Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41682 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41682 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Cinquefrondi il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/09/2025 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Reggio Calabria rigettava l’appello avverso l’ordinanza emessa il 30 luglio 2025 dal Tribunale di Palmi con la quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione COGNOME misura cautelare COGNOME custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di COGNOME NOME, condannata, all’esito del giudizio di primo grado, alla
pena di anni tredici e mesi sei di reclusione per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R ottobre 1990 n. 309 e per tre reati-fine in materia di stupefacenti.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Con tale motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., illogicità, contraddittorietà e apparenza COGNOME motivazione. In particolare, deduce che nell’ordinanza impugnata, sulla base di congetture che non raggiungono neppure il grado di “massime d’esperienza”, la pericolosità soggettiva COGNOME NOME verrebbe ricondotta, in buona parte, agli ambienti, asseritamente di ‘ndrangheta, ove costei avrebbe operato malgrado l’esclusione da parte del Tribunale COGNOME fattispecie di cui all’art. 416-bis cod. pen. così come di ogni aggravante di cui all’art. 416 -bis.1 cod. pen.; che altrettanto fallace poiché non rispondente ad alcuna logica sillogistica è quanto rappresentato in merito alla possibilità COGNOME ricorrente di ripristinare pregresse relazioni criminali; che il riferimento del Tribunale alla remissione in libertà d altri coimputati e del cugino COGNOME integra un’evidente contraddittorietà COGNOME motivazione poiché quest’ultimo è stato assolto dal reato di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e che la motivazione relativa alle esigenze cautelari che giustificherebbero come unica possibile la massima misura custodiale è nel complesso apparente poiché anziché soffermarsi sull’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione COGNOME condotta e del pericolo di fuga fa ricorso a una serie di formule di stile senza affrontare in particolare il caso concreto, tanto più le modalità di sostituzione COGNOME misura erano dimostrative COGNOME rescissione evidente di ogni vincolo associativo (domiciliazione in Alessandria, braccialetto elettronico, disponibilità all’accoglienza del compagno incensurato e instancabile lavoratore). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1. Il ricorso è infondato.
In tema di impugnazione delle misure cautelari il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità COGNOME motivazione del provvedimento secondo i canoni COGNOME logica e i principi di diritto, ma non anche quando ripropone censure che riguardino la ricostruzione del fatto ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01; sez. 4, n. 18795 del 2/03/2017, COGNOME, Rv. 269884 – 01).
Diversamente da quanto dedotto dalla difesa, il Tribunale non ha affatto ricondotto, in buona parte, la pericolosità sociale COGNOME ricorrente agli ambienti di ‘ndrangheta. Invero, il Tribunale, chiamato a pronunciarsi in sede di appello sulla richiesta di sostituzione COGNOME misura cautelare COGNOME custodia in carcere, ha disatteso le richieste COGNOME difesa operando, in primo luogo, specifico riferimento alla compenetrazione e professionalità dimostrata dalla NOME nel traffico di stupefacenti e al ruolo COGNOME stessa di primo piano e decisionale in seno al sodalizio dopo l’arresto del padre NOME COGNOME, già al vertice COGNOME congrega. Il Tribunale ha, poi, ritenuto che la pericolosità soggettiva e la propensione a delinquere COGNOME COGNOME, enucleabili dalle modalità dei fatti, maturati in contesto di rapporti tessuti in ambienti di ‘ndrangheta (assiduo rapportarsi con tale NOME COGNOME esponente del gruppo COGNOME, ritenuto articolazione COGNOME ‘ndrangheta rosarnese e intercettazione in cui NOME COGNOME, ai vertici del sodalizio di trafficanti, nel commentare l’arresto del latitante NOME COGNOME, ha fatto riferimento al comune inquadramento nella cosca RAGIONE_SOCIALE), pur essendo stata esclusa la fattispecie di cui all’art. 416-bis cod. pen., fossetkorroborate dalla severa condanna riportata in esito al processo di primo grado. Pertanto, il riferimento al contesto di criminalità organizzata contenuto nell’ordinanza impugnata vale a meglio inquadrare la pericolosità sociale dell’indagata basata però dal Tribunale, principalmente, sulle modalità dei fatti. Alcuna contraddittorietà si rinviene nella considerazione del Tribunale relativa alla possibilità di ripristino delle pregresse relazioni criminali posto che l’intervenuta assoluzione dal delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 di altr coimputati e, in particolare, del cugino COGNOME ricorrente, tale NOME COGNOME, non esclude che gli stessi possano operare nuovamente nel traffico degli stupefacenti (dal dispositivo COGNOME sentenza emessa dal Tribunale di Palmi il 20 novembre 2014, allegato al ricorso, risulta che il COGNOME è stato condannato per i reati di cui ai capi 30 e 32 riguardanti, come si desume dall’estratto dell’ordinanza applicativa COGNOME misura cautelare, pure allegato al ricorso, il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309). Del tutto logica e c e, infine, la valutazione circa l’irrilevanza, ai fini COGNOME presunzione cautelare cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., COGNOME proposta fruizione degli arresti domiciliari in luogo assai lontano dal iocus commissí delicti avendo il Tribunale evidenziato l’accertata attitudine COGNOME NOME a intessere legami criminali con personaggi attivi nel narcotraffico in territori diversi da quelle’ di residenza e comunque, che il giudizio negativo sulla personalità dell’imputata è tale da non consentire una prognosi positiva circa l’osservanza delle prescrizioni relative alla misura domiciliare, anche se accompagnata da dispositivo di controllo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse COGNOME NOME deve essere rigettato, con conseguente condanna COGNOME ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Deve disporsi l’esecuzione dell’adempimento indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 12/11/2025.