Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 32934 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32934 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/09/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a Capodrise il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a Recale il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a Caserta il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a Caserta il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 01/04/2025 AVV_NOTAIO Corte d’appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto AVV_NOTAIO Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, anche di replica alla predetta requisitoria, che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1.Con il decreto in epigrafe, la Corte d’Appello di Napoli ha confermato, rigettando l’appello del proposto NOME COGNOME e d ei terzi interessati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, il provvedimento di confisca reso dal Tribunale di Santa NOME Capua Vetere.
Avverso il richiamato decreto NOME COGNOME hanno proposto ricorsi per cassazione con unico atto, affidandosi ad otto motivi, di seguito ripercorsi, entro i limiti necessari per la decisione.
2.1. Con il primo, lamentano violazione di legge per inosservanza di preclusione processuale, difetto di correlazione tra decisione e proposta, violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, avendo riguardo all’avvenuta retrodatazione del termine iniziale AVV_NOTAIO pericolosità del proposto.
A fondamento dell’articolata censura pongono in rilievo che NOME COGNOME era stato già destiRAGIONE_SOCIALErio AVV_NOTAIO misura di prevenzione personale AVV_NOTAIO sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, giusta decreto n. 79 del 2015 del Tribunale di Santa NOME Capua Vetere che aveva individuato, quale data di inizio AVV_NOTAIO sua pericolosità sociale qualificata, l’anno 1999, di costituzione AVV_NOTAIO società RAGIONE_SOCIALE operante nel territorio di riferimento del clan COGNOME rispetto al quale era stato in sede penale accertato il suo ruolo di concorrente esterno.
Rappresentano che, a seguito di sentenza di condanna di primo grado dello stesso NOME COGNOME (tra l’altro) per il delitto di cui all’art. 416 -bis cod. pen., commesso nel periodo temporale tra il 1999 e il 2009, con proposte pressocché contestuali la DDA presso la procura di Napoli e la DIA di Napoli avevano chiesto l’emanazione AVV_NOTAIO misura di prevenzione patrimoniale nei confronti dello stesso e dei familiari sull’assunto di una sproporzione del patrimonio dei medesimi rispetto ai redditi dichiarati. La DIA aveva inoltre richiesto l’aggravamento AVV_NOTAIO misura personale , nel senso AVV_NOTAIO perdurante pericolosità sociale del proposto.
Alla luce di quanto premesso, i ricorrenti lamentano che il Tribunale, pur rigettando la richiesta di aggravamento AVV_NOTAIO misura personale, aveva retrodatato, in assenza di una domanda AVV_NOTAIO Procura, il termine AVV_NOTAIO già accertata pericolosità sociale all’anno 1996, con una statuizione confermata dalla Corte territoriale con il provvedimento impugnato.
Inoltre, deducono che sarebbe stato così superato il precedente giudicato di prevenzione relativo alla misura personale circa la perimetrazione temporale AVV_NOTAIO misura, senza che ciò potesse essere giustificato da elementi nuovi afferenti l ‘ appartenenz a di NOME COGNOME al clan RAGIONE_SOCIALE sin dall’anno 1996. In particolare, pongono in rilievo che non sarebbero a tal fine sufficienti le dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, in quanto già esaminate nel precedente provvedimento applicativo AVV_NOTAIO misura di
prevenzione personale, nel quale egli si era limitato ad affermare genericamente che il COGNOME era ‘da sempre’ partecipe del sodalizio criminoso.
Né elementi nuovi di valutazione, atti a corroborare le generiche propalazioni del COGNOME, potrebbero desumersi dal decreto applicativo AVV_NOTAIO misura di prevenzione nei confronti dei NOME COGNOME, nel quale non si rinvengono elementi indizianti verso lo stesso NOME COGNOME.
Sarebbero dunque stati violati i principi espressi dalle Sezioni Unite nelle sentenze cc.dd. COGNOME e COGNOME.
2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione dell’art. 4, comma 1, lett. a) , e 7 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in relazione agli artt. 125, comma 3, 546 e 192 cod. proc. pen. poiché è stata ritenuta la pericolosità sociale di NOME COGNOME nel periodo ante riore all’anno 1999 (ovvero, come detto, sin dall’anno 1996) in assenza di un adeguato compendio indiziario.
