Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10556 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10556 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata a Marcianise il DATA_NASCITA avverso il decreto del 01/03/2022 COGNOMEa Corte di Appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurator generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto emesso in data 10 novembre 2021 il Tribunale di Santa NOME Capua Vetere ha disposto la misura di prevenzione COGNOMEa sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza nei confronti di COGNOME NOME.
La ricorrente ha, quindi, proposto appello avverso tale decreto, lamentando l’inidoneità COGNOMEe dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e COGNOMEe conversaz intercettate a dimostrare la pericolosità sociale COGNOMEa COGNOME nonché il difetto d motivazione in ordine al profilo COGNOME‘attualità COGNOMEa ritenuta pericolosità.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso il decreto, emesso il 1 marzo 2022, con il quale la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’appello precedenza avanzato dCOGNOME ricorrente.
La ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 4 e 7 d. Lgs. 159/2011 e la mancanza e
contraddittorietà COGNOMEa motivazione in ordine COGNOME sussistenza dei presupposti pe l’applicazione COGNOMEa misura di prevenzione.
4.1. La motivazione è apodittica e carente nella parte in cui afferma che l ricorrente ricopriva un ruolo importante nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE senza spendere alcuna parola in ordine alle ragioni COGNOMEa vicinanza COGNOMEa COGNOME rispetto al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e senza tenere in considerazione la sopravvenuta assoluzione COGNOMEa ricorrente.
La Corte territoriale non ha tenuto conto degli elementi idonei ad escludere la pericolosità sociale COGNOMEa ricorrente (incensuratezza, presenza di un solo carico pendente conseguente COGNOME condanna disposta dCOGNOME Corte di Appello di Napoli in data 5 novembre 2021 per il solo reato associativo).
4.2. La difesa ha, inoltre, eccepito la genericità e contraddittorietà de dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia NOME COGNOME il quale dopo aver ripetutamente asserito di non conoscere la COGNOME ha riferito di aver passato parte COGNOMEa sua latitanza in una casa nella disponibilità COGNOMEa ricorrente.
Parimenti è stato eccepito il travisamento COGNOMEe dichiarazioni rese da collaboratore di giustizia NOME COGNOME il quale si sarebbe limitato a riferire che la COGNOME forniva assistenza al RAGIONE_SOCIALE NOME–NOME, specificando che la donna era una domestica al servizio COGNOMEa famiglia COGNOME nonché suocera di NOME COGNOME.
La difesa ha contestato l’attendibilità COGNOMEe dichiarazioni rese da NOME COGNOME che quale ha accusato la COGNOME di compiere estorsioni per conto di NOME COGNOME senza riuscire a specificare in quali occasioni si sarebbe esplicata la condotta COGNOMEa ricorrente e senza descrivere un concreto apporto fattuale all’attivit del RAGIONE_SOCIALE.
4.3. La motivazione sarebbe fondata su intercettazioni sicuramente non idonee a comprovare il ruolo di partecipe al sodalizio RAGIONE_SOCIALE, mostrando al contrario che la COGNOME non interviene mai direttamente nei dialoghi circa «gli affari» ma sempre e solo nell’interesse di preservare la pace familiare.
4.4. La Corte territoriale sarebbe venuta meno all’obbligo di motivare adeguatamente in ordine all’attualità COGNOMEa ritenuta pericolosità sociale de ricorrente, fondando la decisione esclusivamente in considerazione COGNOMEa sentenza di condanna emessa dCOGNOME Corte di Appello di Napoli per il reato di cui all’art. 416-b cod. pen., senza tener conto COGNOMEa risalenza nel tempo COGNOMEe condotte oggetto del predetto processo penale (2004/2019).
Il giudice COGNOME‘appello, limitandosi COGNOME mera reiterazione del percor argomentativo contenuto nel provvedimento genetico, avrebbe omesso ogni
valutazione in ordine a quanto eccepito dCOGNOME difesa in ordine all’insussistenza COGNOME attuale pericolosità COGNOMEa COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve esser dichiarato inammissibile in quanto avanzato per motivi non consentiti, perché involgenti non violazioni di legge ma difetti di motivazione g denunciati in sede di appello ed affrontati in termini precisi e concludenti dCOGNOME Co territoriale.
Deve essere preliminarmente ribadito che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge, mentre non sono deducibili vizi riconducibili alle categorie indicate dall’a 606, lett. e) cod. proc. pen. (salvo che si lamenti l’assenza o la mera apparenza COGNOMEa motivazione, ipotesi che integrano la violazione di legge in riferimento all’ 125 cod. proc. pen.).
