Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 32934 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5   Num. 32934  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/09/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a Capodrise il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a Recale il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a Caserta il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a Caserta il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 01/04/2025 AVV_NOTAIO Corte d’appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta  la  requisitoria  del  Sostituto  AVV_NOTAIO  Generale,  NOME  COGNOME,  che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
letta  la  memoria  del  difensore  dei  ricorrenti,  AVV_NOTAIO,  anche  di replica alla predetta requisitoria, che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1.Con il decreto in epigrafe, la Corte d’Appello di Napoli ha confermato, rigettando  l’appello  del  proposto  NOME  COGNOME  e  d ei  terzi  interessati  NOME COGNOME,  NOME  COGNOME  e  NOME  COGNOME,  il  provvedimento  di confisca reso dal Tribunale di Santa NOME Capua Vetere.
 Avverso  il  richiamato  decreto  NOME  COGNOME  hanno  proposto  ricorsi per cassazione con unico atto, affidandosi ad otto motivi, di seguito ripercorsi, entro i limiti necessari per la decisione.
2.1.  Con  il  primo,  lamentano  violazione  di  legge  per  inosservanza  di preclusione  processuale,  difetto di correlazione tra decisione  e proposta, violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, avendo riguardo all’avvenuta retrodatazione del termine iniziale AVV_NOTAIO pericolosità del proposto.
A fondamento dell’articolata censura pongono in rilievo che NOME COGNOME era stato già destiRAGIONE_SOCIALErio AVV_NOTAIO misura di prevenzione personale AVV_NOTAIO sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, giusta decreto n. 79 del 2015 del Tribunale di Santa NOME Capua Vetere che aveva individuato, quale data di inizio AVV_NOTAIO sua pericolosità sociale qualificata, l’anno 1999, di costituzione AVV_NOTAIO società RAGIONE_SOCIALE operante nel territorio di riferimento del clan COGNOME rispetto al quale era stato in sede penale accertato il suo ruolo di concorrente esterno.
Rappresentano che, a seguito di sentenza di condanna di primo grado dello stesso NOME COGNOME (tra l’altro) per il delitto di cui all’art. 416 -bis cod. pen., commesso nel periodo temporale tra il 1999 e il 2009, con proposte pressocché contestuali la DDA presso la procura di Napoli e la DIA di Napoli avevano chiesto l’emanazione AVV_NOTAIO misura di prevenzione patrimoniale nei confronti dello stesso e dei familiari sull’assunto di una sproporzione del patrimonio dei medesimi rispetto ai redditi dichiarati. La DIA aveva inoltre richiesto l’aggravamento AVV_NOTAIO misura personale , nel senso AVV_NOTAIO perdurante pericolosità sociale del proposto.
Alla luce di quanto premesso, i ricorrenti lamentano che il Tribunale, pur rigettando la richiesta di aggravamento AVV_NOTAIO misura personale, aveva retrodatato,  in  assenza  di  una  domanda  AVV_NOTAIO  Procura,  il  termine  AVV_NOTAIO  già accertata  pericolosità  sociale  all’anno  1996,  con una  statuizione  confermata dalla Corte territoriale con il provvedimento impugnato.
Inoltre, deducono che sarebbe stato così superato il precedente giudicato di prevenzione relativo alla misura personale circa la perimetrazione temporale AVV_NOTAIO misura, senza che ciò potesse essere giustificato da elementi nuovi afferenti l ‘ appartenenz a di NOME COGNOME al clan RAGIONE_SOCIALE sin dall’anno 1996. In particolare, pongono in rilievo che non sarebbero a tal fine sufficienti le dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, in quanto già esaminate nel precedente provvedimento applicativo AVV_NOTAIO misura di
prevenzione personale, nel quale egli si era limitato ad affermare genericamente che il COGNOME era ‘da sempre’ partecipe del sodalizio criminoso.