Lamentano, invero, che la retrodatazione AVV_NOTAIO pericolosità sociale non potrebbe desumersi dalle sole generiche dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME, in quanto l’art. 4, comma 1, lett. a) , del d.lgs. n. 159 del 2011, postula, come chiarito dalle Sezioni Unite nella pronuncia ‘Gattuso’, l’indizio di una concreta condotta che si sostanzi in un’azione che, se può essere isolata, deve essere comunque funzionale agli scopi associativi.
2.3. Con il terzo motivo denunciano, poi, violazione dell’art. 4, comma 1, lett. a) , e 7 del d.lgs. n. 159 del 2011 in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. per carente motivazione rispetto alla retrodatazione AVV_NOTAIO pericolosità sociale qualificata all’anno 1996, atteso il contrasto tra le generiche dichiarazioni poste a fondamento di essa dal COGNOME e le propalazioni degli altri collaboratori di giustizia.
2.4. Con il quarto motivo assumono violazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 e travisamento probatorio c.d. per invenzione rispetto alla valutazione AVV_NOTAIO prova tecnica offerta dalla difesa, nonché vizio di motivazione sulla determinazione delle spese per i consumi quale termine di raffronto per la individuazione AVV_NOTAIO sproporzione degli investimenti rispetto al reddito dichiarato.
Prospettano, al riguardo, che la C orte d’Appello ha rite nuto che per determinare la spesa media annuale, il consulente tecnico avesse utilizzato gli stessi dati proposti dalla DIA per ogni ann o dell’analisi e li avesse corretti considerando i valori mediani e non quelli medi AVV_NOTAIO somma aritmetica. Sostengono -e di qui il dedotto travisamento per invenzione -che, in
realtà, il consulente AVV_NOTAIO difesa aveva usato dati rivenienti da elaborazioni statistiche diverse, puntualmente descritte e allegate nell ‘ integrazione peritale del 26 febbraio 2025.
Aggiungono che, come già riconosciuto dal Tribunale, dalla spesa media annuale avrebbero dovuto essere detratti i costi dell’ abitazione, poiché il loro nucleo familiare viveva in una casa di proprietà dall’anno 1993.
Denunciano, infine, che il tenore di vita AVV_NOTAIO famiglia deve essere valutato sulla scorta dei consumi e non già degli investimenti immobiliari come di contro assunto dal provvedimento impugnato.
2.5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 10 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 per omessa motivazione sulla determinazione del reddito dichiarato poiché questo è stato determinato sottraendo le componenti fiscali e quelle figurative, come i redditi da fabbricati, agrari e dominicali, che non rappresentano una reale entrata, ma derivano dal possesso di fabbricati e terreni.
2.6. Mediante il sesto motivo lamentano, ai sensi degli artt. 10 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, motivazione apparente e omessa motivazione per travisamento AVV_NOTAIO prova in punto di valutazione AVV_NOTAIO sproporzione per effetto dell’incidenza AVV_NOTAIO sperequazione derivante dagli anni precedenti a quello analizzato e carente valutazione dell’ incidenza degli errori materiali accertati per ciascun anno di analisi nella determinazione dei redditi disponibili per investimenti.
A fondamento AVV_NOTAIO censura, in particolare, deducono che: per l’anno 1998, rispetto all’acquisto di un immobile per la somma di 150 milioni di vecchie lire, non sarebbe stati considerati: a) l’accollo del mutuo per la somma di 100 milioni documentato dall’atto di compravendita rogato dal notaio; b) l’inadempimento nei confronti dell’istituto di credito attestato dall’atto di precetto AVV_NOTAIO Banca per il mancato pagamento e il successivo accordo con la creditrice nell’anno 2009; per lo stesso an o 1998 non era stata vagliata l’entrata AVV_NOTAIO somma di 140 milioni di vecchie lire in ragione di una transazione intervenuta con l’istituto di credito San Paolo Invest; con riguardo all’anno 1999, il provvedimento impugnato aveva assunto un disavanzo dell’importo di oltre 125.000,00 euro, con conseguente confisca di due autorimesse acquistate per la somma di euro 18.231,44, senza considerare che nell’anno precedente aveva avuto la disponibilità, per effetto AVV_NOTAIO richiamata transazione con San Paolo Invest, dell’importo ulteriore di 140 milioni vecchie lire ; quanto all’anno
2002, non era stata motivata la confisca di un immobile acquistato dalla ricorrente NOME.
