Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 146 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 146 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Locri il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/07/2025 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentita il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; sentito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato l’istanza di riesame avverso il provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso il 9/6/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti di NOME COGNOME, escludendone
il delitto di partecipazione ad un’associazione dedita al narcotraffico, ma riconoscendo la gravità indiziaria per i delitti di vendita di partite di cocaina a Cor e Grillà.
Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso NOME COGNOME, con atto sottoscritto dal difensore, articolando un unico motivo relativo alle sole esigenze cautelari e censurando il provvedimento impugnato per violazione di legge e vizio di motivazione per avere fondato il pericolo di reiterazione soltanto sulla gra del fatto e le sue modalità, non anche sulla sua specifica condotta.
In particolare, nell’accertamento dell’attualità del pericolo non si è tenuto conto della risalenza dei fatti all’ottobre 2020 e all’operatività dell’associazione di cui è stata esclusa la sua partecipazione – a contestazione chiusa sino a detta data.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per genericità.
2.11 provvedimento impugnato, in ordine alle esigenze cautelari, ha fornito congrua e logica motivazione alle pagg. 11 e 12 valorizzando la biografia delinquenziale dell’indagato, espressiva di una spiccata pericolosità sociale. In particolare, si sono menzionati i diversi precedenti penali, compreso quello per il quale sta scontando la pena definitiva di 13 anni e 8 mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e i carichi pendenti tra i quali un delitto in materia di stupefacenti commesso l’8 marzo 2021 – successivamente ai fatti in esame – e altre quattro ordinanze cautelari emesse dai Giudici per le indagini preliminari di Locri, Reggio Calabria, Firenze e Brescia, cui si aggiungono sia la latitanza per oltre un anno, sia l’avere commesso i fatti oggetto del presente procedimento mentre si trovava in regime di arresti domiciliari presso la RAGIONE_SOCIALE, con avvenuta revoca della detenzione domiciliare il 28 novembre 2023. Le menzionate ulteriori condotte dell’indagato sono state ritenute dal Tribunale sintomatiche di attuale perdurante pericolosità del COGNOME erroneamente denominato nel ricorso NOME COGNOME – così da rendere recessiva la generica censura difensiva sul fattore temporale e non rilevante l’esclusione della sua condotta partecipativa.
Alla stregua ditali argomenti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 4 dicembre 2025
La AVV_NOTAIO estensora
Il Presid COGNOME t