Né  elementi  nuovi  di  valutazione,  atti a corroborare  le  generiche propalazioni  del  COGNOME,  potrebbero  desumersi  dal  decreto  applicativo  AVV_NOTAIO misura  di  prevenzione  nei  confronti  dei  NOME  COGNOME,  nel  quale  non  si rinvengono elementi indizianti verso lo stesso NOME COGNOME.
Sarebbero dunque stati violati i principi espressi dalle Sezioni Unite nelle sentenze cc.dd. COGNOME e COGNOME.
2.2. Con  il  secondo  motivo  i  ricorrenti  deducono  violazione  dell’art.  4, comma 1, lett. a) ,  e  7  del  d.lgs.  6  settembre  2011,  n.  159,  in  relazione  agli artt.  125,  comma  3,  546  e  192  cod.  proc.  pen.  poiché  è  stata  ritenuta  la pericolosità  sociale  di  NOME  COGNOME  nel  periodo  ante riore  all’anno 1999 (ovvero, come detto, sin dall’anno 1996) in assenza di un adeguato compendio indiziario.
Lamentano, invero,  che  la  retrodatazione  AVV_NOTAIO  pericolosità  sociale  non potrebbe  desumersi  dalle  sole  generiche  dichiarazioni  del  collaboratore  di giustizia  COGNOME,  in  quanto l’art.  4,  comma  1,  lett. a) ,  del  d.lgs.  n.  159  del 2011,  postula,  come  chiarito  dalle  Sezioni  Unite  nella  pronuncia ‘Gattuso’, l’indizio di una concreta condotta che si sostanzi in un’azione che, se può essere isolata, deve essere comunque funzionale agli scopi associativi.
2.3. Con il terzo motivo denunciano, poi, violazione dell’art. 4, comma 1, lett. a) , e 7 del d.lgs. n. 159 del 2011 in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. per carente motivazione rispetto alla retrodatazione AVV_NOTAIO pericolosità sociale qualificata all’anno 1996, atteso il contrasto tra le generiche dichiarazioni poste a fondamento di essa dal COGNOME e le propalazioni degli altri collaboratori di giustizia.
2.4. Con il quarto motivo assumono violazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 159  del  2011  e  travisamento  probatorio  c.d.  per  invenzione  rispetto  alla valutazione AVV_NOTAIO prova tecnica offerta dalla difesa, nonché vizio di motivazione sulla determinazione delle spese per i consumi quale termine di raffronto per la individuazione AVV_NOTAIO sproporzione degli investimenti rispetto al reddito dichiarato.
Prospettano,  al  riguardo,  che  la  C orte  d’Appello  ha  rite nuto  che  per determinare la spesa media annuale, il consulente tecnico avesse utilizzato gli stessi  dati  proposti  dalla  DIA  per  ogni  ann o  dell’analisi  e  li  avesse  corretti considerando  i  valori  mediani  e  non  quelli  medi  AVV_NOTAIO  somma  aritmetica. Sostengono -e  di  qui  il  dedotto travisamento per invenzione -che, in
realtà,  il  consulente  AVV_NOTAIO  difesa  aveva  usato  dati  rivenienti  da  elaborazioni statistiche diverse, puntualmente descritte e allegate nell ‘ integrazione peritale del 26 febbraio 2025.
Aggiungono che, come già riconosciuto dal Tribunale, dalla spesa media annuale avrebbero dovuto essere detratti i costi dell’ abitazione,  poiché  il  loro nucleo familiare viveva in una casa di proprietà dall’anno 1993.
Denunciano,  infine,  che  il  tenore  di  vita  AVV_NOTAIO  famiglia  deve  essere valutato sulla scorta dei consumi e non già degli investimenti immobiliari come di contro assunto dal provvedimento impugnato.
2.5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 10 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 per omessa motivazione sulla determinazione del reddito dichiarato poiché questo è stato determinato sottraendo le componenti  fiscali  e  quelle  figurative,  come  i  redditi  da  fabbricati,  agrari  e dominicali, che non rappresentano una reale entrata, ma derivano dal possesso di fabbricati e terreni.
