Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9165 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9165 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Melito di Porto Salvo il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 09/06/2023 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento di cui in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato il decreto del Tribunale di Reggio Calabria con il quale è stata applicata ad NOME la misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza riducendone la durata in due anni e sei mesi, con cauzione di euro 3000.
P
)
2.Avverso detto decreto propone ricorso il difensore di NOME COGNOME con un unico motivo.
Violazione di legge per omessa motivazione avendo la Corte distrettuale fondato l’accertamento dell’attuale pericolosità sociale nonostante sia il rilevante arco temporale intercorso tra la commissione dell’ultimo reato (coltivazione del 3 giugno 2018) e la data di valutazione della sussistenza della pericolosità; sia il rispetto della misura di prevenzione dell’avviso orale, notificato il 22 ottobre 2017, incluso il divieto di frequentazioni.
Peraltro, NOME, nel cd Processo “Selfie”, non annovera contestazioni di detenzione e porto di arma da fuoco, diversamente da quanto riportato nel provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per far valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
Il perimetro del controllo affidato alla Corte di cassazione in materia di misure di prevenzione, personali o reali, è ammesso solo per violazione di legge, così dovendosi escludere dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi del vizio di motivazione previsto dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., restando salva la sola denuncia della motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246).
Alla luce di questo delimitato ambito diventano improponibili, sotto forma di violazione di legge, non solo i vizi tipici concernenti la tenuta logica del discorso giustificativo, ma anche quelli espressi in termini di mancata considerazione di prospettazioni difensive quando queste, in realtà, siano state valutate dal giudice o risultino assorbite dagli argomenti del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246), o comunque non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080).
La Corte distrettuale, con argomenti logici, sebbene assai sintetici, ha illustrato le ragioni giustificative della decisione dando conto degli elementi fattuali che consentono di inquadrare NOME nella categoria della pericolosità sociale qualificata di cui all’art. 4, lett. b) e c), d. Igs. n. 159 del 2011 alla luce
dell’essere stato condannato, anche in grado di appello, quale partecipe di un’associazione dedita al narcotraffico, iniziata nel 2016 e composta da suoi familiari pregiudicati, attraverso un’ articolata e ben organizzata attività d coltivazione di diverse piantagioni di marijuana, site in diversi comuni calabresi, di rilevanti dimensioni (capo A) ed in ordine ai reati-fine (capi B e C), aggravati dall’ingente quantità, condotte svolte in modo professionale attraverso mezzi agricoli, strumenti di irrigazione fertilizzazione, dotazione di un sofisticato sistema di foto-trappole per evitare i controlli delle forze dell’ordine; b) dell’essere gravato da precedenti penali in materia di stupefacenti; c) dall’avere frequentato già dal 2014 soggetti dediti a questi reati tanto da comprovare un solido e risalente inserimento nel tessuto criminale; d) della percezione di redditi irrisori o nulli suoi e dei suoi familiari negli anni 2014- 2017, tali da comprovare il suo mantenimento con profitti derivanti dal narcotraffico.
In questa cornice, i giudici di appello, con una motivazione che non può ritenersi né inesistente, nè meramente apparente, hanno reputato che la condanna del ricorrente per i reati indicati e l’assenza di elementi idonei a far desumere il suo recesso dal sodalizio, avessero fondatamente determinato il primo giudice a formulare il giudizio di persistenza dell’attualità della sua pericolosità sociale che, in assenza di elementi positivi favorevoli, non è esclusa dal tempo trascorso dai fatti e dal rispetto di un secondo provvedimento di prevenzione, costituito dall’avviso orale, di cui all’art. 3 d. Igs. n. 159 del 2011, che ne dimostra, invece, la persistenza.
4.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 febbraio 2024
La AVV_NOTAIO estensora
Il Pr sidente