Costituisce, peraltro, ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento ricorre esclusivamente quando il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento prospettato da una parte che risulti potenzialmente decisivo in quanto, anche se singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 – 01).
In questa prospettiva, oltre ad essere esclusi i vizi tipici concernenti la te logica del discorso giustificativo, è improponibile, sotto forma di violazione di leg anche la mancata considerazione di prospettazioni difensive, quando le stesse, in realtà, siano state prese in considerazione dal giudice o risultino assorbite dal argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246) o comunque non siano potenzialmente decisive ai fini COGNOMEa pronuncia sul punto attinto dal ricorso (Sez. 6, n. 33705 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080).
Nel caso di specie il riferimento COGNOME carenza/apparenza COGNOMEa motivazione in ordine ai presupposti per l’applicazione COGNOMEa misura di prevenzione è chiaramente strumentale ad una rivalutazione COGNOMEa vicenda nel merito, avendo la Corte territoriale chiaramente motivato sulle ragioni in base alle quali ritiene infondat censure difensive già proposte nell’atto di appello.
Il provvedimento impugnato non appare affetto da violazione di legge, neanche sub specie carenza assoluta di motivazione nei termini sopra precisati; la motivazione del decreto impugnato risulta coerente con le emergenze processuali e
non è riconducibile né all’area semantica COGNOMEa motivazione “assente” né a quella COGNOMEa motivazione “apparente”.
Le valutazioni COGNOMEa Corte territoriale, fondate su un’analisi del materiale logi probatorio corretta e lontana da inammissibili presunzioni di pericolosit permanente, forniscono una più che adeguata spiegazione COGNOMEe ragioni per cui è addivenuta ad un giudizio prognostico negativo in ordine COGNOME pericolosità COGNOME ricorrente.
2.1. I giudici di appello, condividendo gli argomenti del Tribunale, hanno ritenut che la COGNOME è partecipe di una compagine associativa di stampo mafioso (il RAGIONE_SOCIALE), mettendo doviziosamente in relazione tutti gl elementi di fatto desumibili dagli atti e motivando adeguatamente in ordine COGNOME attendibilità intrinseca COGNOMEe dichiarazioni accusatorie rese dai collaborator giustizia COGNOME, COGNOME COGNOME COGNOME ed al reciproco riscontro fornito dalle convergenti propalazioni (vedi pagg. 2 e 3 del provvedimento impugnato e pagg. da 3 a 6 del decreto applicativo), facendo buon uso dei principi di diritto pacificament individuati da questa Corte in materia di valutazione COGNOMEa attendibilità de chiamate di correità (fra tante, Sez. 6, n. 40899 del 14/06/2018, Salzano, Rv. 274149 – 02).
2.2. Deve esser ricordato, in proposito, che nel procedimento di prevenzione il giudice può utilizzare elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti pen prescindendo dall’esito di questi ultimi, e procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei fatti ivi accertati, nella peculiare ottica del giudizio di pericolos proposto, purché dia atto in motivazione adeguatamente COGNOMEe ragioni per le quali tali elementi ed indizi siano da ritenere sintomatici COGNOMEa pericolosità del propos anche quando essi abbiano dato luogo ad una pronuncia assolutoria (Sez. 6, n. 4668 del 8/1/2013, Parmigiano, Rv. 254417; Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021, Avoria, Rv. 281862 – 01; Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022, COGNOME, Rv. 282655 01).
Si è affermato, in particolare, che, stante l’autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al processo penale, il giudice COGNOMEa prevenzione è abilitato compiere una valutazione degli elementi probatori tratti da procedimenti penali e, I nell’ambito di tale valutazione, non è vincolato COGNOME osservanza COGNOME‘art. 192 co proc. pen., norma che è funzionale all’accertamento COGNOMEa responsabilità penale, potendo egli fondare il proprio convincimento su elementi di minore efficacia probatoria, i quali siano idonei a dimostrare, sul piano indiziario, che il prevenuto persona socialmente pericolosa (Sez. 5, n. 17946 del 15/3/2018, COGNOME, Rv. 273036; Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277438 – 04).
In conclusione, dunque, può affermarsi che gli elementi probatori e indiziar dai procedimenti penali possono essere utilizzati nel giudizio di prevenzione qualora non siano stati ritenuti sufficienti ad integrare la prova COGNOMEa part ad associazione mafiosa purché, come nel caso di specie, siano dotati oggettivo carattere di certezza e siano contenuti in un complesso motivaz adeguato a sostenere la valutazione di pericolosità sociale.