2.6. Mediante il sesto motivo lamentano, ai sensi degli artt. 10 e 24 del d.lgs.  n.  159  del  2011,  motivazione  apparente  e  omessa  motivazione  per travisamento AVV_NOTAIO prova in punto di valutazione AVV_NOTAIO sproporzione per effetto dell’incidenza  AVV_NOTAIO  sperequazione  derivante  dagli  anni  precedenti a  quello analizzato  e  carente  valutazione dell’ incidenza  degli  errori  materiali  accertati per  ciascun  anno  di  analisi  nella  determinazione  dei  redditi  disponibili  per investimenti.
A fondamento AVV_NOTAIO censura, in particolare, deducono che: per l’anno 1998, rispetto all’acquisto di un immobile per la somma di 150 milioni di vecchie lire, non sarebbe stati considerati: a) l’accollo del mutuo per la somma di 100 milioni documentato dall’atto di compravendita rogato dal notaio; b) l’inadempimento nei confronti dell’istituto di credito attestato dall’atto di precetto AVV_NOTAIO Banca per il mancato pagamento e il successivo accordo con la creditrice nell’anno 2009; per lo stesso an o 1998 non era stata vagliata l’entrata AVV_NOTAIO somma di 140 milioni di vecchie lire in ragione di una transazione intervenuta con l’istituto di credito San Paolo Invest; con riguardo all’anno 1999, il provvedimento impugnato aveva assunto un disavanzo dell’importo di oltre 125.000,00 euro, con conseguente confisca di due autorimesse acquistate per la somma di euro 18.231,44, senza considerare che nell’anno precedente aveva avuto la disponibilità, per effetto AVV_NOTAIO richiamata transazione con San Paolo Invest, dell’importo ulteriore di 140 milioni vecchie lire ; quanto all’anno
2002,  non  era  stata  motivata  la  confisca  di  un  immobile  acquistato  dalla ricorrente NOME.
Su  un  piano  più  generale,  i  ricorrenti  sottolineano  che  gli  errori  di valutazione  compiuti  rispetto  ai  redditi  disponibili  e  alle  spese/investimenti effettuati nei primi anni ridondano sulla correttezza del vaglio di sproporzione per gli anni successivi.
2.7. Mediante il settimo motivo denunciano violazione degli artt. 10 e 24 del  d.lgs.  n.  159  del  2011  e  motivazione  apparente sull’irrilevanza  AVV_NOTAIO documentata entrata finanziaria dell’anno 2005, non considerata dal provvedimento  impugnato  poiché  di  norma  una  vincita  al  gioco  presuppone delle  spese  a  tal  fine  effettuate  che  erano  rimaste  ignote  e  comunque  non calcolate dal consulente di parte.
2.8. Con  l’ottavo  motivo  assumono  o messa  motivazione  in  ordine  alla confisca dell’immobile in INDIRIZZO, di proprietà AVV_NOTAIO terza interessata  NOME,  trattandosi  di  acquisto  risalente  all’anno  1993  e quindi al di fuori del perimetro temporale AVV_NOTAIO pericolosità sociale del coniuge, pur volendo retrodatare la stessa all’anno 1996.
CONSIDERATO IN DIRITTO
 I  primi  tre  motivi  dei  ricorsi,  suscettibili  di  valutazione  unitaria,  non sono fondati, per le ragioni di seguito indicate.
1.1. È fatta valere, innanzi tutto, la questione relativa all’operatività, nel procedimento  di  prevenzione,  del  principio  di  corrispondenza  tra  le  richieste AVV_NOTAIO  Procura  e  la  decisione,  con  peculiare  riguardo  alla  retrodatazione  del giudizio di pericolosità sociale all’anno 1996.
Al riguardo, va considerato che questa Corte ha a più riprese affermato che nel procedimento di prevenzione non viola il principio di correlazione tra contestazione e pronuncia, ritenere sussistente la pericolosità generica in luogo di quella qualificata originariamente ipotizzata, purché sugli elementi fattuali fondanti la decisione sia stato garantito il contraddittorio ( ex aliis , Sez. 5, n. 28695 del 19/05/2022, Priolo, Rv. 283542, in motivazione; Sez. 1, n. 8038 del 05/02/2019, Manauro, Rv. 274915; Sez. 1, n. 32032 del 10/06/2013, COGNOME, Rv. 256451).
