Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40613 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40613 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Polistena il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 15/03/2024 della Corte di appello di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiarare la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Catanzaro con decreto del 15 marzo 2024, ha respinto l’appello proposto avverso il decreto del 27 settembre 2023 con il quale il Tribunale di Vibo Valentia aveva rigettato la richiesta di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di quattro anni.
2.Con unico motivo di impugnazione, il ricorrente denuncia violazione di legge per apparenza della motivazione incentrata sulla valutazione apodittica delle
circostanze di fatto allegate dalla difesa e idonee ad elidere il giudizio d pericolosità sociale.
In particolare, i giudici del merito hanno valorizzato i fatti, risalenti nel tempo in ragione dei quali l’imputato ha riportato la condanna a suo carico evidenziando come il tempo trascorso, in regime restrittivo, non fosse idoneo ad eliderne il perdurante giudizio di pericolosità sociale ma trascurando che il radicamento in date dinamiche delinquenziale non è di per sufficiente al fine di attualizzare il profilo di pericolosità nelle ipotesi in cui sopravvengano elementi che denotino “un mutamento del percorso di vita del soggetto”. La Corte di appello, assolutizzando la presunzione che legittima il giudizio di pericolosità sociale, ha omesso proprio l’esame di tali elementi che, in positivo, erano documentati non solo dall’assenza di qualsivoglia rilievo e segnalazione durante la detenzione, con la conseguente concessione del beneficio della liberazione anticipata, ma, soprattutto, dal proficuo percorso di risocializzazione intrapreso dal COGNOME con l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e il superamento di numerosi esami; il conseguimento di una qualifica professionale; il denso ventaglio di attività bene fiche e culturali nelle quali il Cal si era inserito; la volontà di recedere dal contesto di provenienza trasferendo la residenza a RAGIONE_SOCIALE, città in cui aveva vissuto senza neppure recarsi in Calabria, città presso cui si era anche iscritto al centro per l’impiego.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio per l’esame dell’attualità della pericolosità sociale del COGNOME.
Va ricordato che in materia di misure di prevenzione non rileva il vizio di motivazione a meno che quest’ultima sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente, e cioè che sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la ratio decidendi.
Il decreto impugnato ha svolto una ampia premessa sui requisiti di attualità del giudizio di pericolosità sociale ai fini dell’applicazione della misura d prevenzione richiamando numerosi principi di questa Corte in materia che hanno affermato, con riferimento alle persone indiziate di appartenenza ad associazioni mafiose, la necessità di verificare l’attualità e persistenza di tale condizione, soprattutto nel caso di in cui il proposto abbia subito un lungo periodo di detenzione. Si è affermato che il giudice della prevenzione, ai fini del giudizio di attualità della pericolosità, può utilizzare la presunzione semplice che deriva dalla stabilità e permanenza del vincolo di appartenenza ma deve validare tale presunzione alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto
e la presunzione non operi quale unico indice rivelatore dell’attualità della pericolosità (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511).
E’, dunque, onere del giudice verificare «in concreto» la persistenza della pericolosità del proposto, soprattutto nei casi in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l’epoca dell’accertamento penale e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione e quando tra la pregressa violazione della legge penale e tale ultimo giudizio si collochi un periodo detentivo tendente alla risocializzazione o comunque esente da ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità (tra le tante, Sez. 6, n. 5267 del 14/01/2016, Grande Aracri, Rv. 266184).
La Corte di appello ha valorizzato a carico del COGNOME che questi, condannato per il reato di omicidio continuato in concorso e reati in materia di armi aggravati dalla finalità mafiosa, reati commessi 1’11 dicembre 2012 in Vibo Valentia, abbia sì subito un lungo periodo di detenzione (anni nove, dopo una lunga latitanza) fruendo dei benefici quali la liberazione anticipata che ne ha comportato la scarcerazione nel mese di novembre 2023 e permessi premio intraprendendo altresì un percorso di riabilitazione e risocializzazione. Ha dato atto che il COGNOME si è iscritto all’RAGIONE_SOCIALE; ha ottenuto una borsa di studio ed ha tenuto un percorso carcerario positivo; si è iscritto al RAGIONE_SOCIALE , citt in cui ha trasferito la propria residenza. Nondimeno ha ritenuto perdurante il giudizio di pericolosità sociale tenuto conto, rispetto alla gravità della sua condotta anteatta per i collegamenti con le cosche RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, della “brevità” del periodo di remissione in libertà, osservando che la valutazione del suo comportamento conformi alle regole è limitata al periodo di permanenza carceraria.
