Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10550 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10550 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXX il XXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 17/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’aquila udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXavverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Pescara che, all’esito del riesame della pericolosità ex art. 208 cod. pen. e 679 cod. proc. pen., ha disposto la proroga della misura di sicurezza della libertà vigilata in regime residenziale per la durata di ulteriori quattro mesi.
2.
Avverso l’ordinanza ha
proposto ricorso per
c RAGIONE_SOCIALE i o n e ,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. a) ed e) cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge, nonchØ la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per avere ignorato la valutazione della mancanza di pericolosità del ricorrente con la perizia disposta dal Magistrato di sorveglianza di Pescara.
Ad avviso della difesa, avendo la perizia stabilito che non sussistono attualmente segni e sintomi clinici tali da far ritenere il ricorrente persona socialmente pericolosa, devono ritenersi completamente cessate le esigenze poste a base della misura di sicurezza in essere da diciotto anni, sicchØ il Tribunale, illogicamente e contraddittoriamente rispetto alle conclusioni del CTU, ha affermato che non fosse cessata la pericolosità sul rilievo che il ricorrente non avrebbe piena consapevolezza della sua patologia, la quale Ł in remissione grazie alla terapia e non essendovi certezza del proseguimento della stessa qualora uscisse dalla struttura residenziale.
Pertanto, l’affermazione secondo cui sussisterebbe un basso grado di pericolosità e la necessità di un continuo monitoraggio da parte della struttura residenziale in quanto il perito ha indicato come necessario un ulteriore periodo di affidamento al CSM di competenza per un periodo di due o tre anni, costituirebbe indice di travisamento delle conclusioni del perito che ha invece affermato che il ricorrente non Ł piø pericoloso.
In conclusione, la difesa rileva che non sussisterebbero ragioni per le quali il ricorrente non possa affrancarsi dalla misura in atto, atteso che, diversamente da quanto affermato nell’ordinanza impugnata, Ł pienamente consapevole del disvalore delle sue azioni, assume la terapia senza guida della struttura ed Ł consapevole della sua patologia, ciò che comunque consentirebbe di ammetterlo quanto meno alla libertà vigilata senza obbligo residenziale, evidenziandosi infine che il ricorrente rimarrebbe volontariamente nella struttura fino a quando non riesca a trovare altra sistemazione.
Con requisitoria scritta, il AVV_NOTAIO Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso per il rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non Ł fondato per le ragioni di seguito indicate.
2. In via preliminare, va ricordato che la pericolosità sociale di cui all’art. 203 cod. proc. pen. concerne la condizione della persona che ha commesso un fatto-reato o un quasi-reato e si trovi in condizioni per cui Ł probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati; tale prognosi non va limitata alla valutazione degli esperti, ma deve necessariamente verificare l’esistenza delle condizioni che consentono di affermare un persistente pericolo di commissione in futuro di altri reati, esaminando non soltanto la personalità e gli effettivi problemi psichiatrici rilevati dai sanitari, ma anche il complessivo comportamento del condannato secondo i parametri di cui all’art. 133 cod. pen.
In questa prospettiva Ł pertanto necessario richiamare, riaffermandolo, il principio di diritto secondo cui la valutazione stabilita dall’art. 203 cod. pen. costituisce compito esclusivo del giudice, il quale non può abdicarvi in favore di altri soggetti, nØ rinunciarvi, pur dovendo tener conto dei dati relativi alle condizioni mentali dell’imputato ed alle implicazioni comportamentali eventualmente indicate dagli esperti che si siano pronunciati in merito: pertanto, egli deve ritenere sussistente o persistente la pericolosità sociale ove accerti l’emersione del pericolo della commissione da parte del reo di nuovi reati mediante autonoma valutazione che deve tener conto dei rilievi peritali sulla personalità, sugli effettivi problemi psichiatrici e sulla capacità criminale del soggetto, nonchØ sulla base di ogni altro parametro desumibile dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 6596 del 23/01/2023, M., Rv. 284142 – 01, Sez. 1, n. 40808 del 14/10/2010, COGNOME, Rv. 248440; Sez. 1, n. 4094 del 07/01/2010, NOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
3.Tanto premesso, va rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha adottato il provvedimento di conferma della proroga sulla base delle conclusioni del perito, il quale pur attestando l’assenza di sintomi clinici indicativi della persistenza di una pericolosità sociale del ricorrente, ha rilevato la necessità dell’affidamento obbligatorio presso il CSM, evidenziando l’incertezza sulla capacità del ricorrente di autodeterminarsi circa l’assunzione della terapia.
Tali conclusioni del perito sono state valutate congiuntamente all’ analisi degli esiti della relazione del CSM di Teramo, da cui Ł risultata la scarsa consapevolezza del ricorrente circa la propria malattia e la medesima conclusione Ł emersa dalla relazione dell’UEPE che ha parimenti attestato la scarsa consapevolezza della malattia e la necessità dell’assunzione della terapia sotto controllo infermieristico.
Il Tribunale ha poi preso in considerazione la relazione della struttura XXXXXXXXXXXX, presso la quale il ricorrente Ł in regime residenziale, la quale ha evidenziato come il ricorrente collochi nel passato la sua patologia e che necessita di assumere la terapia farmacologica sotto controllo sanitario.
Alla luce della valutazione complessiva della documentazione, univoca nel senso di
evidenziare come la pericolosità del ricorrente sia soltanto contenuta dalla terapia somministrata al ricorrente – valutazione non limitata alle sole conclusioni del perito – il Tribunale, con motivazione lineare e coerente, dà conto delle ragioni della proroga evidenziando la necessità del mantenimento della misura di sicurezza sussistendo il rischio che il ricorrente possa interrompere l’assunzione della terapia, rischio altamente probabile in assenza di una totale consapevolezza della patologia, prospettando la riemersione della pericolosità sociale e della conseguente probabilità di commissione di altri reati.
Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 12/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.