Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36547 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36547 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato in Algeria DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/02/2024 del Tribunale di sorveglianza di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procura generale NOME COGNOME, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Ancon confermava, in sede di appello, la decisione del locale Ufficio di sorveglia emanata il 17 novembre 2023, con cui si disponeva darsi esecuzione, nei confront di NOME COGNOME, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata anno, in luogo della misura dell’espulsione dallo Stato, ordinata con la sent irrevocabile di condanna.
Secondo il Tribunale, la pericolosità sociale del condannato, seppur scema dopo la positiva conclusione dell’affidamento in prova al servizio sociale, poteva dirsi totalmente cessata alla luce di una valutazione complessiva degli e altalenanti, dell’esecuzione penale e della relativa osservazione; sicché si re ancora temporaneamente necessaria l’adozione di un’opportuna misura contenitiva, onde saggiare l’effettività e la saldezza del percorso di emenda.
Ricorre COGNOME per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiduc Nei due connessi motivi, passibili di illustrazione congiunta, il ricor deduce la violazione degli artt. 133 e 203 cod. pen., e dell’art. 679 cod. proc nonché il vizio di motivazione.
A suo dire, la persistenza della pericolosità sociale era stata ritenuta sull dell’unico parametro di riferimento della gravità del commesso reato, sen adeguata considerazione del valido reinserimento sociale già operato.
Il giudizio sarebbe, dunque, disancorato dal requisito legale dell’attualità pericolosità stessa e sarebbe contraddittorio rispetto ai certificati avanz tratta mentali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, nei due connessi motivi, congiuntamente esaminabili, infondato.
La pericolosità sociale, rilevante ai fini dell’applicazione di una misu sicurezza personale, consiste nel pericolo di commissione di nuovi reati da p dei soggetto interessato, che deve essere valutato alla luce dei param desumibili dall’art. 133 cod. pen. (tra le molte, Sez. 1, n. 50164 del 16/05 Carrara, Rv. 271404-01), tenuto conto dunque sia della gravità dei commessi rea sia della capacità a delinquere, quest’ultima desunta anche da fatti successivi il comportamento manifestato durante e dopo l’esecuzione della pena (da ultimo Sez. 1, n. 8242 del 27/11/2018, dep. 2019, Morreale, Rv. 274918-01).
Il Tribunale di sorveglianza non si è discostato da tale corretta impostazione di principio e ha succintamente, ma esaustivamente, motivato al riguardo.
Come esattamente rilevato anche dal Procuratore generale requirente, l’ordinanza impugnata ha preso in esame i precedenti penali e disciplinari del soggetto (non potendo neppure essere dimenticato il fallimento di pregresse misure alternative e l’ultimo episodio trasgressivo, risalente all’anno 2021 nel corso della detenzione carceraria) e ha comparato detto vissuto con il successivo risultante mutamento di stile di vita del soggetto stesso, ora in possesso di un lavoro (a tempo determinato) e di punti di riferimento familiari.
Con valutazione coerente, logica ed attualizzata, esente dunque da censure in questa sede, il giudice a quo ha per l’effetto ritenuto che il percorso di riabilitazione dell’interessato, certamente sussistente e tuttavia assai recente, ne precludesse l’espulsione dal territorio nazionale ma, in pari tempo, giustificasse l’applicazione temporanea della misura gradata della libertà vigilata, in funzione di contenimento della pericolosità sociale residua e in attesa del definitivo riscontro della sua cessazione.
Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 20/06/2024