Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16391 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16391 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a POLLENA TROCCHIA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 07/11/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con decreto del 7/11/2023, confermava il decreto emesso dal Tribunale di Napoli in data 14/2/2023 che aveva dichiarato persistente la pericolosità sociale di NOME COGNOME, già ritenuta con il decreto n. 148/2007 del Tribunale di Napoli del 21/2/2007.
LCOGNOME, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 125 cod. prod. pen., nonch mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Evidenzia che agli atti non vi sono elementi per poter ritenere ancora operativo il RAGIONE_SOCIALE, a seguito dei provvedimenti giudiziari succedutisi nel tempo; che l’odierno ricorrente, scarcerato dopo sedici anni di detenzione, non ha posto in essere alcun comportamento da cui possa desumersi la sua adesione al gruppo, sempre che lo stesso esista ancora; che analogamente non vi siano elementi per
poter affermare che l’orefice abbia continuato a guidare il sodalizio anche da detenuto; che del tutto irrilevante è la circostanza che il ricorrente sia tornato Pollena Trocchia, definita la roccaforte del RAGIONE_SOCIALE, tenuto conto che altre sono state le ragioni (difficoltà a reperire un lavoro fuori regione e ad imporre siffat trasferimento ai familiari); che, quanto alla attualità della pericolosità, motivazione è del tutto carente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per essere non consentito l’unico motivo al quale è affidato, in quanto sotto le mentite spoglie della violazione della legge penale, sostanziale e processuale, nasconde la deduzione dei vizi di illogicità (neppure manifesta) e contraddittorietà della motivazione; vizi che non sono deducibili con il ricorso per cassazione in materia di prevenzione.
1.1 Ed invero, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, confortato anche dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenze n. 321 del 2004 e n. 106 del 2015), nel procedimento di prevenzione è esclusa dal novero dei vizi deducibili con ricorso per cassazione – che è ammesso soltanto per violazione di legge – l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, comma lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (tra le tante, Sezione 2, n. 20968 del 6/7/2020, COGNOME, Rv. 279435 – 01; Sezione 6, n. 10248 del 11/10/2017, U., Rv. 272723 – 01; Sezione 1, n. 6636 del 7/1/2016, COGNOME, Rv. 266365 – 01; Sezioni Unite, n. 33451 del 29/5/2014, COGNOME, Rv. 260246 – 01). È, quindi, da escludere, in materia di misure di prevenzione, la deducibilità del vizio di motivazione, a meno che quest’ultima sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente, e cioè che sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la ratio decidendi.
Nel caso di specie, il difensore non prospetta alcuna chiara violazione di legge, ma solo vizi della motivazione (esistente, magari non condivisa dal ricorrente, ma certamente non apparente) del provvedimento impugnato, risolvendosi nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della esecuzione e da questi motivatamente respinte. Sul punto, peraltro, è sufficiente osservare come l’impugnato decreto – contrariamente a quanto afferma il difensore – dia adeguatamente conto i) delle ragioni per cui ha ritenuto ancora operante il RAGIONE_SOCIALE COGNOME, richiamando per relationem il decreto del Tribunale ed il provvedimento del Magistrato di sorveglianza relativo al fratello NOME COGNOME; li) degli elementi sui quali ha desunti il ruolo apicale
ricoperto dall’odierno ricorrente, anche nell’organizzazione parallela dedita al narcotraffico, a seguito della detenzione del di lui fratello NOME, tra cui provvedimenti giurisdizionali irrevocabili e la circostanza per cui i diversi period di detenzione non avevano avuto alcuna efficacia deterrente, avendo l’NOME continuato a delinquere; iii) delle ragioni per cui ha ritenuto l’attualità della pericolosità, individuate nell’assenza di qualsivoglia revisione critica delle proprie condotte delittuose e la mancata presa di distanza dal proprio passato criminale e nella circostanza per cui non si sia allontanato dal territorio controllat dall’organizzazione di stampo camorristico facente capo alla sua famiglia, anche per la valenza altamente simbolica di tale ritorno, di talchè il periodo cosiddetto silente è stato ritenuto del tutto recessivo.
Trattasi di motivazione congrua, diffusa ed esaustiva, oltre che immune da vizi logici, per cui non è censurabile in sede di legittimità; anzi, il ricorso, s questo ulteriore profilo, è aspecifico, posto che solo apparentemente si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 4 aprile 2024.