Del pari, si è ritento che, in tema di misure di prevenzione, il tribunale, una  volta  avviata  l’azione  da  parte  del  AVV_NOTAIO  o  del AVV_NOTAIO,  può  disporre  d’ufficio  le  indagini  ritenute  opportune  e,  all’esito,
ordinare il sequestro dei beni del proposto ex art. 20 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 151, ovvero la confisca ex art. 24 del citato d.lgs., anche con riguardo a beni non previamente sottoposti a sequestro con autonomo provvedimento, non determinando l’esercizio di tale potere officioso il venir meno AVV_NOTAIO correlazione AVV_NOTAIO decisione con l’accusa, che attiene pur sempre alla sproporzione tra beni in sequestro e redditi apparenti o dichiarati (tra le altre, Sez. 2, n. 30655 del 03/02/2023, Rappa, Rv. 284948; Sez. 2, n. 5248 del 23/01/2007, COGNOME, Rv. 236129).
Nel  sancire  tali  principi  è  stato  rimarcato,  peraltro,  che  le  particolari «rigidità»  AVV_NOTAIO  disciplina  penalistica,  rapportate  al  peso  sanzionatorio  AVV_NOTAIO decisione,  non  sono  in  modo  automatico  «esportabili»  al  procedimento  di prevenzione, governato in via generale da modalità procedimentali che realizzano forme differenziate di esercizio del diritto di difesa (Sez. 1, n. 32032 del 10/06/2013, COGNOME, cit., in motivazione).
E, del resto, è costante nella stessa giurisprudenza costituzionale l’assunto per il quale le profonde differenze del procedimento di prevenzione rispetto al processo penale giustificano la diversa disciplina degli stessi ( ex multis , sent. n. 208 del 2017, n. 106 del 2015 e n. 321 del 2004, ord. n. 275 del 1996). In particolare, è stato riconosciuto che la diversa natura del giudizio di prevenzione rispetto al giudizio penale comporta la possibilità per il legislatore di «modulare diversamente le forme di esercizio del diritto di difesa in rapporto alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione (Corte Cost., sent. n. 21 del 2012; n. 321 del 2004).
Il collegio ritiene, nel solco dei superiori principi, di affermare, con specifico riguardo alla retrodatazione del giudizio di pericolosità sociale, che il giudice chiamato a decidere sulla richiesta di prevenzione possa, purché il tema AVV_NOTAIO perimetrazione temporale AVV_NOTAIO pericolosità del proposto sia posto nella richiesta di applicazione AVV_NOTAIO misura, individuare in un momento anteriore la pericolosità (generica o qualificata a seconda dei casi), purché i relativi elementi di fatto risultino agli atti e su di essi si sia realizzato un contraddittorio effettivo.
In applicazione dell’indicato principio, avendo riguardo alla fattispecie in considerazione, le doglianze sottese al primo motivo dei ricorsi palesano la loro infondatezza in quanto:
la  richiesta  di  aggravamento  AVV_NOTAIO  misura  di  prevenzione  personale  a carico di NOME COGNOME AVV_NOTAIO DIA di Napoli, (anche) a fronte AVV_NOTAIO quale è stato adottato il provvedimento confermato da quello oggetto di ricorso, aveva posto,
come  congruamente  evidenziato  dal  decreto  censurato,  la  questione  AVV_NOTAIO perimetrazione temporale AVV_NOTAIO pericolosità sociale del ricorrente, nel senso che essa doveva essere estesa ad un periodo successivo a quello precedentemente individuato nell’anno 2009 .
S ul tema dell’individuazione del periodo AVV_NOTAIO pericolosità sociale qualificata del proposto si è svolto un congruo contraddittorio tra le parti, alla luce degli elementi acquisiti agli atti, tra i quali anche quelli inediti relativi alle risultanze del sequestro a carico dei NOME COGNOME.
