Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46478 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46478 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Scilla il DATA_NASCITA, avverso il decreto della Corte di appello di Reggio Calabria in data 11/03/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento in data 4/03/2020, il Tribunale di Reggio Calabria aveva applicato, nei confronti di NOME COGNOMECOGNOME la misura di prevenzione de sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di 1 anno con l’obblig soggiorno nel comune di residenza e la cauzione di 1.000 euro. Secondo i Tribunale, COGNOME doveva ritenersi attualmente pericoloso ai sensi dell’art. 1 b) e c), d.lgs. n. 159 del 2011, tenuto conto della vicinanza temporale dell’ul condotta delittuosa, commessa nel 2019 e dei procedimenti pendenti a suo carico (n. 5038/17 per i reati di cui agli artt. 707 cod. pen. e 4, legge n. 110 de commessi il 25/10/2017; n. 2814/18, per il reato dell’art. 17, TULPS, commesso il 14/06/2018; n. 3501/2018, per il delitto degli artt. 582 e 110 cod.
accertato il 13/07/2018; n. 5690/18 per il reato degli artt. 727 cod. pen., legge n. 150 del 1992, accertato il 4/12/2019; n. 829/2019 per il delitto degl 624 e 624 cod. pen., accertato il 25/02/2019; n. 880/2019 per i reati di cui artt. 648, 337 e 61, n. 2, cod. pen., accertato in data 2/03/2019). Ino natura illecita dei redditi allo stesso riferibili si desumeva dal numero tipologia dei reati contro il patrimonio contestati, in mancanza di speci indicazioni contrarie fornite dal proposto sulla sufficienza dei redditi leciti.
1.2. Con decreto della Corte di appello di Reggio Calabria in data 29/01/20 era stata respinta l’impugnazione avverso il primo provvedimento.
1.3. Con sentenza n. 31697 della Quinta Sezione penale della Corte d Cassazione del 12/07/2021 il decreto fu annullato in relazione al giudizi attualità della pericolosità sociale, fondato dalla Corte di appello sull elencazione di alcuni procedimenti riportati nel certificato dei carichi pen senza dare conto dell’esito di essi e, soprattutto, senza un’autonoma valutaz dei fatti da essi desumibili. Inoltre, il giudizio di pericolosità ai sensi lett. b) , d.lgs. n. 159 del 2011 era stato basato su alcune condanne per reati cont il patrimonio, senza dare conto dell’epoca dei fatti, della loro effettiva cap produrre reddito e se i relativi profitti avessero potuto costituire, in un dete arco temporale, l’unica fonte di reddito per il proposto.
1.3. Con decreto in data 11/03/2022, la Corte di appello di Reggio Calabria nuovamente respinto l’appello, confermando a carico di NOME COGNOME il giudizi di pericolosità ai sensi della sola lett. c) dell’art. 1, d.lgs. n. 159 del 2011. Nel frangente, la Corte di appello ha acquisito gli esiti dei procedimenti penal particolare: la sentenza di primo grado n. 3158/19 resa nel procedimento 880/19 di condanna a 10 mesi di reclusione per il delitto di cui all’art. 33 pen., commesso il 2/03/2019; l’avviso di conclusione delle indagini preliminari procedimento n. 2814/18 per il reato di cui all’art. 17 TULPS, commesso 16/06/2018, per la detenzione nell’abitazione di una spada; gli att procedimento n. 880/19, relativo alla fuga contromano, in data 2/03/2019, bordo di uno scooter, ponendo in pericolo l’incolumità personale di Carabinieri e utenti della strada. Tali fatti, unitamente alle precedenti condanne per deten di stupefacenti e guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droga, so ritenuti indicativi della pericolosità sociale del proposto ai sensi della c) dell’art. 1 e della sua attualità, essendo l’ultimo episodio prossimo alla emissione del decreto di primo grado, mentre la detenzione della spada era st accertata il 16/06/2018. La Corte ha, invece, escluso l’applicazione dell’art. b) , d.lgs. n. 159 del 2011, non risultando elementi concreti sulla situazi economica del proposto da cui desumere che egli fosse dedito a commettere reati dai quali traeva, in tutto o in parte, i mezzi del proprio sostentamento.
COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erro applicazione dell’art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011, nonché la apparen motivazione in relazione al giudizio di attualità della pericolosità soc l’inesistenza di essa in ordine alla modifica della entità della misura. Nel de il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che la Corte territoriale si sia limitata ad acquisire gli esiti dei procedimen pendenti, che avrebbero condotto alla condanna soltanto in un caso, mentre altre due ipotesi il procedimento sarebbe giunto solo agli avvisi ex art. 415-bis cod. proc. pen. Da tali episodi la Corte territoriale desumerebbe la pericol sociale di COGNOME con motivazione apparente, rimettendo all’interprete il com di integrare il suo ragionamento con le più varie congetture. Invero, allorch elementi sintomatici di pericolosità siano lontani nel tempo rispetto al mome del giudizio, sarebbe necessaria la puntuale esplicitazione delle ragioni per cu rilevino nella valutazione della personalità del soggetto. Al contrar provvedimento impugnato, come quello precedentemente annullato, avrebbe valorizzato soltanto i precedenti penali e le pendenze giudiziarie di COGNOME. I non vi sarebbe accenno, in motivazione, a una possibile rivalutazione della dur della misura in virtù dell’avvenuto alleggerimento della posizione del proposto
In data 27/09/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta Procuratore AVV_NOTAIO presso la Corte di cassazione, con la quale è stato chies rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto,. deve essere respinto.
Va premesso che in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 201 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmen decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da po determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mule Rv. 279284 – 01).
Orbene, nel caso qui in rilievo, la Corte di appello, in sede di rinv esaminato gli esiti di due procedimenti penali che, nel provvedimento originar
erano stati citati semplicemente quali pendenze a carico di NOME COGNOME e senza compiere un’autonoma valutazione degli episodi che ne costituivano oggetto; e ha, in relazione ad essi, formulato una prognosi di pericolosità sociale, che accanto ai fatti di resistenza e di possesso di arma bianca oggetto dei procedimenti in questione, stavolta oggetto di specifico scrutinio, ha anche preso in esame i precedenti penali del proposto per detenzione di stupefacenti, furto, guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti. Tale valutazione appare conforme alla previsione dell’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a mente della quale può essere ritenuto socialmente pericoloso per la sicurezza e la tranquillità pubblica, il soggetto che risulti dedito, in maniera non occasionale, alla commissione di fatti criminosi la cui offensività sia proiettata verso beni giuridici non meramente individuali, ma connessi alla preservazione dell’ordine e della sicurezza della collettività, quali condizioni materiali necessari alla convivenza sociale (Sez. 5, n. 15492 del 19/01/2018, COGNOME, Rv. 272682 01; Sez. 6, n. 32903 del 22/06/2021, COGNOME, Rv. 281842 – 01).
Quanto, poi, al profilo della attualità del relativo giudizio, il decreto ha fondato non illogicamente, tale valutazione a partire dalla considerazione che i procedimenti de quibus erano relativi a episodi temporalmente prossimi alla data della proposta, in quanto posti in essere negli anni 2018 – 2019.
La Corte territoriale ha, dunque, fornito una motivazione sintetica, ma non apparente, della prognosi di attuale pericolosità del proposto, affermata alla stregua di un percorso giustificativo differente rispetto al decreto originario, che ha emendato le carenze che avevano dato luogo alla pronuncia rescindente.
Ne consegue che la censura di apparenza della motivazione formulata con l’odierno ricorso non appare in alcun modo fondata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 18/10/2023