Su un piano più generale, i ricorrenti sottolineano che gli errori di valutazione compiuti rispetto ai redditi disponibili e alle spese/investimenti effettuati nei primi anni ridondano sulla correttezza del vaglio di sproporzione per gli anni successivi.
2.7. Mediante il settimo motivo denunciano violazione degli artt. 10 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 e motivazione apparente sull’irrilevanza AVV_NOTAIO documentata entrata finanziaria dell’anno 2005, non considerata dal provvedimento impugnato poiché di norma una vincita al gioco presuppone delle spese a tal fine effettuate che erano rimaste ignote e comunque non calcolate dal consulente di parte.
2.8. Con l’ottavo motivo assumono o messa motivazione in ordine alla confisca dell’immobile in INDIRIZZO, di proprietà AVV_NOTAIO terza interessata NOME, trattandosi di acquisto risalente all’anno 1993 e quindi al di fuori del perimetro temporale AVV_NOTAIO pericolosità sociale del coniuge, pur volendo retrodatare la stessa all’anno 1996.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi tre motivi dei ricorsi, suscettibili di valutazione unitaria, non sono fondati, per le ragioni di seguito indicate.
1.1. È fatta valere, innanzi tutto, la questione relativa all’operatività, nel procedimento di prevenzione, del principio di corrispondenza tra le richieste AVV_NOTAIO Procura e la decisione, con peculiare riguardo alla retrodatazione del giudizio di pericolosità sociale all’anno 1996.
Al riguardo, va considerato che questa Corte ha a più riprese affermato che nel procedimento di prevenzione non viola il principio di correlazione tra contestazione e pronuncia, ritenere sussistente la pericolosità generica in luogo di quella qualificata originariamente ipotizzata, purché sugli elementi fattuali fondanti la decisione sia stato garantito il contraddittorio ( ex aliis , Sez. 5, n. 28695 del 19/05/2022, Priolo, Rv. 283542, in motivazione; Sez. 1, n. 8038 del 05/02/2019, Manauro, Rv. 274915; Sez. 1, n. 32032 del 10/06/2013, COGNOME, Rv. 256451).
Del pari, si è ritento che, in tema di misure di prevenzione, il tribunale, una volta avviata l’azione da parte del AVV_NOTAIO o del AVV_NOTAIO, può disporre d’ufficio le indagini ritenute opportune e, all’esito,
ordinare il sequestro dei beni del proposto ex art. 20 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 151, ovvero la confisca ex art. 24 del citato d.lgs., anche con riguardo a beni non previamente sottoposti a sequestro con autonomo provvedimento, non determinando l’esercizio di tale potere officioso il venir meno AVV_NOTAIO correlazione AVV_NOTAIO decisione con l’accusa, che attiene pur sempre alla sproporzione tra beni in sequestro e redditi apparenti o dichiarati (tra le altre, Sez. 2, n. 30655 del 03/02/2023, Rappa, Rv. 284948; Sez. 2, n. 5248 del 23/01/2007, COGNOME, Rv. 236129).
Nel sancire tali principi è stato rimarcato, peraltro, che le particolari «rigidità» AVV_NOTAIO disciplina penalistica, rapportate al peso sanzionatorio AVV_NOTAIO decisione, non sono in modo automatico «esportabili» al procedimento di prevenzione, governato in via generale da modalità procedimentali che realizzano forme differenziate di esercizio del diritto di difesa (Sez. 1, n. 32032 del 10/06/2013, COGNOME, cit., in motivazione).
E, del resto, è costante nella stessa giurisprudenza costituzionale l’assunto per il quale le profonde differenze del procedimento di prevenzione rispetto al processo penale giustificano la diversa disciplina degli stessi ( ex multis , sent. n. 208 del 2017, n. 106 del 2015 e n. 321 del 2004, ord. n. 275 del 1996). In particolare, è stato riconosciuto che la diversa natura del giudizio di prevenzione rispetto al giudizio penale comporta la possibilità per il legislatore di «modulare diversamente le forme di esercizio del diritto di difesa in rapporto alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione (Corte Cost., sent. n. 21 del 2012; n. 321 del 2004).
Il collegio ritiene, nel solco dei superiori principi, di affermare, con specifico riguardo alla retrodatazione del giudizio di pericolosità sociale, che il giudice chiamato a decidere sulla richiesta di prevenzione possa, purché il tema AVV_NOTAIO perimetrazione temporale AVV_NOTAIO pericolosità del proposto sia posto nella richiesta di applicazione AVV_NOTAIO misura, individuare in un momento anteriore la pericolosità (generica o qualificata a seconda dei casi), purché i relativi elementi di fatto risultino agli atti e su di essi si sia realizzato un contraddittorio effettivo.