Rileva la Corte di merito che “l’assenza di segnalazioni di contatti con la cosca di appartenenza trova, allo stato, spiegazione per lo più alla luce del fatto che il COGNOME era in regime restrittivo e che, del pari, molti dei concorrenti nei delitti da l commessi, si trovano in regime carcerario all’esito delle numerose operazioni di ndragheta che hanno riguardato il territorio di Vibo Valentia. Il dato, che potrebbe apparire neutro, non lo è in quanto proprio questa situazione di fibrillazione delle cosche potrebbe rappresentare terreno fertile di recrudescenza dei comportamenti adottati già in passato dal COGNOME.
Va, infatti, rammentato – conclude la Corte territoriale – che il prevenuto è stato condannato per gravissimi fatti di sangue concepiti e consumati nel contesto di una delle più violente faide di RAGIONE_SOCIALE del territorio RAGIONE_SOCIALE. Ne deriva, pertanto, che quello scemare dell’intensità del giudizio di pericolosità in relazione al passaggio del tempo dalla condanna, per effetto della lunga detenzione, non può che essere più “attenuato” e incolore nel caso di pericolosità sociale”.
Ritiene il Collegio che il decreto impugnato non abbia fatto corretta applicazione dei principi, pure richiamati e non li abbia esaminati in rapporto al caso concreto attribuendo preponderante valore, ai fini del giudizio di attualità della pericolosità sociale, proprio alla condanna ed alla gravità del fatto così incorrendo nell’applicazione di un duplice automatismo sia nell’applicazione della presunzione di appartenenza che deve, in positivo, essere verificata e attualizzata, sia nella ritenuta irrilevanza del decorso del tempo in stato di detenzione trascurando proprio quegli indicatori che denotano, in positivo, l’evoluzione della personalità nel periodo di espiazione pena.
Il periodo di detenzione non è, infatti, un dato neutro, come opina il giudice di appello, come la stessa Corte Costituzionale non ha mancato di rilevare nella pronuncia con la quale (Corte cost. sentenza del 2 dicembre 2013 n. 291), ha dichiarato parzialmente illegittimi l’art. 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e, in via consequenziale, l’art. 15 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui non prevedono che, nel caso in cui l’esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione della persona ad essa sottoposta, l’organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato nel momento dell’esecuzione della misura. Secondo il Giudice delle Leggi, la rivalutazione va compiuta quando, “all’esito della detenzione, emergano profili o dati di fatto specifici potenzialmente idonei ad incidere sullo stato di pericolosità sociale precedentemente delibato in senso positivo”.
Nel caso concreto, inoltre, non si è di fronte al mero decorso del tempo in stato di detenzione e, con riferimento al periodo successivo alla liberazione del COGNOME, a situazioni esterne che potrebbero avere determinato l’assenza della ripresa di contatti del prevenuto con gli ambienti criminali di provenienza (lo stato di detenzione di molti aderenti al sodalizio per effetto delle misure che hanno colpito la RAGIONE_SOCIALE), quindi a circostanze inidonee a denotare la positiva evoluzione della personalità del COGNOME poiché, invece, sussistono indicazioni, trascurate nella loro valenza dimostrativa dalla Corte territoriale nella descritta prospettiva di analisi della vicenda, che rinvengono dal percorso personale del COGNOME sia durante la detenzione sia nel breve periodo successivo alla liberazione, intervenuta nel novembre 2023, elencati nel provvedimento impugnato (la fruizione di benefici e di permessi premio; l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE e il trasferimento in altra città della residenza): si tratta, infatti, di indicator valutati dalla Corte che li ha deprivati di qualsiasi valenza dimostrativa attribuendo preponderante rilievo alle suindicate presunzioni.
La motivazione del provvedimento impugnato è, dunque, carente perché incompleta su aspetti rilevanti ai fini del giudizio di attualità della pericolosi
sociale del COGNOME, presupposto indefettibile della revoca proposta dal COGNOME e, in sede di rinvio, la Corte territoriale dovrà fornire giustificazione adeguata del perché ritenga che nella situazione concreta la pericolosità sociale, che connotava il prevenuto prima del suo ingresso in carcere, sia ancora immutata, nonostante il percorso posto in essere durante lo stato detentivo e il mutamento delle condizioni di vita e le scelte compiute dopo la liberazione.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio.
Così deciso il 2 ottobre 2024
La Consigliera relatrice
Il Pr idente