Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34157 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34157 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MARANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 19/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 19 febbraio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Napoli in data 06/03/2023, che lo aveva sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata in conformità al dispositivo della sentenza della Corte di appello di Napoli in data 18/06/2019.
NOME era stato condannato per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90 e illeciti connessi, perché inserito in un’associazione dedita al narcotraffico di dimensioni transnazionali con il ruolo di finanziatore e anche con compiti di commercializzazione, acquisto e importazione di stupefacenti. Egli risultava legato al clan COGNOME e il Magistrato di Sorveglianza aveva ritenuto che, nonostante i fatti per i quali era stato condannato non fossero recenti, la loro gravità e il contegno del NOME, il quale mai aveva preso le distanze dal sodalizio
di cui era parte, non facevano evincere segni concreti di una scemata o annullata pericolosità sociale.
Il Tribunale di Sorveglianza aveva condiviso queste valutazioni, ritenendole fondate non solo sulla sentenza di condanna ma anche sugli elementi forniti, nel corso dell’istruttoria, dalle informative della Polizia RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE. Il beneficio della detenzione domiciliare, concessogli durante l’espiazione della pena, era dovuto alle sue particolari condizioni di salute e non ad una rivalutazione della sua pericolosità.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per violazione ed erronea applicazione degli artt. 203, 208 cod. pen. e 679 cod. proc. pen. e la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Il Tribunale di Sorveglianza non avrebbe motivato compiutamente sulla condizione attuale di pericolosità del condannato e non ha valutato il comportamento corretto tenuto durante la sottoposizione a misure alternative alla detenzione, limitandosi a sottolineare che il Molo non aveva intrapreso un percorso di collaborazione.
Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, perché ripropone questioni di merito già ampiamente valutate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
A fronte della completa valutazione di tutti gli elementi rilevanti ai fini dell’apprezzamento della sussistenza in atto di condizioni di pericolosità tali da giustificare l’esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata disposta con la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 18/06/2019, il ricorso deduce la mancata valutazione di circostanze del tutto irrilevanti rispetto al giudizio complessivo e globale sulla personalità del condannato.
Va infatti rilevato innanzitutto che nell’originale e nelle copie del ricorso come trasmesso alla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione risultano mancanti le pagine di numerazione pari, mentre sono presenti quelle con numerazione dispari. E come ha precisato Sez. 1, n. 45183 dell’11/10/2023, Rv. 28553-01, «la mancanza di una o di più pagine nell’originale e nelle copie del ricorso per cassazione non ne comporta la nullità, in assenza di una specifica sanzione processuale, dovendosi, peraltro, considerare l’atto valido, in applicazione del principio di conservazione,
limitatamente alle parti in cui siano comprensibili i motivi di gravame. (In motivazione, la Corte ha altresì precisato che il giudice di legittimità è esonerato dall’esame di eventuali doglianze articolate nelle pagine mancanti, senza alcun obbligo di ricostruzione o di rielaborazione del motivo)».
Dal documento si ricavano doglianze circa la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione che mirano in tutta evidenza a richiedere una rivalutazione in fatto di singoli parcellizzati elementi, già esaminati dal Tribunale di sorveglianza o comunque considerati recessivi a fronte di altri elementi sintomatici di elevati pericolosità. In particolare il ricorrente si riferisce al comportamento corretto del condannato durante l’espiazione di pena anche in misura alternativa, che costituisce un dato neutro; al dato altrettanto neutro ricavabile dalla relazione dei CC della stazione di Marano in data 02/12/2022, che si sono limitati ad affermare di non aver fatto alcuna indagine sul condannato; al tempo trascorso dai fatti e a quello trascorso in detenzione; all’assenza di elementi che abbiano reso manifesto l’attuale legame con organizzazione criminale.
Orbene tutti questi dati vengono fatti oggetto di specifico esame nel provvedimento impugnato, nella cui motivazione si mettono in correlazione nell’ambito di una valutazione globale con la natura delle condotte per le quali è stato condannato, con i numerosi precedenti penali scanditi in un lungo arco temporale a partire dagli anni “70 del secolo scorso, con le dimensioni dell’organizzazione della quale ha fatto parte come finanziatore, dell’assenza di segni positivi di recisione di quei legami solidi e non occasionali come accertati in sentenza. A fronte di questa rilevante gravità di elementi il decorso del tempo e il corretto (e dovuto) comportamento nel corso dell’esecuzione della pena sono stati ritenuti, con snodi logici incensurabili, ben poco significativi di una scemata pericolosità.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla RAGIONE_SOCIALE delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso, il 31 maggio 2024
Il iere estensore
NOME COGNOME CASSA) COGNOME Il Presidente , TE SUPREMA NOME WI