Peraltro,  nella  fattispecie  in  esame,  la  retrodatazione  temporale,  come evidenziato, è avvenuta già in primo grado, sicché si è articolato il contraddittorio  sulla  stessa  in  appello,  con  conseguente  esclusione  di  ogni pregiudizio all’esercizio  del  diritto  di  difesa  del  proposto,  per  come  declinabile secondo quanto osservato nel procedimento di prevenzione (Sez. 1, n. 32032 del 10/06/2013, COGNOME, cit., in motivazione).
1.2. In secondo luogo, si deduce la violazione del c.d. giudicato di prevenzione poiché la retrodatazione AVV_NOTAIO pericolosità sociale non sarebbe fondata su nuovi elementi idonei a superare lo stesso, atteso che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME erano state già vagliate nel precedente procedimento di prevenzione a carico del medesimo NOME COGNOME e che significativi elementi non potevano ritrarsi dagli esiti del sequestro a carico dei NOME COGNOME.
Ora, se è vero che nel procedimento di prevenzione opera una preclusione derivante dal giudicato, ciò, come è stato chiarito dalle Sezioni Unite sin dalla sentenza ‘COGNOME‘ , evocata dalla medesima difesa dei ricorrenti, avviene sempre rebus sic stantibus , con la conseguenza che non è impedita la rivalutazione AVV_NOTAIO pericolosità qualificata ove sopravvengono nuovi elementi indiziari, non precedentemente noti, che comportino una valutazione di maggior gravità AVV_NOTAIO pericolosità stessa e un giudizio di inadeguatezza delle misure in precedenza adottate (Sez. U, n. 18 del 03/07/1996, COGNOME, Rv. 205260 -01; conf. Sez. U, n. 600 del 29/10/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 245176). Il che si correla, ancora una volta, all’ ontologica diversità tra il giudizio penale – che è giudizio necessariamente sul fatto che si ipotizza come commesso dall’imputato – e giudizio di prevenzione che rappresenta, invece, un giudizio sulla «attitudine» AVV_NOTAIO persona a compiere condotte pericolose per il corretto sviluppo delle relazioni sociali ed economiche. Da qui la possibilità di «rinnovare» il giudizio di prevenzione lì dove nuove fonti conoscitive – non impiegate in precedenza – forniscano contributi illuminanti circa lo stile di vita del soggetto proposto.
Ebbene, la decisione impugRAGIONE_SOCIALE si è mossa nel solco degli indicati principi, poiché ha individuato elementi idonei a retrodatare all’anno 1996 la pericolosità sociale del proposto nelle risultanze dei sequestri a carico dei NOME COGNOME, ‘soci’ storici del COGNOME, risultanze che peraltro sono solo genericamente contestate in sede di ricorso per cassazione, e che hanno consentito una rinnovata e più circostanziata valutazione, come si desume dallo stesso provvedimento censurato, delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME.
Né  può  dirsi  che  la  motivazione  del  decreto  AVV_NOTAIO  Corte  d’Appello  sia inesistente (o apparente) e, dunque, tale da schiudere le porte al sindacato di questa Corte di legittimità, perché non individuerebbe il ruolo svolto dal COGNOME per il clan COGNOME prima AVV_NOTAIO costituzione AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE
Al riguardo, in realtà, il provvedimento impugnato (pag. 12) sottolinea, con argomentazioni peraltro congrue, che indice dell’appartenenza del proposto al sodalizio mafioso -appartenenza che, viene opportunamente ricordato, è concetto diverso da quello di partecipazione allo stesso ai fini dell ‘affermazione AVV_NOTAIO responsabilità penale ex art. 416bis cod. pen. -è la stessa decisione del clan di affidargli la gestione AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, ciò che presuppone una significativa fiducia dei vertici del clan maturata nel tempo nei confronti dell’imprenditore con cui stipula il rapporto sinallagmatico.