L’ulteriore doglianza con la quale la difesa lamenta il vizio di motiv ordine all’attualità COGNOMEa pericolosità COGNOMEa ricorrente è ictu °culi riferibile ad una motivazione, non già mancante o meramente apparente, ma illogica e non condivi dal ricorrente e, quindi, per ragioni escluse dal sindacato COGNOMEa Corte di C in materia di misure di prevenzione.
Peraltro, il motivo con cui la ricorrente deduce la mancanza COGNOMEa valutaz ordine COGNOME attualità COGNOMEa pericolosità sociale non si confronta con la giuri condivisa dal collegio, secondo cui ai fini COGNOME‘applicazione di misure di pre nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, una volta ch appartenenza risulti adeguatamente dimostrata, non è necessaria alcuna parti motivazione del giudice in punto di attuale pericolosità, che potrebbe essere solo nel caso di recesso dall’associazione, del quale occorrerebbe ac positivamente la prova, non bastando a tal fine eventuali riferimenti a trascorso dall’adesione o dCOGNOME concreta partecipazione ad attività associat 62 n. 23466 del 20/04/2017, COGNOME, Rv. 270319-01).
3.1. La permanenza del vincolo durante il periodo di detenzione trova conf oltre che nella richiamata giurisprudenza di legittimità, anche nelle “mas esperienza” che descrivono le dinamiche associative COGNOMEe mafie storiche. Le S Unite, a titolo esemplificativo, hanno indicato possibili elementi utilizza verifica COGNOMEa persistenza COGNOMEa pericolosità ovvero dei possibili indici di COGNOMEa presunzione di stabilità del vincolo, individuandoli nella «natura s gruppo illecito a cui tale appartenenza si riconduce», nella «tipolo partecipazione, con particolare riferimento all’apporto del singoli propost accertamento con sentenza definitiva» (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 – dep. Gattuso, Rv. 271511).
Nel caso di specie è emerso che il contributo COGNOMEa COGNOME COGNOME COGNOME‘associazione è stato di tale rilevanza da indicare la piena ad programma criminale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, confermata dCOGNOME concreta ed at partecipazione alle condotte estorsive COGNOME‘associazione. Tali emergenz logicamente incompatibili con la dissociazione “silente”, che legittimer valutazione COGNOMEa cessazione COGNOMEo stato di pericolosità, essendo invece ne che il recesso dall’associazione si manifesti attraverso manifestazioni perc
chiare di dissociazione dal consorzio; tale recesso infatti non può essere desunto dCOGNOME semplice inattività correlata allo stato detentivo, ma necessita di ulter elementi di conferma tra i quali, non può essere considerata la buona condotta carceraria, essendo la stessa non indicativa COGNOMEa rescissione del vincolo associativo e, dunque, COGNOMEa concreta cessazione COGNOMEo stato di pericolosità.
3.2. Il ricorso contiene, infine, un generico riferimento all’incompatibilità tra risalenza nel tempo COGNOMEe condotte illecite e la ritenuta attualità COGNOMEa pericolo sociale COGNOMEa COGNOME.
Va sottolineato, in proposito, che il costante orientamento di questa Corte afferma che nel procedimento di prevenzione di appello, la valutazione di attualità COGNOMEa pericolosità sociale del proposto deve essere riferita al giudizio di primo gra (vedi tra le altre Sezione 6, n. 45115 del 13/09/2017, COGNOME, Rv. 271380 -01 «…A fini COGNOME‘applicazione COGNOMEe misure di prevenzione, la pericolosità sociale d sottoposto deve sussistere al momento in cui viene adottata la decisione di primo grado, essendo, a tal fine, irrilevante che gli elementi sintomatici o rivelatori d medesima risultino lontani nel tempo al momento COGNOMEa celebrazione dei successivi gradi di giudizio») con conseguente insussistenza COGNOME‘eccepita violazione di legge.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi COGNOME‘art. 616 cod. proc. pen. condanna COGNOMEa ricorrente al pagamento COGNOMEe spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione COGNOMEa causa di inammissibilità, pagamento in favore COGNOMEa cassa COGNOMEe ammende COGNOMEa somma di euro tremila, così equitativannente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento COGNOMEe spese processuali e COGNOMEa somma di euro tremila in favore COGNOMEa RAGIONE_SOCIALE COGNOMEe Ammende.
Così deciso il 22 novembre 2022