Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45854 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45854 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG
RICORSO TRATTATO CON CONTRADDITTORIO SCRITTO EX ART. 611 C.P.P.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso il decreto della Corte di appello di Reggio Calabria del 2/12/2022-28/03/2023 con cui, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Reggio Calabria che aveva disposto la confisca di alcuni beni, ha restituito agli aventi diritto di un immobile (insistente nel comune di San Giovanni), confermando nel resto il provvedimento di prevenzione.
Al riguardo, con un unico motivo variamente articolato, si deduce la violazione di legge e l’inosservanza delle disposizioni processuali in relazione all’art. 125 cod. proc. pen. e all’art. 24 del D.Lgs. n. 159/2011 (in riferimento all’art. 4 del decret medesimo).
In particolare, le censure attengono:
2.1. alla corretta delineazione del concetto di “appartenenza” (inteso quale dimostrazione di un apporto funzionale che il proposto avrebbe reso al sodalizio, desunto dal giudice del merito dal mero rinvio a giudizio) e di retrodatazione del momento di insorgenza della pericolosità sociale del proposto (non fondato su dati storicamente accertabili da cui possa ricavarsi la collocazione del momento di insorgenza al 2008, ma su elementi di sospetto e non secondo un canone di “generica” pericolosità ma riferiti al tipo criminologico rispetto al quale vien avanzata la proposta di sottoposizione alla sorveglianza speciale);
2.2. all’omessa (ovvero apparente) motivazione in ordine all’individuazione del profilo di sperequazione collocabile al 2008 essendosi richiamata sul punto un’informativa che invece fa riferimento all’anno 2010.
Con requisitoria del 10/07/2023, il Pubblico ministero, nella persona dell’AVV_NOTAIO, sul rilievo della manifesta infondatezza dei motivi, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Con memoria pervenuta il 9/09/2023, la difesa del ricorrente ha replicato alla requisitoria del P.G., con particolare riguardo alla delineazione di un profilo d pericolosità dell’originario proposto e in relazione all’individuazione del momento di insorgenza della pericolosità, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
L’apprezzamento della pericolosità sociale è stato compiuto attraverso una motivazione che, lungi dal rendere assente o apparente il discorso giustificativo, dà congruamente conto delle ragioni poste a fondamento di tale valutazione (si v. pagg. 3-5 del provvedimento impugnato), mediante il dovizioso richiamo ai
provvedimenti cautelari all’epoca emessi nei confronti del proposto, confermati fino alla sede di legittimità e al contenuto di intercettazioni telefoniche ritenut assai sintomatiche. Di conseguenza, l’asserito vulnus che sarebbe consistito nell’essersi adagiato il Tribunale al dato processuale del rinvio a giudizio inerente alla ritenuta “appartenenza” del defunto proposto COGNOME NOME NOME padre e dante causa dell’odierna ricorrente – risulta infondato, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali richiamati nella requisitoria del P.G., tra cui va evidenziato quello secondo cui, ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione, il giudizio di pericolosità, basato sull’avvenuta emissione di provvedimento restrittivo della libertà personale per associazione per delinquere di stampo mafioso dell’imputato e sul successivo rinvio a giudizio, è insito nell’indizio d appartenenza ad un’associazione che si prefigge di realizzare e mantenere il controllo di attività economiche attraverso la intimidazione sistematica, come nella specie per la famigerata e storica cosca COGNOMERAGIONE_SOCIALECOGNOME (v. Sez. 1, Sentenza n. 1917 del 29/04/1986, Rv. 173455).
Il decreto impugnato evidenzia, con motivazione particolareggiata e del tutto esaustiva, come tutti gli altri beni oggetto di confisca (ad eccezione, cioè, di quello per cui è stata disposta la restituzione, trasferito nel gennaio 2008 e, come detto, svincolato poi dall’ablazione) furono acquistati (e pagati) dal COGNOME NOME a far tempo dalla metà del 2010 in avanti (v. decreto, pag. 6). Dunque, anche a voler accedere alla tesi difensiva, perimetrando la pericolosità sociale a far tempo dall’inizio di quell’anno (2010), la misura ablativa troverebbe comunque piena legittimità e giustificazione proprio dal citato dato temporale. Né in ricorso viene esplicitato lo specifico interesse ad una pronuncia che – a tacer degli ulteriori profili di inammissibilità, evidentemente assorbiti da tale preliminare rilievo ‘fermasse’ GLYPH l’insorgere GLYPH della GLYPH pericolosità GLYPH all’inizio GLYPH del GLYPH 2010. GLYPH Interesse, evidentemente, legato, per la ricorrente, esclusivamente al profilo ablativo e non personale, nel senso che solo il proposto, se vivente, avrebbe avuto un autonomo interesse di tal genere. Dunque: in assenza della dimostrazione, da parte della difesa, che l’eventuale accoglimento della censura sia satisfattivo di uno specifico interesse in relazione alla disposta ablazione dei beni, la censura stessa risulta sotto tale aspetto inammissibile.
In ordine alla doglianza in tema di sperequazione tra entrate finanziarie lecite e documentate e disponibilità finanziarie utilizzate, non calzante si rivela i richiamo al vizio di “motivazione apparente”, in quanto il provvedimento impugnato risulta sul punto corredato da una motivazione – con i calcoli di sproporzione riportati per ciascun anno – che, lungi dall’essere evanescente, dà in modo “ragionieristico” conto della sussistenza del presupposto di legge in aderenza al periodo temporale di insistenza di quei beni che sono rimasti nell’alveo
del provvedimento ablativo.
In conclusione, nulla aggiungendo di decisivo la memoria difensiva, ricorso va dichiarato inammissibile, condannandosi il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (C cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 15/09/2023