggetto desunto “da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali”. Il giudizio di pericolosità soci deve essere desunto da “fatti” e deve essere escluso quando il fatto che ne costituisce il fondamento sia stato ritenuto inidoneo a supportare un giudizio di reiterazione del reato a sensi dell’art. 274 lett. c) cod.proc.pen.
Sotto altro profilo si duole che la Corte territoriale non abbia motivato in ordine ai ri espressi con i motivi di appello relativamente alla individuazione dei requisiti fondanti pericolosità sociale ai sensi dell’art. 1 lett. b) del d.lgs n. 159 del 2011, presupponente (secon l’interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità), attraverso il richiamo a “d commessi abitualmente”, la commissione sistematica di condotte delittuose. Relativamente ai ricorrenti difetterebbe tale requisito, considerata la pendenza di un unico procedimento penale che fa venire meno l’abitualità nella commissione di delitti, oltre che l’ulteriore requ rappresentato dal vivere abitualmente d proventi di attività illecita.
Deduce, altresì, con riferimento alla categoria prevista dall’art. 1 lett. c) del d.lgs n del 2011, la mancanza di condotte concretamente capaci di offendere o mettere in pericolo i beni della salute o della tranquillità pubblica specificamente individuati dalla stessa norma.
2.2. Con il secondo motivo la difesa denuncia violazione di legge, in relazione agli artt 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, per la insussistenza dei requisiti necessari ai fini de confisca, oltre che vizio di motivazione, relativamente alla sussistenza di risorse lecite suffici per l’acquisto dei beni.
In particolare, si duole che la Corte di appello non abbia motivato in ordine alla sussistenza di fonti lecite di guadagni, documentate e anteriori all’anno 2016, pur non idonee a coprire in toto gli esborsi effettuati, oltre che rispetto alla necessità segnalata di non esasperare il formale ricavato dalla dichiarazione dei redditi.
Il Sostituto Procuratore generale ha concluso con requisitoria scritta chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
Il difensore, con memoria scritta, ha insistito nella richiesta di accoglimento dei ricorsi
Considerato in diritto
I ricorsi sono infondati.
1. È infondato il primo motivo di ricorso.
Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, si ritiene che le “categor di delitto” legittimanti l’applicazione di una misura fondata sul giudizio di cd. pericol generica, ai sensi dell’art. 1, lett. b) , d.lgs. n. 159 del 2011, devono presentare il t requisito – da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rende adeguatamente conto in motivazione -: deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia lungo un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l’unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (tra le tante, Sez. 2, n. 27263 del 16/04/2019, COGNOME, Rv. 275827).
Come chiarito da questa Corte (Sez. 5, n. 13438 del 27/02/2018, COGNOME), l’avverbio “abitualmente” postula, di necessità, pregresse occasioni di accertamento in sede penale della ripetuta dedizione alle attività delittuose di cui alla lett. b), dalle quali i soggetti tr abbiano tratto, anche in parte, i proventi del loro sostentamento. Tale verifica non può limitar alla constatazione della condizione del soggetto di mero indiziato e ancor meno di “indiziabile” per uno dei vari delitti da cui i proventi possono derivare, come si evince sia dalla differe struttura del sistema della pericolosità qualificata, che dalla pressante esigenza di da contenuto concreto alla nozione di pericolosità generica, al fine di delimitarne i confin sottrarla ai rilievi critici di vaghezza e genericità provenienti dalla giurisprud sovranazionale, che, con la sentenza della Corte EDU De Tommaso c. Italia del 23 febbraio 2017, ha espressamente posto in risalto la necessità di “una valutazione oggettiva delle prove
che rivelino il comportamento e lo standard di vita dell’individuo” o la messa in evidenza d “segni specifici esteriori” delle sue tendenze criminali.
Per converso, gli elementi da valorizzare, ai fini di tale giudizio, non debbono essere trat necessariamente da sentenze definitive di condanna, potendo essere utilizzati anche quelli emergenti da procedimenti penali pendenti per reati a tal fine significativi, nell’ambito dei qu siano stati formulati giudizi non escludenti la responsabilità del proposto (tra tante, Sez. 6, 36216 del 13/07/2017, COGNOME, 21/07/2017, Rv. 271372).
Applicate le suddette coordinate esegetiche al caso in esame, appare infondato il primo rilievo avanzato dalla difesa in ordine agli elementi utilizzati dal Giudice di merito ai f giudizio di pericolosità sociale.
Nella specie, il giudizio effettuato dai giudici di merito risulta ancorato a solide basi fa essendo stato evidenziato come, al di là dei precedenti penali dei proposti, a carico di entramb penda un procedimento penale dinanzi il Tribunale di Teramo per numerosi episodi di cessioni illecite di sostanze stupefacenti snodate lungo un consistente arco temporale, dal 2016 al 2021. Tali evidenze -suffragate sia dalle dichiarazioni rese dai vari cessionari delle stesse sostanz stupefacenti che dagli esiti delle attività di osservazione e controllo sul territorio compiute forze dell’ordine – sono state a ragione ritenute idonee a fondare un giudizio di pericolosi sociale, anche sotto il profilo della prognosi della probabile futura commissione di ulteriori r del medesimo tipo da parte degli stessi proposti.
Le censure difensive appaiono, di contro, disarticolate rispetto a tali evidenze con le qual il ricorso non si confronta.
3. È manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso.
I ricorrenti hanno dedotto, in modo precluso nel giudizio di legittimità, il vizio motivazione del provvedimento con cui è stata applicata la misura di prevenzione patrimoniale. Il giudizio della Corte territoriale in ordine alla sussistenza dei presupposti giustificativ confisca risulta effettuato nel rispetto degli insegnamenti di questa Corte secondo cui, pe applicare la misura di prevenzione reale della confisca, non è necessario dimostrare la derivazione diretta del bene dai reati, ma è sufficiente, in presenza di una condizione pericolosità, che sia dimostrata la sproporzione tra le risorse lecite (reddito dichiarato e at economica) e gli acquisti effettuati, atteso che tale sproporzione individua una presunzione d illiceità dell’acquisto, la quale può essere superata solo attraverso la dimostrazione della lic delle risorse utilizzate per lo stesso (tra le tante: Sez. 2, n. 14346 del 13/03/2018, Barbaga Rv. 272376-01).
Inoltre, si deve ribadire quanto chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione: pericolosità sociale, oltre a essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anch “misura temporale” del suo ambito applicativo, con la conseguenza che, con riferimento alla cosiddetta pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’
di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla cosiddet pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l’intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale e un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di abl tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo tempor individuato (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262605-01).
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha ritenuto inconsistente analoga doglianza difensiva veicolata attraverso l’appello, evidenziando come le giustificazioni fornite dalla dif siano non idonee a superare il giudizio di sproporzione tra i beni posseduti e le attiv economiche dei proposti. Le censure dei ricorrenti si limitano a riprodurre le argomentazioni già sviluppate nel giudizio di merito, che sono caratterizzate da un’inammissibile diversa ricostruzione dei redditi, includendovi anche presunte provviste comunque non dichiarate a fini fiscali, in contrasto con l’insegnamento di questa Corte (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260244 – 01), non considerando, inoltre, che l’onere di allegazione difensiva in ordine all legittima provenienza dei beni non è suscettibile di essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza di una provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stess dovendo invece il soggetto sottoposto al procedimento di prevenzione indicare gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i provent attività illecita, ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla sua capac reddituale (Sez. 6, n. 31751 del 09/06/2015, Rv. 264461).
Conclusivamente i ricorsi devono essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 07/11/2024.