In applicazione dell’indicato principio, avendo riguardo alla fattispecie in considerazione, le doglianze sottese al primo motivo dei ricorsi palesano la loro infondatezza in quanto:
la richiesta di aggravamento AVV_NOTAIO misura di prevenzione personale a carico di NOME COGNOME AVV_NOTAIO DIA di Napoli, (anche) a fronte AVV_NOTAIO quale è stato adottato il provvedimento confermato da quello oggetto di ricorso, aveva posto,
come congruamente evidenziato dal decreto censurato, la questione AVV_NOTAIO perimetrazione temporale AVV_NOTAIO pericolosità sociale del ricorrente, nel senso che essa doveva essere estesa ad un periodo successivo a quello precedentemente individuato nell’anno 2009 .
S ul tema dell’individuazione del periodo AVV_NOTAIO pericolosità sociale qualificata del proposto si è svolto un congruo contraddittorio tra le parti, alla luce degli elementi acquisiti agli atti, tra i quali anche quelli inediti relativi alle risultanze del sequestro a carico dei NOME COGNOME.
Peraltro, nella fattispecie in esame, la retrodatazione temporale, come evidenziato, è avvenuta già in primo grado, sicché si è articolato il contraddittorio sulla stessa in appello, con conseguente esclusione di ogni pregiudizio all’esercizio del diritto di difesa del proposto, per come declinabile secondo quanto osservato nel procedimento di prevenzione (Sez. 1, n. 32032 del 10/06/2013, COGNOME, cit., in motivazione).
1.2. In secondo luogo, si deduce la violazione del c.d. giudicato di prevenzione poiché la retrodatazione AVV_NOTAIO pericolosità sociale non sarebbe fondata su nuovi elementi idonei a superare lo stesso, atteso che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME erano state già vagliate nel precedente procedimento di prevenzione a carico del medesimo NOME COGNOME e che significativi elementi non potevano ritrarsi dagli esiti del sequestro a carico dei NOME COGNOME.
Ora, se è vero che nel procedimento di prevenzione opera una preclusione derivante dal giudicato, ciò, come è stato chiarito dalle Sezioni Unite sin dalla sentenza ‘COGNOME‘ , evocata dalla medesima difesa dei ricorrenti, avviene sempre rebus sic stantibus , con la conseguenza che non è impedita la rivalutazione AVV_NOTAIO pericolosità qualificata ove sopravvengono nuovi elementi indiziari, non precedentemente noti, che comportino una valutazione di maggior gravità AVV_NOTAIO pericolosità stessa e un giudizio di inadeguatezza delle misure in precedenza adottate (Sez. U, n. 18 del 03/07/1996, COGNOME, Rv. 205260 -01; conf. Sez. U, n. 600 del 29/10/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 245176). Il che si correla, ancora una volta, all’ ontologica diversità tra il giudizio penale – che è giudizio necessariamente sul fatto che si ipotizza come commesso dall’imputato – e giudizio di prevenzione che rappresenta, invece, un giudizio sulla «attitudine» AVV_NOTAIO persona a compiere condotte pericolose per il corretto sviluppo delle relazioni sociali ed economiche. Da qui la possibilità di «rinnovare» il giudizio di prevenzione lì dove nuove fonti conoscitive – non impiegate in precedenza – forniscano contributi illuminanti circa lo stile di vita del soggetto proposto.
Ebbene, la decisione impugRAGIONE_SOCIALE si è mossa nel solco degli indicati principi, poiché ha individuato elementi idonei a retrodatare all’anno 1996 la pericolosità sociale del proposto nelle risultanze dei sequestri a carico dei NOME COGNOME, ‘soci’ storici del COGNOME, risultanze che peraltro sono solo genericamente contestate in sede di ricorso per cassazione, e che hanno consentito una rinnovata e più circostanziata valutazione, come si desume dallo stesso provvedimento censurato, delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME.
