Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 21159 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21159 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/11/2022 del TRIB. LIBERTA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe indicata, che ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza reiettiva della richiesta d sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti donniciliari in ordine ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d. P. R. 9-10-1990 309.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il Tribunale avrebbe dovuto motivare sulla pericolosità attuale e concreta, considerando l’insussistenza della possibilità che si presentino occasioni di reiterazione del delitto. Il Tribunale non ha neanche dato il giusto peso ai documenti allegati dal difensore, che dimostrano che il ricorrente, condannato il 26 maggio 2020 dal Tribunale di Napoli per il reato di cui all’art. 73 I. stup. posto agli arresti domiciliari, ha osservato tassativamente tutti gli obbligh impostigli, godendo della liberazione anticipata, tanto che le Autorità di polizia hanno rilasciato informazioni positive sulla condotta serbata dal ricorrente. Il Tribunale non ha nemmeno attribuito la giusta importanza alla circostanza che per il reato contestato al capo 54 l’COGNOME era già agli arresti domiciliari, com disposto dal G.i.p. in sede di convalida dell’arresto, e aveva osservato una condotta del tutto conforme alle regole imposte dal giudice. Del resto, erroneamente è stato dato risalto ai quantitativi acquistati, ritenuti sempre notevoli sebbene non vi sia una consulenza tossicologica. L’COGNOME, posto agli arresti domiciliari dal maggio 2020, per un periodo di oltre due anni ha osservato una condotta esente da censure. Il difensore ha altresì depositato documentazione relativa alla richiesta di collocazione agli arresti domiciliari in Scalea, località molto distante dal luogo di operatività dell’associazione. Del resto, benché l’associazione fosse operativa, l’imputato non ha mai avuto contatti con alcun associato e, più in generale, con soggetti estranei al proprio nucleo familiare. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.
Le doglianze sono state ulteriormente illustrate e argomentate con memoria del 7-2-2023.
Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La doglianza formulata dal ricorrente non può trovare ingresso in questa sede di legittimità. Infatti, già prima della modifica dell’art. 275, comma 3, cod. pro pen., ad opera dell’art. 4, comma 1, I. 16-4-2015 n. 47, Corte cost. 22-7-2011 n. 231 aveva dichiarato, come è noto, l’illegittimità costituzionale dell’art. 27 comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui, nel prevedere che, allorquando sussistano gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 74 d.P n.309 del 1990, debba essere applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che vengano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui vi siano risultanze specif relative al caso concreto, dalle quali emerga che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. In quest’ordine di idee, anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha affermato che, perfino in relazione ai processi per fatti di criminalità organizzata, l’assenza di elementi in grado di attestare u concreto rischio di ordine cautelare impedisce di giustificare la detenzione in carcere dell’accusato per l’intero processo (CEDU, 3-3-2009, COGNOME ci Polonia). Legittimamente dunque il giudice può applicare misure gradate, rivalutando il quadro cautelare (Sez. 2, n. 17012 dell’8-1-2012, Rv. 252733) e tenendo presente che l’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non presuppone necessariamente, né sotto il profilo fenomenico né sotto il profilo normativo, l’esistenza di una struttura organizzativa complessa, essendo una fattispecie “aperta”, idonea a qualificare in termini di rilevanza penale situazio fortemente eterogenee, oscillanti dal sodalizio a vocazione transnazionale all’organizzazione di tipo “familiare”. Un panorama così variegato impone al giudice di valutare attentamente ogni singola fattispecie concreta sottoposta al suo esame, onde stabilire se le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure diverse da quella intramurale, comunque in grado di assicurare l’allontanamento dell’indiziato dal contesto delinquenziale. In questa prospettiva, assume rilievo ogni risultanza idonea ad indurre a ritenere impossibile che il soggetto possa continuare a fornire il suo contributo alla compagine associativa per conto della quale egli ha operato, con la conseguenza che, ove ciò non risulti, persiste la presunzione di pericolosità (Sez. 6, n. 46060 del 14-11-2008, Rv. 242041; Sez. 3, n. 305 del 12-12-2006, dep. 2007, Rv. 235367; Sez. 5, n. 48430 del 19-11-2004, Rv. n. 231281). Ogni valutazione, al riguardo, è riservata al giudice di merito e le relative determinazioni sono insindacabili in sede d legittimità ove siano supportate da adeguata motivazione (Cass.,2-8-1996, COGNOME; Cass., 21-7-1992, COGNOME, Rv. 191652; Cass., 26-5-1994, COGNOME, Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rv. 199030). Tuttavia l’obbligo di motivazione diviene più intenso ove la difesa rappresenti elementi idonei, nella sua ottica, a dimostrare l’insussistenza di esigenze cautelari o la possibilità di soddisfarle con misure di minore afflittivi (Sez. U, n. 16 del 5-10-1994, Demitry, Rv. 199387; Sez. 1, 14-7-1998, Modeo).
2. Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato il numero di episodi nei quali l’indagato era coinvolto; la cospicuità dei quantitativi di stupefacente da lu acquistati (2 kg comperati il 7 novembre 2019; un chilogrammo nella vicenda contestata al capo 51); i continui contatti con COGNOME NOME, soggetto di vertice dell’associazione; il tenore dei dialoghi intercettati, che dimostrano un rapporto confidenziale e consolidato nel tempo con il COGNOME; la funzione di intermediario con altri acquirenti, che aveva avuto un’importanza notevole per la vita del gruppo criminale; il numero e la specificità dei precedenti penali da cui l’COGNOME è gravato, sintomatici di una lunga dedizione ad attività criminose, che nemmeno le condanne riportate avevano interrotto; il radicamento, la struttura complessa e la rete, anche internazionale, di rapporti del sodalizio di cui l’COGNOME era partecipe, che aveva continuato ad operare anche successivamente all’arresto di alcuni suoi componenti, a dimostrazione della pervicacia dei sodali; la necessità di recidere i contatti con gli ambienti criminali nei quali il ricorr aveva per lungo tempo operato; la non particolare lontananza dalla Campania del luogo in cui l’COGNOME aveva chiesto di essere collocato agli arresti domiciliar Di qui la conclusione relativa all’impossibilità di ritenere che le esigenze cautelar ravvisabili nel caso di specie, tuttora permanenti, potessero essere soddisfatte con una misura diversa da quella intramurale. Trattasi di apparato giustificativo adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente ad una corretta impostazione concettuale in tema di motivazione del provvedimento cautelare, segnatamente in relazione al parametro di cui all’art. 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Sez. 3, n. 306 del 3-122003,dep. 2004, Scotti) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l’attualità e la concretezza del pericolo reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Cass., 24-5-1996, Aloè, Rv. 205306); con esclusione di ogni congettura (Cass., 19-9-1995, COGNOME) e attenta focalizzazione dei termini dell’attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass., 28-11-1997, COGNOME, Rv. 209876; Cass., 9-6-1995, Biancato, Rv. 202259). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. Vanno infine espletati gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. pro pen.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 1-2-2023.