Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 50714 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 50714 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 29/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CARINI il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, sezione misure di prevenzione, confermava il decreto con cui il Tribunale di quella stessa città, in data 13 settembre 2022, aveva disposto procedersi all’esecuzione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nei confronti di NOME COGNOME, già allo stesso applicata in forza di decreto emesso il 15 settembre 2017 e rimasta sospesa a causa dello stato di detenzione sofferto dal proposto sino al 10 agosto 2021, poi sottoposto alla misura della libertà vigilata.
Il provvedimento della Corte distrettuale è stato adottato sulla base di una prognosi di attuale ripetibilità del contributo offerto dal proposto all’associazione mafiosa RAGIONE_SOCIALE, alla luce della riproducibilità delle condizioni in cui era maturata la adesione; ed avuto riguardo, altresì, al ruolo attivo che in tale ambito COGNOME aveva svolto, al rapporto fiduciario intessuto con il capo famiglia e alla intensa compenetrazione negli interessi del sodalizio, come attestato dal coinvolgimento nell’illecita infiltrazione nel settore degli appalti.
Il Collegio territoriale ha osservato altresì che, durante il periodo di detenzione, il prevenuto non ha mostrato segni evidenti di una seria e reale rivisitazione del proprio vissuto criminale e di un effettivo ripudio del modello comportamentale adottato, quale vera e propria scelta di vita mai seriamente ed espressamente rinnegata; né può essere attribuita alla buona condotta carceraria, consistente nella mera dovuta osservanza delle regole penitenziarie, alcuna valenza sintomatica di un intervenuto mutamento della condotta di vita, ponendosi la stessa come circostanza del tutto neutra rispetto alla pretesa risocializzazione.
Ricorre per cassazione COGNOME, a mezzo del difensore, il quale si affida a un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 14, comma 2 ter, D. Lgs. n. 159/2011, e correlato vizio di motivazione.
Si duole, in particolare, la Difesa ricorrente che i giudici di merito abbiano fondato la propria decisione, senza autonoma valutazione, unicamente sulla precedente condanna per partecipazione associativa; ciò, rende la motivazione del tutto carente – ridondando in tal modo nel vizio di legge – in merito alla attualità della pericolosità del prevenuto, dovendosi avere riguardo al consistente lasso di tempo intercorso dai fatti oggetto di accertamento penale (contestati sino al 18 febbraio 2010) e comunque alla sua detenzione, ininterrotta dal 2017.
Ciò posto, appare evidente come la Corte di appello abbia fatto ricorso a una non consentita “presunzione di persistente pericolosità”, discostandosi dal dictum
della Corte Costituzionale (sentenza n. 291 del 02/12/2013) e del Giudice di legittimità (Sez. Un. Gattuso) circa la necessità della verifica della persistenza della pericolosità sociale tanto al momento della decisione che all’atto di dare esecuzione alla misura di prevenzione personale, accertamento da compiersi sulla base di elementi sintomatici concreti e specifici.
Al contrario, la Corte territoriale non ha adeguatamente considerato il corretto comportamento carcerario del ricorrente quale elemento denotante l’allontanamento dalle dinamiche criminali a cui si è conformato in passato.
Il Procuratore Generale, AVV_NOTAIO, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
La Corte di merito ha fatto corretta applicazione di principi ormai consolidati, ai quali questo Collegio ritiene di dare continuità. Occorre tener conto del perimetro valutativo del giudice in questo ambito, come disegNOME da Sez. U., n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511, secondo cui, ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della “attualità” della pericolosità e, laddove sussistano elementi sintomatici di una “partecipazione” del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell’accertamento di attualità della pericolosità.
Va, poi, richiamato in via generale, il costante insegnamento di questa Corte di legittimità in tema di autonomia tra il giudizio di cognizione e quello di prevenzione, secondo il quale, il giudice della prevenzione è titolare di un autonomo potere di valutazione degli elementi tratti dai procedimenti penali, che possono essere utilizzati nei confronti dei soggetti indicati nella lett. a) dell’art. 4 del d.lgs. n. 15 2011, persino qualora non siano stati ritenuti sufficienti ad integrare la prova della partecipazione ad associazione mafiosa, in ragione della diversità tra il concetto di appartenenza (evocato dalla disposizione citata) e quello di partecipazione, necessaria ai fini di integrare il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. (Sez. 5, n. 1831 del 17/12/2015, dep. 2016, Mannina, Rv. 265862).
In continuità con detto indirizzo che invoca l’esistenza di una valutazione autonoma in sede di giudizio di prevenzione, si sottolinea il principio affermato da
questa Corte e condiviso dal Collegio, secondo il quale, ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di un condanNOME per il reato di associazione di tipo mafioso, qualora sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra l’accertamento in sede di cognizione penale e la formulazione del giudizio di prevenzione, è onere del giudice della prevenzione di verificare la sussistenza dell’attualità della pericolosità sociale, tenendo in considerazione l’evoluzione della personalità del proposto, considerandola anche in relazione al periodo di espiazione della pena (Sez. 5, n. 30130 del 15/03/2018, Licciardiello, Rv. 273500).
In conformità a detto orientamento, questa Corte di legittimità ha specificato che, sebbene non possa attribuirsi unico o decisivo rilievo al buon comportamento carcerario, peraltro doveroso dai parte del proposto in espiazione pena, non può ignorarsi lo sforzo profuso dal condanNOME per precostituirsi le condizioni del reinserimento nella società legale, palesato, ad esempio, dalla dedizione allo studio, dalla coltivazione dei rapporti parentali e dall’assunzione di uno stile di vita improntato al rispetto delle persone e delle istituzioni.
GLYPH Orbene, nel caso in scrutinio, la Corte di appello ha osservato che il ricorrente è stato condanNOME in via definitiva per l’accertata partecipazione all’associazione mafiosa RAGIONE_SOCIALE e, in particolare, per appartenenza al clan RAGIONE_SOCIALE fino al 18 febbraio 2010, con un ruolo di vicinanza fiduciaria al capo famiglia, NOME COGNOME; si è accertato che COGNOME ha svolto attività economiche sulla base di accordi mafiosi, partecipando alla distribuzione degli appalti effettuata dalla famiglia mafiosa di appartenenza nell’ambito territoriale di propria competenza.
Il provvedimento impugNOME ha rilevato come gli elementi sopra evidenziati, sinergicamente valutati, denotano un rapporto di stabile e organica compenetrazione del proposto nel tessuto organizzativo del sodalizio che non lascia ipotizzare una drastica recisione del legame associativo e induce a ritenere tuttora attuale la pericolosità accertata con il decreto applicativo.
La Corte territoriale, infine, non ha trascurato i rilievi difensivi relativi a lunga permanenza del proposto in stato di detenzione carceraria ma ha valorizzato il fatto che la regolare condotta intramuraria non può essere ritenuta di per sé significativa di una avvenuta risocializzazione, in assenza di comportamenti espressivi di una evidente rivisitazione del percorso criminale intrapreso e di ripudio netto del modello comportamentale passato, attraverso la dissociazione.
Le censure della Difesa appaiono dirette ad una rivisitazione, da parte di questa Corte, dei medesimi elementi già vagliati, con motivazione non apparente né carente, dai giudici della prevenzione e, dunque, risultano inammissibili in quanto non consentite in sede di legittimità.
Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma pecuniaria che pare congruo determinare in euro 3.000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/09/2023