Il quarto motivo è inammissibile, perché con esso viene contestata la ragionevolezza delle argomentazioni sottese alla valutazione di sproporzione degli investimenti del proposto e dei suoi familiari nel periodo considerato rispetto alle spese sostenute per i consumi compiuta dal decreto impugnato. La relativa motivazione, invero, contenuta nel § 4.2., è fondata sul (congruo) rilievo per il quale le spese sostenute dalla famiglia COGNOME, nella quale il marito e padre era un imprenditore e si effettuavano plurimi investimenti immobiliari, non avrebbero potuto essere equiparate, come invece preteso dal consulente AVV_NOTAIO difesa, a quelle AVV_NOTAIO famiglia di un operaio monoreddito in un piccolo Comune del Sud Italia.
Donde l’inammissibilità del motivo, atteso che, com’è noto, ne l procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).
Dal  che  consegue, inoltre,  anche  l’inammissibilità  del  dedotto vizio  di travisamento  AVV_NOTAIO  prova  per  invenzione,  poiché  il  travisamento  probatorio  è riconducibile  alla  violazione  di  legge  solo  qualora  non  abbia  investito  plurime
circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, (cfr. Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435). Il che tuttavia, non può ritenersi nella fattispecie in esame, in quanto la ragione decisiva, come si è detto, per la quale sono state disattese le prospettazioni del consulente tecnico di parte è la riconduzione AVV_NOTAIO spesa media annua AVV_NOTAIO famiglia COGNOME ad una diversa categoria.
Il quinto motivo non è fondato, atteso che l’art. 24 del d.lgs. n. 159 del  2011  laddove  fa  riferimento  al  reddito  dichiarato  ai  fini  delle  imposte  sui redditi  deve -come  ha  correttamente  ritenuto  il  provvedimento  impugnato  avere riguardo al  reddito,  per  come  risultante  dalle  relative  dichiarazioni,  che residua al soggetto al netto delle imposte, senza tenere conto delle componenti solo figurative come il possesso di immobili non produttivi di reddito.
Invero solo considerando il reddito netto ed effettivo a disposizione del soggetto può essere compiuto il vaglio di sproporzione rispetto agli acquisiti e agli investimenti effettuati che consente l’adozione delle misure di prevenzione patrimoniale.
Il sesto motivo è inammissibile poiché, ancora una volta, con esso, sotto l’egida AVV_NOTAIO violazione di legge e AVV_NOTAIO motivazione apparente, si cela la denuncia di un vizio di motivazione AVV_NOTAIO decisione, la quale, peraltro, si fonda su argomentazioni congrue per ciascun anno considerato (§§ 4.3. e 4.4. del decreto impugnato), rispetto alle quali il motivo si pone in termini meramente contestativi, finendo con il riproporre temi già ampiamente vagliati dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi con questioni cruciali come quelle afferenti la sostenibilità del mutuo.
Il settimo motivo è del pari inammissibile in quanto, nuovamente, cerca di ottenere un nuovo sindacato sulla motivazione AVV_NOTAIO Corte d’Appello, con la quale neppure si confronta in modo specifico, laddove ha congruamente osservato che la vincita al lotto del COGNOME, essendo frutto di 72 giocate (e quindi di una giocata multipla), è indicativa di un’abitualità al gioco del proposto, sicché non potrebbe considerarsi solo l’importo di euro 14.500,00 quale spesa sostenuta a fronte AVV_NOTAIO vincita calcolato dal consulente rispetto alle predette 72 giocate di euro 200,00 ciascuna (pag. 23).
L’ottavo  motivo  è  inammissibile  in  quanto  generico:  invero,  se  il terreno  è  stato  acquistato  dalla  NOME  nell’anno  1993,  alcuna  deduzione spiega la difesa quanto al momento nel quale è stato costruito su detto terreno il fabbricato oggetto AVV_NOTAIO misura di prevenzione.
In definitiva i ricorsi devono essere rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 23 settembre 2025
Il Consigliere Estensore                                                   Il Presidente NOME COGNOME