Né può dirsi che la motivazione del decreto AVV_NOTAIO Corte d’Appello sia inesistente (o apparente) e, dunque, tale da schiudere le porte al sindacato di questa Corte di legittimità, perché non individuerebbe il ruolo svolto dal COGNOME per il clan COGNOME prima AVV_NOTAIO costituzione AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE
Al riguardo, in realtà, il provvedimento impugnato (pag. 12) sottolinea, con argomentazioni peraltro congrue, che indice dell’appartenenza del proposto al sodalizio mafioso -appartenenza che, viene opportunamente ricordato, è concetto diverso da quello di partecipazione allo stesso ai fini dell ‘affermazione AVV_NOTAIO responsabilità penale ex art. 416bis cod. pen. -è la stessa decisione del clan di affidargli la gestione AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, ciò che presuppone una significativa fiducia dei vertici del clan maturata nel tempo nei confronti dell’imprenditore con cui stipula il rapporto sinallagmatico.
Il quarto motivo è inammissibile, perché con esso viene contestata la ragionevolezza delle argomentazioni sottese alla valutazione di sproporzione degli investimenti del proposto e dei suoi familiari nel periodo considerato rispetto alle spese sostenute per i consumi compiuta dal decreto impugnato. La relativa motivazione, invero, contenuta nel § 4.2., è fondata sul (congruo) rilievo per il quale le spese sostenute dalla famiglia COGNOME, nella quale il marito e padre era un imprenditore e si effettuavano plurimi investimenti immobiliari, non avrebbero potuto essere equiparate, come invece preteso dal consulente AVV_NOTAIO difesa, a quelle AVV_NOTAIO famiglia di un operaio monoreddito in un piccolo Comune del Sud Italia.
Donde l’inammissibilità del motivo, atteso che, com’è noto, ne l procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).
Dal che consegue, inoltre, anche l’inammissibilità del dedotto vizio di travisamento AVV_NOTAIO prova per invenzione, poiché il travisamento probatorio è riconducibile alla violazione di legge solo qualora non abbia investito plurime
circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, (cfr. Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435). Il che tuttavia, non può ritenersi nella fattispecie in esame, in quanto la ragione decisiva, come si è detto, per la quale sono state disattese le prospettazioni del consulente tecnico di parte è la riconduzione AVV_NOTAIO spesa media annua AVV_NOTAIO famiglia COGNOME ad una diversa categoria.
Il quinto motivo non è fondato, atteso che l’art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 laddove fa riferimento al reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi deve -come ha correttamente ritenuto il provvedimento impugnato avere riguardo al reddito, per come risultante dalle relative dichiarazioni, che residua al soggetto al netto delle imposte, senza tenere conto delle componenti solo figurative come il possesso di immobili non produttivi di reddito.
Invero solo considerando il reddito netto ed effettivo a disposizione del soggetto può essere compiuto il vaglio di sproporzione rispetto agli acquisiti e agli investimenti effettuati che consente l’adozione delle misure di prevenzione patrimoniale.
Il sesto motivo è inammissibile poiché, ancora una volta, con esso, sotto l’egida AVV_NOTAIO violazione di legge e AVV_NOTAIO motivazione apparente, si cela la denuncia di un vizio di motivazione AVV_NOTAIO decisione, la quale, peraltro, si fonda su argomentazioni congrue per ciascun anno considerato (§§ 4.3. e 4.4. del decreto impugnato), rispetto alle quali il motivo si pone in termini meramente contestativi, finendo con il riproporre temi già ampiamente vagliati dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi con questioni cruciali come quelle afferenti la sostenibilità del mutuo.
Il settimo motivo è del pari inammissibile in quanto, nuovamente, cerca di ottenere un nuovo sindacato sulla motivazione AVV_NOTAIO Corte d’Appello, con la quale neppure si confronta in modo specifico, laddove ha congruamente osservato che la vincita al lotto del COGNOME, essendo frutto di 72 giocate (e quindi di una giocata multipla), è indicativa di un’abitualità al gioco del proposto, sicché non potrebbe considerarsi solo l’importo di euro 14.500,00 quale spesa sostenuta a fronte AVV_NOTAIO vincita calcolato dal consulente rispetto alle predette 72 giocate di euro 200,00 ciascuna (pag. 23).
L’ottavo motivo è inammissibile in quanto generico: invero, se il terreno è stato acquistato dalla NOME nell’anno 1993, alcuna deduzione spiega la difesa quanto al momento nel quale è stato costruito su detto terreno il fabbricato oggetto AVV_NOTAIO misura di prevenzione.
In definitiva i ricorsi devono essere rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 23 settembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente NOME COGNOME