Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24666 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24666 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 01/01/1999
avverso l’ordinanza del 18/09/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
, t
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Milano con ordinanza in data 2 febbraio 2024 dichiarava non cessata la pericolosità sociale di NOME ed eseguibile nei suoi confronti la misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso COGNOME tramite il difensore, articolando un unico motivo di ricorso con cui lamentava la mancanza, ovvero la manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente rilevava come, nonostante la disponibilità di un immobile e di un lavoro, il Tribunale di Sorveglianza avesse ritenuto ancora sussistente la pericolosità sociale del medesimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Le circostanze di fatto la cui valutazione – in tesi difensiva – sarebbe stata omessa, dando così luogo ad una motivazione manifestamente illogica, in realtà sono state prese in considerazione e considerate ininfluenti nel giudizio di pericolosità, ovvero non esaminate in quanto non sottoposte al vaglio del Tribunale di Sorveglianza.
Il ricorrente, come correttamente si afferma nel provvedimento impugnato infatti, non dispone di un immobile, ma risulta domiciliato presso NOME COGNOME asseritamente cugino di secondo grado della madre del ricorrente, che si afferma pronto ad accoglierlo.
Quanto, poi, alla asserita disponibilità di una attività lavorativa, la stessa discende da una dichiarazione resa in epoca successiva al provvedimento impugnato con cui NOME COGNOME si afferma disposto ad assumere il ricorrente alle proprie dipendenze.
Tale censura è inammissibile, poiché deduce una questione nuova, cioè la disponibilità di una attività lavorativa, non dedotta durante la fase di merito davanti al TS e ciò in ragione della natura devolutiva del giudizio di legittimità e della necessità di un previo esame del merito della questione, indispensabile per la corretta individuazione del fatto cui si riferisce la norma giuridica di cui si discute l’applicazione. (Sez. 3 – , Sentenza n. 45314 del 04/10/2023)
La valutazione espressa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, che è frutto dell’esame di tutte le circostanze devolute, come esplicitato nella motivazione dell’impugnato provvedimento, è logica rispetto alle premesse e non contraddittoria.
3. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce
della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000
a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 23/05/2024