Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20167 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20167 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a SAN CIPRIANO D’AVERSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME;
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Letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona della dott.ssa NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 29 novembre 2021, il Magistrato di sorveglianza di L’Aquila, richiamati gli artt. 208 e 216 cod. pen., 679 cod. proc. pen., 69 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., dichiarava non cessato lo stato di pericolosità di NOME COGNOME e disponeva la proroga per la durata di un anno della misura di sicurezza dell’assegnazione a una casa di lavoro, stabilita nei confronti di costui con precedenti provvedimenti.
NOME COGNOME proponeva appello, che veniva rigettato dal Tribunale di sorveglianza di L’Aquila con ordinanza del 3 maggio 2022.
NOME COGNOME, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione dell’attualità della pericolosità sociale. Afferma che i fatti posti all base della nuova condanna emessa nei suoi confronti sono risalenti nel tempo all’anno 2002 – e non possono incidere sul giudizio inerente alla pericolosità, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale di sorveglianza. Il ricorrente afferma, inoltre, che la misura di sicurezza personale aggiunta a una pena detentiva può essere eseguita soltanto dopo che quest’ultima è stata espiata e che il Tribunale di sorveglianza non ha esaminato la relativa doglianza, formulata perché nel caso in esame il Magistrato di sorveglianza ha disposto la proroga della misura di sicurezza a fronte di una pena detentiva di venti anni di reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato per alcuno dei profili proposti.
1.1. Per le censure riguardanti la motivazione, sebbene sia corretto il rilievo del ricorrente in base al quale l’attualità della sua pericolosità sociale non può ricavarsi dalla recente condanna alla pena di venti anni di reclusione, perché essa è relativa a un omicidio risalente al 2002, deve osservarsi che l’ordinanza impugnata non si limita a ricavare l’attualità della pericolosità da tale fatto, ma rende congrua motivazione nel ricollegare il giudizio di permanenza della pericolosità sociale, oltre che alla caratura criminale di NOME COGNOME, ai pareri
espressi dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE. Il provvedimento impugnato, complessivamente valutato, si presenta quindi sorretto da congrua motivazione.
1.2. Non colgono nel segno, poi, le censure volte a contestare la possibilità di esprimere un giudizio di pericolosità sociale del prevenuto durante la sua detenzione. Per un verso, infatti, al momento dell’emissione dell’ordinanza ora impugnata NOME COGNOME era ristretto per una pena definitiva la cui espiazione si sarebbe conclusa in epoca prossima (16 dicembre 2022) e alla misura cautelare in carcere in relazione a un processo nell’ambito del quale era stata emessa nei suoi confronti una sentenza di condanna alla pena di venti anni di reclusione che, però, ancora non era divenuta definiva e, quindi, non poteva essere in corso di esecuzione.
Al momento dell’emissione del provvedimento impugnato, quindi, non sussistevano ostacoli all’espressione di un giudizio sulla pericolosità sociale e sulla proroga della misura di sicurezza, avuto riguardo: alla prossimità della conclusione dell’espiazione della pena; alla mancanza di definitività della condanna più recente; all’operatività del principio, pienamente condivisibile, in base al quale la misura della custodia cautelare in carcere non comporta la sospensione dell’esecuzione di una misura di sicurezza detentiva (Sez. 1, n. 37034, del 27/05/2019, Rv. 276942-01).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 7 dicembre 2022.